CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] /[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/k2019 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2019 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 7 aprile 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 (capo 1) e 110, 476 e 482 cod. pen. (capo 2), a lui ascritti per avere commercializzato, mediante consegna a numerosi soggetti praticanti l'attività sportiva del culturismo che frequentavano la palestra di cui era titolare - due dei quali partecipanti a gare pubbliche di body building -, specialità medicinali ad azione anabolizzante, attraverso canali non ufficiali e ottenute mediante la predisposizione di ricette mediche falsificate (in Brindisi e provincia fino al gennaio 2013). 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, in conseguenza del rigetto da parte della Corte d'appello del motivo di gravame incentrato sulla sostanziale carenza di autonoma valutazione degli elementi di prova, per essersi il primo giudice limitato a una parafrasi dell'ordinanza cautelare, ciò che integrerebbe, ad avviso del ricorrente, il vizio di difetto di motivazione, non essendovi stata l'esternazione del procedimento logico attraverso il quale entrambi i giudici di merito erano pervenuti alla affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 9, comma 7, I. n. 376 del 2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1). Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato l'ipotesi di commercializzazione di prodotti anabolizzanti sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, che, da sole, non potrebbero costituire prova di penale responsabilità, tra l'altro senza considerare che: non era emerso alcun rapporto del ricorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], tanto che non vi erano conversazioni intercettate tra i due; dalle conversazioni intercettate si ricavava che i rapporti con il Pulii erano esclusivamente finalizzati all'acquisto di materiale lecito, quali proteine, aminoacidi, barrette proteiche e simili, facilmente reperibili in qualsiasi palestra o negozio specializzato; il Botrugno si era limitato a fornire al [OSCURATO:PERSONA] solamente integratori alimentari. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva ammesso di aver detenuto e utilizzato et L: prodotti anabolizzanti ma solo per uso personale e anche di aver preparato alcuni atleti per competizioni sportive di body building, predisponendo anche dei piani alimentari, senza però che da ciò potesse trarsi la prova della cessione di anabolizzanti. In ogni caso, sarebbe al più configurabile la meno grave ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 9 I. n. 376 del 2000, non essendo ravvisabile l'esercizio abituale dell'attività illecita di commercio di farmaci anabolizzanti, richiesta per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui al comma 7 dell'art. 9 I. n. 376 del 2000, ma solo la condotta di aver procurato a sé o ad altri farmaci anabolizzanti (di cui al suddetto comma 1), posto che il solo sequestro in danno del ricorrente di materiale dopante non era dimostrativa di una attività continuativa di commercio. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della configurabilità del reato di cui al capo 2) della rubrica. Ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe desunto la prova della penale responsabilità del reato di cui ai capo 2) unicamente dal contenuto delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero sprovviste di elementi di riscontro, in quanto il solo sequestro di alcune ricette mediche per il reperimento di farmaci particolari non chiarirebbe la posizione processuale del ricorrente, come pure le conversazioni intercettate. 2.4. Infine, con il quarto motivo, ha denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura della pena. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un presupposto errato, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ammesso le proprie responsabilità, in quanto l'imputato ha confessato di essere assuntore di sostanze dopanti, negando solamente di averne fatto commercio e di aver compilato ricette false. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto consistente nella riproposizione delle doglianze di appello, già confutate dalla Corte territoriale con argomenti conformi a diritto e logicamente espressi, e anche del secondo motivo, evidenziando che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 586 bis, comma 7, cod. pen., limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", non si pone più la questione della necessità di individuazione del dolo specifico nel reato in esame e che la Corte di appello ha congruamente motivato sulla sussistenza dell'attività di commercializzazione svolta dall'imputato, desunta dalle numerose intercettazioni telefoniche. Quanto al rilievo difensivo secondo cui quando la somministrazione del prodotto avviene nell'ambito dell'attività di commercio, il fatto sarebbe interamente assorbito nel reato di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376/2000, relativo al commercio di anabolizzanti, ha evidenziato che il delitto previsto dall'art. 9, comma 7, legge n. 376, cit., comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino, occorrendo però che l'attività di intermediazione clandestina venga svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione. Riguardo al terzo motivo ne ha evidenziato il contenuto non consentito, consistendo in una lettura alternativa del compendio probatorio, priva di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha desunto il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dalle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] riscontrate da plurimi elementi di prova. Del quarto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la manifesta infondatezza, per avere i giudici di merito adeguatamente e logicamente argomentato i motivi di tale diniego, evidenziando il contegno non collaborativo dell'imputato nonché la pervicacia e ostinazione nel porre in essere una condotta che, per la sua diffusività, ha rappresentato un concreto pericolo per la salute dei diversi fruitori dei farmaci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, peraltro pressoché riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato. 2. Va premesso che questa Corte, investita dell'esame del ricorso dell'imputato, con ordinanza n. 26326 del 2020 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 bis, comma 7, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7 comma 1, lett. n), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 - prevede il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 105 del 2022, pronunciando nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 586 bis del codice penale, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», promossi dal Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 14 ottobre 2020 e da questa Corte, con la suddetta ordinanza n. 26326 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 586 bis, settimo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». 3. Ciò premesso, e preso atto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 586 bis, comma 7, cod. pen., va dunque rilevato che il primo motivo di ricorso, come peraltro già osservato incidentalmente nella suddetta ordinanza di rimessione di questa Corte, è manifestamente infondato, risolvendosi in una riproposizione delle doglianze di appello, già confutate dalla Corte territoriale con argomenti conformi a diritto e logicamente espressi. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il richiamo alla violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., che indica i requisiti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è del tutto eccentrico rispetto alla sentenza, che è invece disciplinata, quanto a forma e a contenuto, dall'art. 546 cod. proc. pen., alla cui stregua devono, per ciò, essere valutate e dedotte eventuali nullità. Peraltro, a conferma della non pertinenza del parametro normativo che si assume violato, va evidenziato non solo il diverso atteggiarsi del principio del contraddittorio nella fase procedimentale rispetto a quella processuale, anche quando l'imputato - come nel caso in esame - acceda a un rito alternativo, ma anche e soprattutto il diverso standard probatorio richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale, che, ai sensi dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., esige la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", e per l'affermazione della penale responsabilità, che, come emerge dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., va provata oltre ogni ragionevole dubbio. In ogni caso la Corte d'appello, nel disattendere il primo motivo di gravame, sostanzialmente replicato con il primo motivo di ricorso per cassazione, ha sottolineato i plurimi elementi di prova considerati, in modo logico, dal primo giudice per addivenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato, costituiti, oltre che dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dagli oggetti e dalle sostanze rinvenuti all'interno dell'automobile Y10 dell'imputato, dalle sostanze rinvenute 5 le. 1><<“:›1•; all'interno di una borsa frigo custodita nel frigorifero dell'abitazione del ricorrente, da quelle contenute in una cassettina metallica con serratura rinvenuta nel caminetto della cucina dell'abitazione dell'imputato, dagli oggetti rinvenuti sui ripiani di un mobile della medesima abitazione, escludendo, in modo argomentato, sia che l'affermazione di responsabilità fosse stata fondata dal primo giudice esclusivamente sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, sia che ne fosse stata data giustificazione sulla base di una mera riscrittura di quanto esposto nell'ordinanza di custodia cautelare, cosicché i rilievi sollevati con il primo motivo, oltre che privi di concludenza e pertinenza censoria, risultano anche manifestamente infondati. 4. Manifestamente infondato si appalesa anche il secondo motivo di ricorso, con il quale, oltre al vizio motivazionale, si lamenta la violazione dell'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, relativo al delitto di commercio di anabolizzanti. Va premesso che, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 586 bis, comma 7, cod. pen., introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), d.lgs. 1° marzo 2018 numero 21, limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", non si pone più la questione, la cui rilevanza è stata evidenziata nell'ordinanza di rimessione di codesta Corte del 21 luglio 2020, per i suoi riflessi sulle condotte contestate al capo 1), della necessità di individuazione del dolo specifico nel reato in esame, questione che, peraltro, non era in alcun modo stata prospettata dal ricorrente, essendo stata rilevata d'ufficio dal Collegio. Ciò premesso, va dunque osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla realizzazione dell'attività di commercio svolta dall'imputato, desunta dalle numerose intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è stato riportato analiticamente nella motivazione, che hanno portato i giudici di merito a escludere che i farmaci detenuti dall'imputato fossero destinati al solo uso personale, sottolineando anche che, quando la somministrazione del prodotto dopante avviene nell'ambito di una attività di commercio, la condotta è interamente assorbita nel reato di cui al comma 7 dell'art. 9 citato. Quanto alla configurabilità del reato di commercio di medicinali anabolizzanti, va osservato che proprio per la finalità di prevenzione del pericolo per la salute pubblica derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, il delitto previsto dall'art. 9, comma 7, legge n. 376, cit., comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all'interno dei quali il commercio non 6 0.1; deve ritenersi clandestino (così Sez. 2, n. 7081 del 09/10/2003, Randazzo, Rv. 230790, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269935). Ai fini della sussistenza del "commercio" è necessario e sufficiente che l'attività di intermediazione clandestina venga svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione (Sez. 3, n. 46246 del 23/10/2013, Dasic, Rv. 257857; Sez. 6, n. 17322 del 20/02/2003, Frisinghelli, Rv. 224957, richiamata in motivazione anche da Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, dep. 2006, Cori, secondo cui il termine commercio non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 cod. civ., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione; nel medesimo senso Sez. 3, n.19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269934). La Corte d'appello, sulla base del contenuto univoco delle conversazioni telefoniche intercettate e degli esiti della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'imputato, che aveva consentito di rinvenire una agenda contenente nomi e l'indicazione di somme di denaro, a dimostrazione dell'esistenza di una sia pur rudimentale contabilità di detta attività, oltre che delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di aver ceduto prodotti anabolizzanti al [OSCURATO:PERSONA], che costui utilizzava anche per rifornire gli atleti da lui preparati), ha correttamente ravvisato la realizzazione di uno stabile e continuativo commercio di tali sostanze, essendo stata accertata un'attività continuativa e sistematica, supportata da una elementare struttura organizzativa. Tali rilievi, immuni da illogicità manifeste e coerenti con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità riguardo alla nozione di commercio, sono stati censurati dal ricorrente in modo generico, omettendo il necessario confronto critico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e con la pluralità degli elementi di prova considerati, e sul piano della lettura di detti elementi, di cui è stata proposta una rivisitazione (circa la loro portata dimostrativa), non consentita in sede di legittimità, con la conseguente manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. 5. Il terzo motivo di ricorso oppone alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità ed è comunque del tutto assertivo, poiché il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale ha desunto il giudizio di penale responsabilità per il reato di falso di cui al capo 2) dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] riscontrate da plurimi elementi di prova.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], da lui soddisfatta, di realizzare, tramite siti web, ricette mediche false, compilandole con i dati anagrafici fornitigli dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, relative a prescrizioni di farmaci anabolizzanti, e tali dichiarazioni sono univocamente riscontrate da plurimi elementi, logicamente evidenziati dalla Corte d'appello, costituiti dalle numerose ricette acquisite presso il servizio farmaceutico dell'Asl di Brindisi, relative a farmaci dopanti, falsamente sottoscritte da una serie di medici, che hanno disconosciuto la propria sottoscrizione; dalle false ricette rinvenute presso le farmacie Bozzano di Brindisi e Antonucci di Mesagne, ricollegabili all'attività del [OSCURATO:PERSONA], perché presso la sua abitazione era stato rinvenuto uno scontrino di acquisto della prima e perché sono emersi contatti telefonici tra il ricorrente e il titolare della seconda farmacia (ritenuti dimostrativi della piena consapevolezza di quest'ultimo dell'attività illecita svolta da [OSCURATO:PERSONA]); dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], socio del [OSCURATO:PERSONA], era stato riconosciuto dal farmacista Leo come colui che aveva spedito presso la sua farmacia ricette, che poi che si erano rivelate false, contenenti richieste per l'acquisto di farmaci anabolizzanti; dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano di rifare le "fotocopie" con indicazione di "due pezzi" o dei nomi da correggere con la sostituzione, di consonanti (tel. n. 1776 del 15/07/2001, n. 1916 del 22/07/2011 e n. 3214 4! 05/09/2011). Si tratta di una motivazione adeguata e immune da illogicità manifeste, che, anche a questo proposito, il ricorrente ha censurato in modo non consentito, ossia sul piano della lettura e della considerazione degli elementi di prova, di cui ha proposto una rivisitazione e una lettura alternativa, non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da illogicità manifeste, in questa sede di legittimità. 6. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di disposizioni di legge penale e l'illogicità della motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha disatteso le richieste di riconoscimento di tale beneficio e di riduzione della pena in considerazione della reiterazione delle condotte illecite, ritenuta dimostrativa di pervicacia e ostinazione, e della pericolosità di tali condotte, in ragione della loro diffusività, per la pluralità di destinatari dei farmaci vietati commercializzati dal ricorrente: si tratta di motivazione idonea, essendo stati evidenziati gli elementi giudicati assorbenti, tra cui non v'è solo il comportamento processuale o la negatoria degli addebiti, nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito in questa sede di legittimità. dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 8 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza e il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato e considerando che la questione di legittimità costituzionale dell'art.586 bis cod. pen., poi ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, non era in alcun modo stata prospettata dal ricorrente ma è stata rilevata d'ufficio dal Collegio. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina