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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10456/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la ritenuta sussistenza del reato, anche sotto il profilo del riconoscimento dell'elemento psicologico, è inammissibile alla luce della ricostruzione del fatto operata dalle conformi sentenze di merito, non oggetto di specifica disamina critica da parte della ricorrente.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla desistenza, è manifestamente infondato, in quanto, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647), laddove nel caso di specie l'interruzione dell'azione è dipesa dal timore dell'imputata di non riuscire a superare le casse del negozio.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante della volenza sulle cose, è manifestamente infondato in considerazione della rimozione o manomissione delle placche antitaccheggio, danneggiate dall'azione dell'imputata, laddove, quanto alle doglianze relative all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è sufficiente ribadire che integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383).

Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, alla luce del rilievo del giudice di appello circa il valore - 140 euro - della merce oggetto della condotta, rilievo in linea con il principio di diritto secondo cui non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Considerato che il quinto motivo di ricorso, relativo all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto generico, sottraendosi al confronto con il dato evidenziato dalla Corte di appello circa il valore della merce.

Considerato che il sesto motivo di ricorso, afferente al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo congruamente escluso la Corte di appello detta applicazione non ravvisando alcun elemento positivo a tal fine, laddove le deduzioni dell'imputata implicano inammissibili questioni di merito.

Considerato che il settimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena pecuniaria rispetto all'applicazione nel minimo di quella detentiva è manifestamente infondato, ben potendo la commisurazione della pena complessiva divaricare le valutazioni sulle due specie di pena.

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, posto che, in particolare, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la ritenuta sussistenza del reato, anche sotto il profilo del riconoscimento dell'elemento psicologico, è inammissibile alla luce della ricostruzione del fatto operata dalle conformi sentenze di merito, non oggetto di specifica disamina critica da parte della ricorrente. Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla desistenza, è manifestamente infondato, in quanto, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647), laddove nel caso di specie l'interruzione dell'azione è dipesa dal timore dell'imputata di non riuscire a superare le casse del negozio. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante della volenza sulle cose, è manifestamente infondato in considerazione della rimozione o manomissione delle placche antitaccheggio, danneggiate dall'azione dell'imputata, laddove, quanto alle doglianze relative all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è sufficiente ribadire che integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383). Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, alla luce del rilievo del giudice di appello circa il valore - 140 euro - della merce oggetto della condotta, rilievo in linea con il principio di diritto secondo cui non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Considerato che il quinto motivo di ricorso, relativo all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto generico, sottraendosi al confronto con il dato evidenziato dalla Corte di appello circa il valore della merce. Considerato che il sesto motivo di ricorso, afferente al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo congruamente escluso la Corte di appello detta applicazione non ravvisando alcun elemento positivo a tal fine, laddove le deduzioni dell'imputata implicano inammissibili questioni di merito. Considerato che il settimo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena pecuniaria rispetto all'applicazione nel minimo di quella detentiva è manifestamente infondato, ben potendo la commisurazione della pena complessiva divaricare le valutazioni sulle due specie di pena. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, posto che, in particolare, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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