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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 32813/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 192, 546 e 603 cod.proc.pen., 337 e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la doglianza risulta altresì indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 2 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, come l'affermazione di responsabilità sia fondata sul riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operanti in modo preciso e privo di qualsiasi dubbio e dalla mancanza di qualsivoglia elemento di giustificazione della disponibilità da parte dello stesso di un'autovettura di provenienza furtiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 192, 546 e 603 cod.proc.pen., 337 e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la doglianza risulta altresì indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 2 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, come l'affermazione di responsabilità sia fondata sul riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operanti in modo preciso e privo di qualsiasi dubbio e dalla mancanza di qualsivoglia elemento di giustificazione della disponibilità da parte dello stesso di un'autovettura di provenienza furtiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025