CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata. ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 5 marzo 2015, previa nullità del relativo ordine di esecuzione e di ogni atto conseguente, con l'immediata liberazione del condannato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che con l'istanza era stato rappresentato che in data 24 dicembre 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia aveva emesso ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione con riferimento alla sentenza di cui sopra, notificato ad [OSCURATO:PERSONA], in transito presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], il giorno 18 maggio 2017 senza traduzione in lingua compresa dallo stesso e che, successivamente, sempre presso il medesimo scalo aeroportuale, gli era stato notificato il giorno 31 gennaio 2022 la revoca del decreto di sospensione e l'ordine di carcerazione, eseguito presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] dove è tuttora ristretto. Secondo il difensore, quindi, l'ordine di esecuzione per la carcerazione del 24 dicembre 2015, con la contestuale sospensione della esecuzione, sarebbe stato affetto da nullità in quanto non riconosciuto in lingua conosciuta al condannato, con la conseguente successiva nullità dell'ordine di carcerazione. 1.2. Il Tribunale di Civitavecchia, invece, ha ritenuto infondata la richiesta poiché il condannato era stato posto in condizione di conoscere il contenuto dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, che gli era stato tradotto oralmente, non essendo prescritta pena di nullità la traduzione scritta ai sensi dell' art. 143, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia la violazione dell'art.143, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in relazione al diritto alla traduzione scritta di atti fondamentali quale deve intendersi, secondo il ricorrente, anche l'ordine di esecuzione; al riguardo osserva che la sola assistenza di un interprete, per l'esplicazione del contenuto dell'ordine di esecuzione sospeso, non può ritenersi sufficiente a garantire il diritto di difesa essendo alloglotta.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve, infatti, ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in tema di esecuzione della pena, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, ma l'invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (ex multis: N. 18136 del 2002 Rv. 221857 - 01, N. 25688 del 2004 Rv. 228143 - 01, N. 2727 del 2006 Rv. 235095 - 01, N. 20275 del 2010 Rv. 247212 - 01, N. 23579 del 2013 Rv. 255343 - 01, N. 14990 del 2015 Rv. 263236 - 01, N. 33802 del 2017 Rv. 270610 - 01, Sezioni Unite: N. 5052 del 2014 Rv. 226717 - 01). 2.1. Nella ipotesi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché all'ordine di esecuzione si connette il decreto di sospensione, la mancata traduzione determinerebbe la stessa impossibilità di chiedere la misura alternativa. In una simile ipotesi, a fronte di pena residua espianda contenuta entro i limiti stabiliti, l'ordine di esecuzione (assieme al decreto di sospensione che in tal caso vi accede) si atteggia ad autonomo presupposto di specifici diritti e facoltà in capo al condannato, da esercitarsi prima della materiale carcerazIone (mediante la presentazione, dalla libertà, delle istanze di misura alternativa), in grado di essere irrimediabilmente pregiudicati dai vizi dell'ordine stesso, anche ad esso immanenti (Sez. 1, Sentenza n. 20768 del 23/02/2018, Rv. 272835 - 01). 2.2. Nel caso in esame, però, dall'esame del fascicolo (che questa Corte è autorizzata ad effettuare in ragione del vizio lamentato) risulta che all'odierno ricorrente era stato tradotto - da una dipendente della società aeroportuale all'uopo incaricata - l'ordine di esecuzione ed il contestuale decreto di sospensione, allorquando egli era stato fermato, mentre si trovava in transito presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], il giorno 18 maggio 2017. Dal relativo verbale redatto dalla polizia di Stato sottoscritto dal condannato non risulta, inoltre, che egli abbia sollevato rilievi od eccezioni di sorta rispetto alla comprensione di quanto tradottogli in tale occasione. 2.3. Pertanto, nella fattispecie, deve escludersi che vi sia stata soltanto l'assistenza dell'interprete, risultando invece per tabulas l'avvenuta traduzione sia dell'ordine di esecuzione, sia del decreto di sospensione ex art.656, comma 5, cod. proc. pen.3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de