Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 1983

Cassazione n. 22020/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055CF0V) nato il 13/02/1983 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, periver detenuto a fini di spaccio circa 1,5 grammi lordi di stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due ovuli, e per aver opposto resistenza ai militari che effettuavano il controllo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ritenendo erroneamente che la modestia del lucro conseguito dall'imputato possa essere valorizzata unicamente ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, senza effettuare alcuna valutazione in ordine al lucro conseguito.

Al riguardo, il ricorrente richiama i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve essere applicata, ricorrendone i presupposti, ai reati commessi per scopo di lucro, indipendentemente dal tipo di reato commesso.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla negata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 4.

Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Si osserva che Sez.

U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si applichi al reato di cessione di sostanze stupefacenti e, nell'affermativa, se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d P. R. n. 309 del 1990.

Pertanto, le Sezioni unite hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Nel caso in disamina, la Corte di appello di Ancona ha respinto la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., in considerazione della modestia della quantità di stupefacente detenuto, affermando, erroneamente, che tale parametro possa essere assunto esclusivamente ai fini della qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, d.P.R.309/1990.

2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 03/04/2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055CF0V) nato il 13/02/1983 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, periver detenuto a fini di spaccio circa 1,5 grammi lordi di stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due ovuli, e per aver opposto resistenza ai militari che effettuavano il controllo. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ritenendo erroneamente che la modestia del lucro conseguito dall'imputato possa essere valorizzata unicamente ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, senza effettuare alcuna valutazione in ordine al lucro conseguito. Al riguardo, il ricorrente richiama i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve essere applicata, ricorrendone i presupposti, ai reati commessi per scopo di lucro, indipendentemente dal tipo di reato commesso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla negata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si osserva che Sez. U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si applichi al reato di cessione di sostanze stupefacenti e, nell'affermativa, se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d P. R. n. 309 del 1990. Pertanto, le Sezioni unite hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel caso in disamina, la Corte di appello di Ancona ha respinto la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., in considerazione della modestia della quantità di stupefacente detenuto, affermando, erroneamente, che tale parametro possa essere assunto esclusivamente ai fini della qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, d.P.R.309/1990. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 03/04/2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 22020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris