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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 14313/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: NOLANO Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento della richiesta proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere - in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e sesto cod. pen. (capo 1), nonché di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 110, 629 comma primo e secondo, in relazione al comma terzo n. 3 art. 628 cod. pen., 416-bisl. cod. pen. (capo 5,20,23,26,34,36,37), fatti commessi in Palermo sino al febbraio 2020 - escludeva la contestata recidiva e confermava nel resto l'ordinanza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 110, 416-bis, 629 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e lacunosa in più punti.

Il Tribunale del riesame ha fatto impropriamente ricorso alla motivazione per relationem e si è adagiato sulla ricostruzione dei fatti proposta dal Gip, senza analizzare le allegazioni della difesa, tranne minimi cenni quanto alla legittimità dei decreti autorizzativi; l'ordinanza si presenta, dunque, carente di argomentazioni critiche sulle mirate doglianze difensive con conseguente violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; il giudice nella valutazione dei singoli capi di imputazione si è limitato a richiamare le corpose risultanze delle attività di indagine, con mera elencazione degli elementi ritenuti idonei allo scopo, utilizzando criteri interpretativi che non si attagliano alla posizione del Nolano e che non dimostrano in alcun modo l'appartenenza del Nolano al sodalizio criminale (con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non rappresenterebbero un dato di convergenza probatorio a carico del ricorrente); non rimane altro che una serie di conversazioni tra quattro conoscenti che discutono della loro privacy; si tratta di un insieme eterogeneo e del tutto disorganizzato di elementi probatori, che esclude qualsiasi ruolo operativo o organizzativo del Nolano che riceve somme di denaro senza alcun esercizio di violenza, senza che lo stesso possa essere considerato in posizione apicale.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali; le questioni proposte relativamente alla nullità dei decreti in materia di intercettazioni, o comunque attinenti all'inutilizzabilità, sono state solo sommariamente riassunte nel provvedimento impugnato e ritenute non meritevoli di accoglimento sulla base di una interpretazione della normativa in materia non condivisibile.

2.3. In data 27/01/2022 il difensore ha depositato note conclusive con le quali ha richiamato le proprie argomentazioni e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di ricorso - con il quale è stata dedotta manifesta illogicità e, dunque, di fatto sostanziale apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza per ritenere correttamente contestato al Nolano il ruolo di partecipe all'organizzazione mafiosa con ruolo di promotore e organizzatore, con particolare richiamo alla sua attività di soggetto organizzatore di svariate attività estorsive - la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano).

Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, pur contestata la piena utilizzabilità delle captazioni in relazione ai decreti di autorizzazione delle stesse, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame.

Tuttavia, occorre rilevare come la motivazione del Tribunale, mediante un'articolata considerazione degli elementi addotti nei confronti del Nolano, si presenti organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario; ricorre inoltre un vaglio approfondito ed organico anche quanto alle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori coinvolti in fase di indagine, aspetto specificamente rimarcato anche in sede di ricorso per cassazione senza reale confronto con la motivazione del Tribunale.

È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01).

2.1. I motivi di ricorso, sia quanto alla valutazione della regolarità dei decreti autorizzativi delle captazioni (anche con riferimento al luogo di espletamento delle stesse), che quanto al materiale valutato al fine di ritenere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, non si confrontano realmente con la decisione del Tribunale della libertà di Palermo, limitandosi nella sostanza alla presentazione delle medesime argomentazioni proposte con l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura del Gip, senza considerare le autonome e logiche argomentazioni del Tribunale, realizzando nella sostanza un richiamo alle proprie osservazioni critiche, sottolineando il rammarico per il mancato accoglimento delle stesse.

2.2. Quanto alle considerazioni critiche in tema di legittima autorizzazione delle attività di captazione il ricorrente non si confronta realmente con la motivazione del Tribunale, che ha richiamato esplicitamente i decreti autorizzativi in questione, dunque confrontandosi direttamente con le osservazioni della difesa, ed ha analizzato in modo assolutamente puntuale le vicende relative ai decreti di proroga, alla motivazione degli stessi e alla presenza di tutti i requisiti legittimanti, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, PM / Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 2, n. 26139 del 03/05/2019, Ricotta, Rv. 276975-02, Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259867-01).

È stata, dunque, esplicitamente motivata la correttezza e legittimità del richiamo alle richieste del Pubblico ministero e alle relazioni di servizio della Polizia giudiziaria quando queste, attesa la loro evidente considerazione da parte del giudice, caratterizzano l'iter cognitivo e valutativo per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.

Nello stesso senso emerge esplicita considerazione della critica mossa alla scelta di esperire l'attività di captazione in locali esterni alla Procura, con motivazione logica, argomentata e priva di aporie che giustifica, anche al fine di valutare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, la disposizione con tale metodo delle captazioni. (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259866-01).

2.3. Sul punto del richiamo per relationem della motivazione del Gip il ricorrente ha presentato un motivo di ricorso di fatto generico, non considerando l'effettiva portata della motivazione del Tribunale della libertà, che, con argomentazione logica e del tutto priva di aporie, ha richiamato l'esaustiva considerazione delle acquisizioni indiziarie da parte del giudice di primo grado, integrandole con proprie autonome e articolate valutazioni quanto alla specifica posizione del Nolano, desunte con particolare riferimento al suo ruolo di vertice e organizzatore/promotore nell'ambito dell'associazione mafiosa dal ricco compendio desumibile dalle captazione acquisite, che sono state specificamente analizzate e valutate dal Tribunale della libertà per ricostruire puntualmente e approfonditamente la posizione del ricorrente, la sua interrelazione con altri soggetti al vertice della cosca, la programmazione delle attività estorsive nell'interesse della consorteria mafiosa, la considerazione dei bisogni degli associati quando detenuti, la predisposizione di adeguate misure di sicurezza per sfuggire alle attività di appostamento e controllo della Polizia giudiziaria.

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di una approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato.

L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Nolano nella risoluzione di una serie di questioni relative alla gestione, realizzazione ed attribuzione delle attività estorsive quale fonte di sostentamento della associazione mafiosa, si caratterizza per precisione ed analiticità.

Il ruolo del Nolano, sia quale responsabile e coordinatore delle attività estorsive nella zona oggetto di osservazione, che, quale persona mafiosa di calibro nel quartiere Brancaccio/Corso dei mille, emerge ripetutamente, anche tenuto conto della volontà dei soggetti interessati di gestire in modo controllato e con puntuale rendicontazione l'attività estorsiva tramite periodiche riunioni con il reggente del mandamento ([OSCURATO:PERSONA]), controllando un soggetto intraneo che tendeva a sottrarsi alla attività di rendicontazione degli introiti derivanti dalle estorsioni ([OSCURATO:PERSONA]), in collaborazione con altri soggetti di calibro e degni di fiducia da parte del reggente (Vitrano).

La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza o illogicità, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni dei diversi soggetti coinvolti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni.

2.4. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Nolano, in concreto, il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione.

Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842-01;Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro).

Il ruolo di organizzatore di una serie di estorsioni, in materia di assegnazione di zone di competenza, con individuazione dei soggetti destinatari delle stesse e capillare controllo del quartiere Roccella è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione, anche alla luce del principio costante, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01).

La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nel Nolano proprio il soggetto preposto alla gestione ed organizzazione delle attività estorsive nella capillare attività di controllo del territorio e delle attività commerciali di zona.

3. Il tribunale, dunque, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha motivatamente tenuto conto del fatto che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua ad essere prevista una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Sotto il primo profilo, ricorre infatti una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare.

Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.

Nessun elemento risulta allegato o evidenziato dalla difesa in ordine a tale profilo.

4. In conclusione - tenuto conto della completa ed articolata motivazione del Tribunale, caratterizzata da logicità, consequenzialità, in assenza di aporie - occorre ribadire il costante principio che chiarisce come, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

5. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 9ì -favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: NOLANO Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento della richiesta proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere - in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e sesto cod. pen. (capo 1), nonché di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 110, 629 comma primo e secondo, in relazione al comma terzo n. 3 art. 628 cod. pen., 416-bisl. cod. pen. (capo 5,20,23,26,34,36,37), fatti commessi in Palermo sino al febbraio 2020 - escludeva la contestata recidiva e confermava nel resto l'ordinanza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 110, 416-bis, 629 cod. pen., nonché all'art. 273 cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e lacunosa in più punti. Il Tribunale del riesame ha fatto impropriamente ricorso alla motivazione per relationem e si è adagiato sulla ricostruzione dei fatti proposta dal Gip, senza analizzare le allegazioni della difesa, tranne minimi cenni quanto alla legittimità dei decreti autorizzativi; l'ordinanza si presenta, dunque, carente di argomentazioni critiche sulle mirate doglianze difensive con conseguente violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; il giudice nella valutazione dei singoli capi di imputazione si è limitato a richiamare le corpose risultanze delle attività di indagine, con mera elencazione degli elementi ritenuti idonei allo scopo, utilizzando criteri interpretativi che non si attagliano alla posizione del Nolano e che non dimostrano in alcun modo l'appartenenza del Nolano al sodalizio criminale (con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non rappresenterebbero un dato di convergenza probatorio a carico del ricorrente); non rimane altro che una serie di conversazioni tra quattro conoscenti che discutono della loro privacy; si tratta di un insieme eterogeneo e del tutto disorganizzato di elementi probatori, che esclude qualsiasi ruolo operativo o organizzativo del Nolano che riceve somme di denaro senza alcun esercizio di violenza, senza che lo stesso possa essere considerato in posizione apicale.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali; le questioni proposte relativamente alla nullità dei decreti in materia di intercettazioni, o comunque attinenti all'inutilizzabilità, sono state solo sommariamente riassunte nel provvedimento impugnato e ritenute non meritevoli di accoglimento sulla base di una interpretazione della normativa in materia non condivisibile. 2.3. In data 27/01/2022 il difensore ha depositato note conclusive con le quali ha richiamato le proprie argomentazioni e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso - con il quale è stata dedotta manifesta illogicità e, dunque, di fatto sostanziale apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza per ritenere correttamente contestato al Nolano il ruolo di partecipe all'organizzazione mafiosa con ruolo di promotore e organizzatore, con particolare richiamo alla sua attività di soggetto organizzatore di svariate attività estorsive - la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, pur contestata la piena utilizzabilità delle captazioni in relazione ai decreti di autorizzazione delle stesse, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame. Tuttavia, occorre rilevare come la motivazione del Tribunale, mediante un'articolata considerazione degli elementi addotti nei confronti del Nolano, si presenti organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario; ricorre inoltre un vaglio approfondito ed organico anche quanto alle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori coinvolti in fase di indagine, aspetto specificamente rimarcato anche in sede di ricorso per cassazione senza reale confronto con la motivazione del Tribunale. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01). 2.1. I motivi di ricorso, sia quanto alla valutazione della regolarità dei decreti autorizzativi delle captazioni (anche con riferimento al luogo di espletamento delle stesse), che quanto al materiale valutato al fine di ritenere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, non si confrontano realmente con la decisione del Tribunale della libertà di Palermo, limitandosi nella sostanza alla presentazione delle medesime argomentazioni proposte con l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura del Gip, senza considerare le autonome e logiche argomentazioni del Tribunale, realizzando nella sostanza un richiamo alle proprie osservazioni critiche, sottolineando il rammarico per il mancato accoglimento delle stesse. 2.2. Quanto alle considerazioni critiche in tema di legittima autorizzazione delle attività di captazione il ricorrente non si confronta realmente con la motivazione del Tribunale, che ha richiamato esplicitamente i decreti autorizzativi in questione, dunque confrontandosi direttamente con le osservazioni della difesa, ed ha analizzato in modo assolutamente puntuale le vicende relative ai decreti di proroga, alla motivazione degli stessi e alla presenza di tutti i requisiti legittimanti, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, PM / Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 2, n. 26139 del 03/05/2019, Ricotta, Rv. 276975-02, Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259867-01). È stata, dunque, esplicitamente motivata la correttezza e legittimità del richiamo alle richieste del Pubblico ministero e alle relazioni di servizio della Polizia giudiziaria quando queste, attesa la loro evidente considerazione da parte del giudice, caratterizzano l'iter cognitivo e valutativo per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. Nello stesso senso emerge esplicita considerazione della critica mossa alla scelta di esperire l'attività di captazione in locali esterni alla Procura, con motivazione logica, argomentata e priva di aporie che giustifica, anche al fine di valutare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, la disposizione con tale metodo delle captazioni. (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259866-01). 2.3. Sul punto del richiamo per relationem della motivazione del Gip il ricorrente ha presentato un motivo di ricorso di fatto generico, non considerando l'effettiva portata della motivazione del Tribunale della libertà, che, con argomentazione logica e del tutto priva di aporie, ha richiamato l'esaustiva considerazione delle acquisizioni indiziarie da parte del giudice di primo grado, integrandole con proprie autonome e articolate valutazioni quanto alla specifica posizione del Nolano, desunte con particolare riferimento al suo ruolo di vertice e organizzatore/promotore nell'ambito dell'associazione mafiosa dal ricco compendio desumibile dalle captazione acquisite, che sono state specificamente analizzate e valutate dal Tribunale della libertà per ricostruire puntualmente e approfonditamente la posizione del ricorrente, la sua interrelazione con altri soggetti al vertice della cosca, la programmazione delle attività estorsive nell'interesse della consorteria mafiosa, la considerazione dei bisogni degli associati quando detenuti, la predisposizione di adeguate misure di sicurezza per sfuggire alle attività di appostamento e controllo della Polizia giudiziaria. In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di una approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Nolano nella risoluzione di una serie di questioni relative alla gestione, realizzazione ed attribuzione delle attività estorsive quale fonte di sostentamento della associazione mafiosa, si caratterizza per precisione ed analiticità. Il ruolo del Nolano, sia quale responsabile e coordinatore delle attività estorsive nella zona oggetto di osservazione, che, quale persona mafiosa di calibro nel quartiere Brancaccio/Corso dei mille, emerge ripetutamente, anche tenuto conto della volontà dei soggetti interessati di gestire in modo controllato e con puntuale rendicontazione l'attività estorsiva tramite periodiche riunioni con il reggente del mandamento ([OSCURATO:PERSONA]), controllando un soggetto intraneo che tendeva a sottrarsi alla attività di rendicontazione degli introiti derivanti dalle estorsioni ([OSCURATO:PERSONA]), in collaborazione con altri soggetti di calibro e degni di fiducia da parte del reggente (Vitrano). La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza o illogicità, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni dei diversi soggetti coinvolti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. 2.4. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Nolano, in concreto, il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842-01;Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro). Il ruolo di organizzatore di una serie di estorsioni, in materia di assegnazione di zone di competenza, con individuazione dei soggetti destinatari delle stesse e capillare controllo del quartiere Roccella è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione, anche alla luce del principio costante, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nel Nolano proprio il soggetto preposto alla gestione ed organizzazione delle attività estorsive nella capillare attività di controllo del territorio e delle attività commerciali di zona. 3. Il tribunale, dunque, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha motivatamente tenuto conto del fatto che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua ad essere prevista una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, ricorre infatti una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. Nessun elemento risulta allegato o evidenziato dalla difesa in ordine a tale profilo. 4. In conclusione - tenuto conto della completa ed articolata motivazione del Tribunale, caratterizzata da logicità, consequenzialità, in assenza di aporie - occorre ribadire il costante principio che chiarisce come, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 5. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 9ì -favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c
Sentenza Cassazione n. 14313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris