CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1692/2021depositata il 27/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di titolare dell’omonima impresa individuale, conveniva innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026risarcimento dei danni asseritamente conseguenti alla sospensionedell’esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra le parti il 7 febbraio2011 per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo diun immobile di proprietà del convenuto.A fondamento della domanda, l’attore deduceva che il committente avevaunilateralmente sospeso l’esecuzione dei lavori, impedendogli direcuperare i materiali, le attrezzature e i macchinari presenti nel cantieree di completare le opere pattuite, con conseguente insorgenza di danniche quantificava complessivamente in euro 256.021,35, comprensivi, tral’altro, dei pregiudizi da mancato utilizzo delle attrezzature, da mancatoutile sulle lavorazioni non eseguite, da maggiori spese sostenute per laprotrazione dei lavori, da adeguamento del costo della vita, nonché deidanni morali e all’immagine professionale.[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. Istruita la controversia medianteescussione testi, con sentenza n. 1049/2019, il Tribunale accolse ladomanda limitatamente all’importo di euro 750,00, rigettando per il restole pretese attoree e compensando integralmente le spese di lite.2. Avverso tale decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando, perquanto qui ancora rileva, l’erronea valutazione delle risultanze di causa,l’inadeguatezza della liquidazione del danno e la statuizione sulle spese.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] per resistere al gravame e proporre appelloincidentale, deducendo, tra l’altro, la tardività della memoria istruttoriadepositata dall’attore in primo grado e l’assenza di prova dei fatticostitutivi della pretesa risarcitoria.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1692/2021, accolsel’appello incidentale e rigettò integralmente l’appello principale,confermando il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravantesull’attore e affermando che la contumacia del convenuto non producevaeffetto alcuno sul piano della prova. In conseguenza della riforma delladecisione di primo grado, la Corte dichiarò irripetibili le spese del primoNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026grado e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio digravame. La Corte territoriale, richiamato il consolidato orientamento dilegittimità secondo cui la contumacia del convenuto non produce effetti sulpiano probatorio e non esonera l’attore dall’onere della prova, rilevò che lapretesa risarcitoria risultava priva di adeguato riscontro probatorio - comegià motivato dal giudice di prime cure - non essendo stata fornita provadei fatti posti a fondamento della condanna invocata.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi formalmenterubricati che, per il loro contenuto sostanziale, prospettano in realtàquattro autonome censure avverso la decisione impugnata.3.1. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’avversaria impugnazione.3.2. La causa è stata quindi avviata alla trattazione dinanzi a questaCorte.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 156c.p.c., prospettando la ricorrenza di un error in iudicando e di un error inprocedendo, avendo la Corte d’appello errato laddove, in accoglimentodell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il giudice diprimo grado non avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova tardivamentearticolati da parte attrice.Sostiene che l’appellato, essendo rimasto contumace nel giudizio di primogrado, avrebbe dovuto eccepire la tardività della memoria istruttoria nellaprima difesa successiva alla sua costituzione e, comunque, primadell’assunzione delle prove. La mancata tempestiva contestazione avrebbedeterminato, secondo il ricorrente, la sanatoria del vizio, ai sensi dell’art.157, comma 2, c.p.c., impedendo alla Corte d’appello di dichiarareNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026inutilizzabili le prove orali ammesse ed espletate nel giudizio di primogrado.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. e, comunque,infondato.È, in primo luogo, inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La Corte territoriale non ha qualificato l’ammissione delle prove oralidedotte tardivamente come causa di nullità relativa di un atto processuale,soggetta al regime di sanatoria contemplato dall’art. 157 c.p.c. Essa ha,invece, accertato che la memoria contenente le richieste istruttorie erastata depositata quando erano già scaduti i termini perentori assegnati aisensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e ne ha fatto discendere la decadenzadell’attore dalla facoltà di dedurre i relativi mezzi di prova.La censura, dunque, muove da una premessa estranea alla decisioneimpugnata, poiché assimila la maturazione di una decadenza istruttoriaalla nullità relativa di un atto processuale e invoca, conseguentemente, ilmeccanismo di sanatoria previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c., senzacontestare specificamente l’affermazione sulla quale è fondata lapronuncia, rappresentata dall’intervenuto decorso dei termini perentoristabiliti per la formulazione delle richieste istruttorie.Il ricorrente non considera, inoltre, che la questione relativa alla tardivitàdella memoria istruttoria non è stata rilevata d’ufficio per la prima voltadalla Corte d’appello, ma è stata ritualmente devoluta alla sua cognizionedal convenuto, costituitosi nel giudizio di secondo grado, mediante laproposizione di appello incidentale sul punto. Con tale impugnazionel’appellato aveva specificamente censurato l’ammissione delle prove oralidedotte dall’attore dopo la scadenza dei termini istruttori, chiedendo cheesse non fossero utilizzate ai fini della decisione.La Corte territoriale ha, pertanto, pronunciato su uno specifico motivo diappello incidentale e ha escluso che la contumacia del convenuto nelNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026giudizio di primo grado potesse determinare il consolidamento di attivitàistruttorie compiute quando la parte che le aveva richieste era giàdecaduta dalla relativa facoltà, in ossequio a consolidato orientamento dilegittimità (ex multis, Cass. Sez. 3, n. 16800/2018, Cass. Sez. 3, n.7270/2008) in forza del quale le norme che prevedono preclusioniassertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelareinteressi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anchein presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.1.2 Il motivo è anche infondato.Il regime previsto dall’art. 157 c.p.c. concerne le nullità per inosservanzadi forme stabilite nell’interesse della parte, le quali devono essere eccepitedalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto oalla conoscenza di esso. Tale disciplina non è, invece, applicabile alladiversa fattispecie della decadenza conseguente all’inosservanza di untermine perentorio entro il quale deve essere esercitata una facoltàprocessuale.La scadenza dei termini fissati dall’art. 183, comma 6, c.p.c. determina laperdita della facoltà di formulare le richieste istruttorie nontempestivamente dedotte e la decadenza così maturata non è rimessa alladisponibilità della controparte e non può essere sanata dalla sua mancataopposizione, dalla contumacia o dal successivo espletamento della provaillegittimamente ammessa.Il controllo sul rispetto delle preclusioni istruttorie attiene, infatti, ai poteridi direzione del procedimento attribuiti al giudice dall’art. 175 c.p.c. e allanecessità di assicurare l’ordinato svolgimento del processo nel rispettodella scansione temporale stabilita dalla legge. Il giudice è pertanto tenutoa verificare l’osservanza dei termini perentori indipendentementedall’eccezione della parte interessata, né la prova ammessa dopo lamaturazione della decadenza diviene utilizzabile per il solo fatto che laNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026controparte sia rimasta contumace o non si sia opposta alla suaassunzione.La contumacia costituisce, del resto, una modalità di partecipazione alprocesso che non equivale né a riconoscimento dei fatti allegati dalla partecostituita né a rinuncia preventiva a far valere, con gli strumenti e neitermini consentiti dall’ordinamento, gli effetti delle preclusioni processualigià maturate.È dunque inconferente il richiamo operato dal ricorrente ai principi relativialla sanatoria delle nullità processuali non tempestivamente eccepite.Nella fattispecie non si discute della mancanza di un requisito formalestabilito nell’interesse del convenuto, bensì dell’esercizio tardivo di unafacoltà istruttoria da parte dell’attore, quando il relativo potereprocessuale si era ormai consumato.Parimenti inconferente è l’assunto secondo cui la tardiva deduzione delleprove non avrebbe inciso sulla durata del processo o arrecato un concretopregiudizio alla controparte. La decadenza conseguente all’inosservanza diun termine perentorio opera indipendentemente dalla dimostrazione di unpregiudizio concreto e non può essere esclusa in ragione della successivaassunzione della prova o della circostanza che essa non abbia determinatoun differimento delle udienze.Né assume rilievo il richiamo alla preferenza per una decisione di merito oal dovere del giudice di ricercare la verità materiale. Tali principi nonconsentono di disapplicare il sistema legale delle preclusioni, il quale èdiretto ad assicurare la concentrazione del procedimento, la parità delleparti e il rispetto del contraddittorio secondo scansioni processualipredeterminate.Correttamente, pertanto, la Corte d’appello, investita dello specificomotivo di appello incidentale, ha accertato la tardività della memoriaistruttoria, ha rilevato la decadenza dell’attore dalla facoltà di dedurre leNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026prove orali e ha escluso l’utilizzabilità delle deposizioni assunte nel giudiziodi primo grado.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ilricorrente denuncia la violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. inquanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di tenere conto dell’asseritamancata specifica contestazione nella comparsa di costituzione nel giudiziodi appello da parte dell’appellato dei fatti di causa addotti dall’attore,perché, in tesi avversaria, l’appellato, rimasto contumace nel giudizio diprimo grado che si costituisca in appello avrebbe l’onere di fornire unaversione alternativa dei fatti dedotti da controparte ai sensi dell’art. 167c.p.c., con conseguente “esenzione dell’altra parte da ogni onere di provaper effetto del contenuto espositivo di questi”, ove non vi provveda.2.1. Il motivo resta assorbito dalle statuizioni sulla prima censura, inparticolare considerato che già il giudice di primo grado aveva “ritenutoche l’attore non avesse fornito prova adeguata del fondamento di granparte delle sue pretese” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) rilevando che “lacontumacia del convenuto non esimeva l’attore dalla prova dei presuppostifondanti le sue domande” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), principioconsolidato e risalente cui si è uniformata la Corte d’appello.2.2. Nel secondo motivo il ricorrente prospetta altresì la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto «in relazione all’efficacia preclusivadiscendente dal giudicato (artt. 323 e 324 c.p.c.)», motivo non rubricato,ma esposto a pag. 10 del ricorso. Si sostiene che il resistente, in sede diappello, non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nel punto incui aveva accertato «la presenza di ponteggi, calce e cemento nel cantiereper la quale ha ritenuto di dovere procedere alla liquidazione dandone lavalutazione contestata dal comparente».Il motivo - se tale deve intendersi - è infondato.Dalla piana lettura della motivazione della sentenza gravata - cfr. pag. 7 -emerge che «L’appellato, poi, nel sottolineare la completa mancanza diNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026prova della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte e diconseguenza sia della chiusura del cantiere a opera della committenza chedell’esistenza di materiali e attrezzature di proprietà dell’Impresa rimastenel cantiere …»; a pag. 10 è testualmente riportato che, anche inconseguenza dell’accoglimento del primo motivo di appello incidentale delsig. [OSCURATO:PERSONA], «non vi è prova che ivi siano rimaste attrezzature e materialiacquistati dall’Impresa per eseguire i lavori, atteso che, come si è detto,nessun riferimento può farsi alle prove orali assunte essendo le stesseinammissibili» e, ancora, che «In questa situazione, oltre a non potersiaccogliere l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], va accolto l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e deve riformarsi la sentenza rigettando integralmentele pretese dell’appellante, mancando la prova anche dei fatti posti afondamento della limitata condanna pronunciata dal Giudice di primogrado». Anche dalla lettura della comparsa di risposta depositata dalcontroricorrente, consentita alla Corte adita in presenza di error inprocedendo, si legge - a pag. 7 - che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai impedito alSig. [OSCURATO:PERSONA] l’accesso al cantiere né, men che meno, di recuperareeventuale materiale di sua proprietà o di sua competenza, eventualmenteancora ivi presente (il che non consta all’appellato)», emergel’insussistenza del dedotto giudicato interno. Anche sotto questo profilo ilricorso è infondato, ma, prima ancora, inammissibile per difetto dispecificità e perché teso a sollecitare un accertamento di fatto precluso inquesta sede.3. Con il nomenclato terzo motivo il ricorrente assume la non correttaapplicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 e, per l’effetto, laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo allaliquidazione delle spese di gravame, deducendo che il valore dichiaratodell’appello incidentale ammontava a euro 750,00 e che, pertanto, laliquidazione avrebbe dovuto essere pari a euro 330,00.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026La Corte territoriale ha correttamente determinato i compensi conriguardo al valore della causa devoluta in appello, da individuarsi, ai sensidell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore delle domandeancora controverse e, dunque, non nel solo importo di euro 750,00oggetto della pronuncia di condanna di primo grado. L’impugnazioneprincipale investiva, infatti, il rigetto della domanda risarcitoria propostaper euro 256.021,35 e mirava al riconoscimento delle ulteriori voci didanno dedotte; l’appello incidentale, a sua volta, tendeva “a far valere iltardivo deposito della memoria istruttoria nel giudizio di primo grado e laconseguente errata ammissione delle prove orali dedotte dalla partesentenza gravata, pag. 7). Ne consegue che il valore del giudizio digravame è stato correttamente commisurato in base all’intero valoreancora disputato in conseguenza di entrambe delle domande eimpugnazioni svolte (Cass. Sez. 6, n. 15857/2019; Cass. Sez. 2, n.22462/2019).4. Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna delricorrente in favore della parte controricorrente al pagamento deicompensi calcolati sull’effettivo valore della controversia (contra quantodichiarato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Palo per evidente refuso, non ai sensidell’art. 37, comma 6, lett. p) del d.l. 98/2011, convertito in l. n.111/2011, afferente alle controversie di lavoro o di pubblico impiego,bensì ex artt. 13, comma 1-bis e 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002),nonché per la declaratoria della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del soccombente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto(Cass. Sez. U., n. 4315/2020).5. La manifesta infondatezza delle censure, formulate in termini noncoerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e reiterative diquestioni e prospettazioni difensive già esaminate e disattese in entrambi iNumero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026gradi di merito, senza che siano stati introdotti profili nuovi o realielementi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata,giustifica altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente di una sommaequitativamente determinata in euro 3.000,00, pari all’incirca in termini diproporzionalità (cfr. Cass. U, n. 16601/2017) alla metà dei compensiliquidati in relazione all’effettivo valore della causa. Tale condottaprocessuale integra, infatti, un uso distorto dello strumento diimpugnazione e costituisce indice di abuso del processo, secondo i principienunciati da questa Corte in tema di responsabilità aggravata, conparticolare riguardo all'ipotesi dell'insistenza colpevole in tesi giuridichegià reputate manifestamente infondate e della pervicace reiterazione diargomentazioni già disattese (per tutte Cass. Sez. 3, n. 16898/2019,punto 6, n.m; di recente cfr. Cass., Sez. 1, n. 34429/2024; Cass., Sez. 5,n. 13315/2025).La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPAcome per legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., al pagamento, in favore del controricorrente, della somma dieuro 3000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 19654/2021Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 25640/2026Data pubblicazione 21/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile,il 16 settembre 2026.Il PresidenteMauro Mocci