CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 40184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella con la quale, il 26 settembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di dieci anni di reclusione in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], eseguito il 4 gennaio 2008, ed ai connessi reati in materia di armi. La Corte partenopea ha respinto entrambi i motivi di appello articolati da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che di quella, già riconosciuta dal giudice di primo grado, che è prevista, oggi, dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., nonché il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di addebito e quelli, di natura associativa ed omicidiaria, accertati con distinte senterIrevocabili. Sotto il primo profilo, ha rilevato, da un canto, che il profilo di meritevolezza correlato all'apporto collaborativo dell'imputato, reo confesso, risulta interamente assorbito dall'attenuante e, dall'altro, che non emergono situazioni ulteriori, non contemplate dall'art. 133 cod. pen. o da specifiche disposizioni di legge, tali da richiedere una particolare considerazione, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., in vista della determinazione della pena. Per quanto concerne la continuazione, ha stimato che l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] si distingue, rispetto agli altri reati che si assume essere espressione del medesimo disegno criminoso, per il suo carattere eccentrico, costituendo frutto di una deliberazione estemporanea, scaturita dall'agguato che un componente del clan Sacco/Bocchetti aveva posto in essere in pregiudizio di un affiliato del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nel quale [OSCURATO:PERSONA], al tempo, militava, ed essendo, pertanto, del tutto slegata dall'originario programma associativo e dalla contrapposizione con la compagine degli «scissionisti», nella cui cornice si sono inseriti gli ulteriori omicidi, perpetrati in danno, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, peraltro, anche in ragione dell'epoca dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA], al tempo appena quindicenne, al sodalizio camorristico, antecedente di oltre quattro anni rispetto all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], e dell'iniziale assegnazionLdi compiti circoscritti alla gestione delle piazze di spaccio della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Con il primo motivo, ascrive alla Corte di assise di appello di avere fatto malgoverno delle informazioni acquisite nei diversi processi promossi a suo carico, attestanti, da un lato, che nel programma criminoso del clan [OSCURATO:PERSONA] rientrava la sistematica ed indiscriminata eliminazione fisica dei sodali resisi responsabili di delazioni o di trasmigrazione in compagini contrapposte, incombente al quale egli, per sua stessa ammissione, è stato stabilmente deputato e, dall'altro, che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], membro di un sodalizio alleato con quello degli «scissionisti», costituisce attuazione del disegno criminoso originario. Con il secondo motivo, lamenta che il motivo di appello vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sia stato disatteso senza considerare la positiva evoluzione della sua personalità in epoca successiva alla commissione dei reati in contestazione che, in altro contesto processuale, gli è valsa la mitigazione del trattamento sanzionatorio, oltre che l'ammissione, in sede esecutiva, alla misura alternativa della detenzione domiciliare. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 aprile 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 18 maggio 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del dl. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111) Tanto, in applicazione del più generale principio per cui «gli elementi costitutivi di una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del più ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.» (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535), ed in dissenso, invece, dall'opposto orientamento che esclude la possibilità di utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa") per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136). 3. La Corte di assise di appello, determinatasi in ossequio al principio testé delineato, è pervenuta al rigetto del motivo di impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non già in ragione della preclusione, che si è detto essere insussistente, alla valorizzazione, in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., degli elementi di fatto già considerati al momento di ridurre la pena ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., ma, piuttosto, sulla scorta di un percorso argomentativo autonomo ed esente da vizi. Il ricorrente, invero — nel sostenere che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta in ragione della scelta di vita da lui operata, tradottasi nello spontaneo e definitivo allontanamento dal contesto criminale di appartenenza, frutto di autentica resipiscenza anziché di calcoli utilitaristici —, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che, «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha specificato, alle pagg. 10-12 della motivazione della sentenza impugnata, che ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono sia il nutrito curriculum criminale dell'imputato, più volte condannato, in passato, per gravi fatti di sangue, che la gravità del fatto, generato da un movente altamente biasimevole.A quest'ultimo riguardo, ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], nell'eseguire il mandato omicidiario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha agito con dolo di eccezionale intensità, sintomatico della sua incondizionata adesione alle logiche di efferata sopraffazione proprie del clan di appartenenza, ed aggiunto che indice di ancor maggiore disvalore è la commissione del fatto con modalità eclatanti (in pieno giorno, a viso scoperto e con inaudita ferocia esecutiva) e ai danni di vittima attinta con almeno dodici ferite da arma da fuoco. Ha, pertanto, ritenuto che i descritti profili soggettivi ed oggettivi siano ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, neutralizzino, per la loro connotazione di estrema gravità, quelli, di tenore sicuramente positivo, che attengono al ripudio della militanza camorristica ed ai proficui esiti del trattamento, completato dalla sperimentazione premiale. L'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di assise di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente, il quale, come sopra anticipato, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 4. Parimenti esente da vizi è la valutazione compiuta dalla Corte di assise di appello in ordine alla continuazione tra i reati accertati nel presente procedimento e quelli per i quali egli è già stato condannato con sentenza irrevocabile. Il giudice di merito ha, in proposito, tratto fondamentale argomento dall'estemporaneità della deliberazione omicidiaria in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], che — lungi dall'innestarsi, come dedotto dal ricorrente, in una originaria e generale programmazione, avente ad oggetto la strategica ed inesorabile soppressione dei soggetti che, già intranei o contigui al clan [OSCURATO:PERSONA], erano sospettati di intelligenza con il sodalizio degli «scissionisti» — ha costituito la risposta ad un evento inatteso ed imprevisto, quale il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la cui paternità i [OSCURATO:PERSONA] ascrivevano al gruppo Sacco\Bocchetti. Il ragionamento, lineare e coerente, seguito dalla Corte di assise di appello si sottrae alle censure del ricorrente il quale, ancora nella più recente memoria ex art. 121 cod. proc. pen., articola obiezioni di stampo essenzialmente confutativo, non idonee ad evidenziare, nel percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, fratture razionali e, per di più, imperniate su atti processuali di cui è operata una parziale trascrizione e che, nondimeno, non risultano allegati al ricorso (se non nei limiti del frontespizio delle varie sentenze), che, sotto questo aspetto, si rivela generico e non autosufficiente, sicché pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui, «In tema di ricorso per cessazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, prim