CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente nella persona che aveva in precedenza venduto stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di analoga censura a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta, rilevando come fosse stato riconosciuto dal Lipparini in occasione dell'arresto come il venditore a cui si era ripetutamente rivolto per leacquisto di stupefacente; che tale dato spiega la ragione per cui aveva chiamato con insistenza l'utenza del ricorrente nella serata in cui è stato arrestato il ricorrente, chiamata a cui aveva risposto personale della polizia giudiziaria che aveva fissato un incontro simulato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1