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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 24687/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 612 comma secondo cod. pen. (capo A) e 110, 581 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie per cui vi è la condanna e la contraddittorietà dalla motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 192 cod. proc pen. in ordine alla mancata verifica dell'attendibilità e credibilità della persona offesa e l'illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) ed inoltre muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 29 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all'udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 612 comma secondo cod. pen. (capo A) e 110, 581 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie per cui vi è la condanna e la contraddittorietà dalla motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed è avulso da pertinente individuazione e specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 192 cod. proc pen. in ordine alla mancata verifica dell'attendibilità e credibilità della persona offesa e l'illogicità della motivazione rispetto alle risultanze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) ed inoltre muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 29 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all'udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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