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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33365/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04333PK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PIOMBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14/03/2025, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Piombino ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5quater, d.lgs. n. 286/98 [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di euro 15.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che è infondato il primo motivo con il quale si lamenta l'omessa valutazione dello stato di indigenza dell'imputato, poiché «in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01); che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso_il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04333PK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PIOMBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14/03/2025, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Piombino ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5quater, d.lgs. n. 286/98 [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di euro 15.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che è infondato il primo motivo con il quale si lamenta l'omessa valutazione dello stato di indigenza dell'imputato, poiché «in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01); che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso_il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] nso
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