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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27256/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 8091/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: accertamento ante tempus Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 2884/04/20 depositata in data 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli con il quale si rettificava la dichiarazione presentata a fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2010; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal p ronuncia di appello principale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello limitatamente ad alcuni costi che riteneva deducibili; - ricorre a questa Corte il Regasto con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 41 della Carta fondamentale dell’Unione Europea in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto conto che gli accertamenti avevano ad oggetto (anche) un tributo armonizzato (l’IVA) di tal che l’[OSCURATO:PERSONA] era gravata dall’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; - il secondo motivo si incentra sulla viol azione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 41 della Carta fondamentale dell’Unione Europea per non avere la CTR tenuto conto che l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio endoprocedimentale non fa distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati; - prima di esaminare i motivi ridetti, va premesso che il Collegio è a conoscenza della intervenuta remissione, da parte della CTR Toscana con ordinanza della sez. 1 n. 258 del 25 maggio 2022, della questione di costituzionalità della disposizione statutaria sopra richiamata, nei termini di cui all’ordinanza di remissione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - sul punto , vanno svolte le seguenti considerazioni; - va osservato in primo luogo che il contribuente in concreto risulta portatore di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, che tutelano l’interesse del contribuente e beneficiare di uno spatium deliberandi di 60 giorni dalla comunicazione del PVC alla notifica dell’avviso di accertamento onde potere in tale lasso di tempo prospettare all’Ufficio le proprie osservazioni in risposta ai rilievi contestati nel PVC; - si pone quindi il problema della rilevanza o meno, in questo caso, di una situazione di “sospensione impropria”, per tale intendendosi nella prassi la sospensione del giudizio disposta, pur senza l’emanazione di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice; - in argomento, deve in pr imo luogo escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità” (Corte Cost., sent. n. 207 del 2004; Corte Cost. ord. 202 del 2020); - sul punto, l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), configura come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l’art. 24, primo comma, della stessa legge prescrive che l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale sia “adeguatamente motivata”; da ciò deriva che la sospensione di un giudizio per la pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio diverso è, quindi, un provvedimento difforme da univoche indicazioni normative. - nondimeno tale difformità, generando una questione di natura squisitamente endoprocessuale, trova rimedio nei mezzi di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] impugnazione che consentono alla parte di riattivare il corso del processo erroneamente sospeso e non può peraltro ridondare in un titolo di legittimazione di quella stessa parte agli effetti dell’intervento in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso altrove; - inoltre, appare più che dubbia la potestà del giudice di imporre autoritariamente una sospensione (arbitraria, più che facoltativa) in deroga al normale iter processuale, fuori dei casi obbligatori di pregiudizialità-dipendenza in senso stretto.

Il sistema appare informato ad una dicotomia tra ipotesi tipiche ed obbligatorie di sospensione, e scelte lato sensu concordate, pur se non formalmente strutturate secondo l'archetipo dell'art. 296 c.p.c. come quelle consentite dal ricorso all'esercizio del poterefacoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, co mma 2 c.p.c.; tutto ciò avrebbe l’effetto di istituire creativamente, un tertium genus, privo di plausibile necessità sistematica.

Ed in questa prospettiva sistematica la questione di incostituzionalità della norma astrattamente applicabile diventa pregiudiziale in senso stretto solo quando sia ritualmente portata all'interno del processo pendente mediante formale eccezione di parte (o rilievo d'ufficio), all'esito di delibazione di non manifesta infondatezza autonomamente svolta dal giudice che ne è investito; non condizionata da precedente valutazione positiva, in ipotesi, espressa in un diverso processo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 7580 del 2013) ; - fuori di tale ipotesi rituale, la sospensione del processo – che finisce per essere invero "anomala" - in ragione dell'estraneità delle parti istanti al processo pregiudicante - appare, piuttosto, riconducibile nell'alveo concettuale della comune istanza delle parti; - inoltre, questa stessa Corte, in sede di regolazione dei rapporti tra giurisdizioni, ha recentemente ben chiarito (Cass. Sez.U, Ordinanza n. 20279 del 2022) che così come è rimesso al Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] giudice del processo di sollevare, ove ne ravvisi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza dal medesimo previamente delibati, la questione di legittimità costituzionale di una norma, del pari l’apprezzamento della necessità di una sospensione c.d. impropria – ove t ale figura voglia ritenersi ammissibile, come si è posto in esordio – appartiene al novero dei poteri “interni” al giudice che procede, con la conseguenza che non integra la fattispecie dell’eccesso dai poteri giurisdizionali del Consiglio di Stato il non avere esso né sollevato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte, all’esito della delibazione dei requisiti per essa previstiex lege, né disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé, in presenza di una rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità da parte del giudice di un diverso processo, ove pure si tratti di questione analoga a quella innanzi a sé pendente come nel caso che ci occupa; - per i sopra esposti motivi, ritiene il Collegio che non sussistono ragioni, né processuali e tanto meno sostanziali, per le quali la controversia non debba esser decisa, non sussistendo i presupposti per una sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale di cui in premessa; - venendo allora ai motivi di ricorso, va ribadito dapprima che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della L. n. 212 del 2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endo procedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio in argomento pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamentesancito; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - diversamente, in tema di tributi c.d. armonizzati, quali l’IVA, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio di cui si è detto da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873); - ciò comporta — vertendosi pacificamente nella fattispecie in esame in ipotesi di accertamento c.d.

“a tavolino” come risulta dal terzo periodo di pag. 1 della sentenza impugnata — che la pronuncia impugnata, che ha escluso tout court la necessità del contraddittorio in oggetto per l’IVA (specialmente a pag. 10 della motivazione) è in sintonia con il succitato indirizzo non avendo il contribuente indicato (si veda al riguardo Corte di giustizia dell'Unione europea, 3 luglio 2014, nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e altri) se, in mancanza dell'irregolarità relativa alla previa instaurazione del contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (si veda pag. 10 della pronuncia gravata, al primo capoverso); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - analogamente, quanto all’imposizione sul reddito, va confermato quanto statuito da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018): nelle ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate giacchè la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass.11539/16 ma vedi anche Cass. 18103/18 e Cass. 27732/18); - per tanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8091/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: accertamento ante tempus Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 2884/04/20 depositata in data 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli con il quale si rettificava la dichiarazione presentata a fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2010; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal p ronuncia di appello principale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello limitatamente ad alcuni costi che riteneva deducibili; - ricorre a questa Corte il Regasto con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 41 della Carta fondamentale dell’Unione Europea in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto conto che gli accertamenti avevano ad oggetto (anche) un tributo armonizzato (l’IVA) di tal che l’[OSCURATO:PERSONA] era gravata dall’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; - il secondo motivo si incentra sulla viol azione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 41 della Carta fondamentale dell’Unione Europea per non avere la CTR tenuto conto che l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] al contraddittorio endoprocedimentale non fa distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati; - prima di esaminare i motivi ridetti, va premesso che il Collegio è a conoscenza della intervenuta remissione, da parte della CTR Toscana con ordinanza della sez. 1 n. 258 del 25 maggio 2022, della questione di costituzionalità della disposizione statutaria sopra richiamata, nei termini di cui all’ordinanza di remissione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - sul punto , vanno svolte le seguenti considerazioni; - va osservato in primo luogo che il contribuente in concreto risulta portatore di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, che tutelano l’interesse del contribuente e beneficiare di uno spatium deliberandi di 60 giorni dalla comunicazione del PVC alla notifica dell’avviso di accertamento onde potere in tale lasso di tempo prospettare all’Ufficio le proprie osservazioni in risposta ai rilievi contestati nel PVC; - si pone quindi il problema della rilevanza o meno, in questo caso, di una situazione di “sospensione impropria”, per tale intendendosi nella prassi la sospensione del giudizio disposta, pur senza l’emanazione di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice; - in argomento, deve in pr imo luogo escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità” (Corte Cost., sent. n. 207 del 2004; Corte Cost. ord. 202 del 2020); - sul punto, l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), configura come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l’art. 24, primo comma, della stessa legge prescrive che l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale sia “adeguatamente motivata”; da ciò deriva che la sospensione di un giudizio per la pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio diverso è, quindi, un provvedimento difforme da univoche indicazioni normative. - nondimeno tale difformità, generando una questione di natura squisitamente endoprocessuale, trova rimedio nei mezzi di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] impugnazione che consentono alla parte di riattivare il corso del processo erroneamente sospeso e non può peraltro ridondare in un titolo di legittimazione di quella stessa parte agli effetti dell’intervento in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso altrove; - inoltre, appare più che dubbia la potestà del giudice di imporre autoritariamente una sospensione (arbitraria, più che facoltativa) in deroga al normale iter processuale, fuori dei casi obbligatori di pregiudizialità-dipendenza in senso stretto. Il sistema appare informato ad una dicotomia tra ipotesi tipiche ed obbligatorie di sospensione, e scelte lato sensu concordate, pur se non formalmente strutturate secondo l'archetipo dell'art. 296 c.p.c. come quelle consentite dal ricorso all'esercizio del poterefacoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, co mma 2 c.p.c.; tutto ciò avrebbe l’effetto di istituire creativamente, un tertium genus, privo di plausibile necessità sistematica. Ed in questa prospettiva sistematica la questione di incostituzionalità della norma astrattamente applicabile diventa pregiudiziale in senso stretto solo quando sia ritualmente portata all'interno del processo pendente mediante formale eccezione di parte (o rilievo d'ufficio), all'esito di delibazione di non manifesta infondatezza autonomamente svolta dal giudice che ne è investito; non condizionata da precedente valutazione positiva, in ipotesi, espressa in un diverso processo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 7580 del 2013) ; - fuori di tale ipotesi rituale, la sospensione del processo – che finisce per essere invero "anomala" - in ragione dell'estraneità delle parti istanti al processo pregiudicante - appare, piuttosto, riconducibile nell'alveo concettuale della comune istanza delle parti; - inoltre, questa stessa Corte, in sede di regolazione dei rapporti tra giurisdizioni, ha recentemente ben chiarito (Cass. Sez.U, Ordinanza n. 20279 del 2022) che così come è rimesso al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giudice del processo di sollevare, ove ne ravvisi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza dal medesimo previamente delibati, la questione di legittimità costituzionale di una norma, del pari l’apprezzamento della necessità di una sospensione c.d. impropria – ove t ale figura voglia ritenersi ammissibile, come si è posto in esordio – appartiene al novero dei poteri “interni” al giudice che procede, con la conseguenza che non integra la fattispecie dell’eccesso dai poteri giurisdizionali del Consiglio di Stato il non avere esso né sollevato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte, all’esito della delibazione dei requisiti per essa previstiex lege, né disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé, in presenza di una rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità da parte del giudice di un diverso processo, ove pure si tratti di questione analoga a quella innanzi a sé pendente come nel caso che ci occupa; - per i sopra esposti motivi, ritiene il Collegio che non sussistono ragioni, né processuali e tanto meno sostanziali, per le quali la controversia non debba esser decisa, non sussistendo i presupposti per una sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale di cui in premessa; - venendo allora ai motivi di ricorso, va ribadito dapprima che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della L. n. 212 del 2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endo procedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio in argomento pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamentesancito; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - diversamente, in tema di tributi c.d. armonizzati, quali l’IVA, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio di cui si è detto da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873); - ciò comporta — vertendosi pacificamente nella fattispecie in esame in ipotesi di accertamento c.d. “a tavolino” come risulta dal terzo periodo di pag. 1 della sentenza impugnata — che la pronuncia impugnata, che ha escluso tout court la necessità del contraddittorio in oggetto per l’IVA (specialmente a pag. 10 della motivazione) è in sintonia con il succitato indirizzo non avendo il contribuente indicato (si veda al riguardo Corte di giustizia dell'Unione europea, 3 luglio 2014, nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e altri) se, in mancanza dell'irregolarità relativa alla previa instaurazione del contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (si veda pag. 10 della pronuncia gravata, al primo capoverso); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - analogamente, quanto all’imposizione sul reddito, va confermato quanto statuito da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018): nelle ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate giacchè la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass.11539/16 ma vedi anche Cass. 18103/18 e Cass. 27732/18); - per tanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
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