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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23752/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7, cod. pen., riducendo, tuttavia, la pena irrogata e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione, articolando due motivi di censura; - che le due doglianze sono inammissibili in quanto articolate in fatto (atteso che prospettano una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riferimento al profilo dell'intervenuto riconoscimento dell'imputato (per il quale la corte territoriale dà conto delle dichiarazioni rese dai militari intervenuti e delle circostanze di tempo e di luogo che hanno permesso a questi ultimi di effettuarlo: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle condizioni fisiche dell'imputato, che asseritamente avrebbero gli precluso di porre in essere la condotta contestata (in relazione alle quali la corte territoriale dà, invece, conto dell'avvenuta guarigione: pag. 4) sia, in ultimo, con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (correttamente ritenuto sussistente in ragione delle particolari modalità della fuga); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 e estensor Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]271R4.1-1

1. 5—É P O 5.-3 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7, cod. pen., riducendo, tuttavia, la pena irrogata e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione, articolando due motivi di censura; - che le due doglianze sono inammissibili in quanto articolate in fatto (atteso che prospettano una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dai giudici di merito) e comunque prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riferimento al profilo dell'intervenuto riconoscimento dell'imputato (per il quale la corte territoriale dà conto delle dichiarazioni rese dai militari intervenuti e delle circostanze di tempo e di luogo che hanno permesso a questi ultimi di effettuarlo: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle condizioni fisiche dell'imputato, che asseritamente avrebbero gli precluso di porre in essere la condotta contestata (in relazione alle quali la corte territoriale dà, invece, conto dell'avvenuta guarigione: pag. 4) sia, in ultimo, con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (correttamente ritenuto sussistente in ragione delle particolari modalità della fuga); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 e estensor Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]271R4.1-1 1. 5—É P O 5.-3 [OSCURATO:PERSONA]
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