CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 32440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23104/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale gi.miele@ elencospecialeavvocati.stradeanas.it, d.marzano@elencospeciale – avvocati.stradeanas.it; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO NAPOLI n. 1379/2024 depositata il 28/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] COGERI impugna per cassazione la sentenza n. 1379/2024 della Corte d'appello di Napoli che ha dichiarato inam- missibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. il gravame dal mede- simo proposto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 10552/2022 e condanna dell'appellante alle spese di lite 2. Il contenzioso trae origine dalla domanda di accertamento negativo della legittimazione passiva del Consorzio rispetto al cre- dito dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per la restituzione di euro 9.239.089,76, sorto a seguito dell'annullamentodefinitivo del c.d. [OSCURATO:PERSONA] (2004). 3. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di aver agito “in nome e per conto” della consorziata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:SOCIETA]., infine [OSCURATO:PERSONA] B.V.), unica affidataria dei lavori ex lege 219/81, e che i n virtù della contemplatio domini (art. 1388 cod.civ.), l' unico soggetto obbligato alla restituzione sarebbe stata la consorziata, non il Consorzio. 4.Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che, sebbene il C onsor- zio avesseoperato nell' esecuzione dell ' appalto per conto della con- sorziata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] B.V.), affidataria dei lavori, dove- va ritenersi, comunque, solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'art. 2615 , comma 2, cod. civ., riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] la forma di “consorzio con ri- levanza esterna”. 5.La Corte d ' appello dichiarava inammissibile l ' appello per ca- renza di specificità ex art. 342 cod. proc. civ, dal momento che il gravame non svolgeva alcuna critica alla suddetta ratio decidendi sulla responsabilità solidale del Consorzio nei confronti della stazio- ne appaltante, limitandosi a reiterare argomentazionigià formulate in primo grado. 6.Peraltro, la Corte territoriale osservava che l ' appello risultava pure infondato,dal momento che da nessuno degli atti depositati il Consorzio risultava aver agito quale semplice mandatario della con- sorziata [OSCURATO:PERSONA] (divenuta successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] B.V.), ma che era il concessionar io dei lavori (pur affidati in via esclusiva all'esecuzione della consorziata) nonché attore del giudizio arbitrale e parte dei successivi gradi di giudizio, nei quali il Consorzio aveva agito “in proprio”, seppure per conto della consorziata. 7.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Consor- zio Co.Ge.Ri con un unico articolato motivo, cui resiste con contro- ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 8.Il Consigliere delegato ha formulato la proposta di definizione anticipataai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. , che in relazione all'impugnazione in esame svolge le seguenti considerazioni: «Con il primo ed unico motivodi ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ex art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1322 c.c. con rife- rimento agli artt. 2615 e 2602 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., il tutto con riguardo alla mancata ponderata valutazione del principio della contemplatio domini da applicarsi nei rapporti tra consorziata affi- dataria unica dei lavori e concedente che ha instaurato con la prima un rapporto pubblicistico - violazione e falsa applicazione dell ' art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e, comunque, per im- possibilità di ricostruire la ratio decidendi” – il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto del fatto che esso aveva agito in rappresentanza dell'impresa consorziata, spenden- done il nome nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è per più ragioni inammissibile. Anzitutto, il tema del decidere nella presente sede non è costi- tuito dal merito della controversia (ossia se le somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] in base ad un titolo, il lodo, poi venuto definitivamente meno, debbano essere restituite dal Consorzio o dalla sua Consorziata), ma dalla ammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., che, per contro, è stata esclusa dalla Corte territoriale in base ad una prima ratio decidendi che non è stata sottoposta a critica. La Corte, infatti, ha osservato che l'art. 342 cod. proc. civ. pre- clude la proposizione di appelli fondati, come nel caso della CO.GE.RI., su una “confusa e generica congerie di considerazioni e doglianze, già prospettate in modo identico nelle difese di primo grado”. A fronte di tale preliminare motivo di inammissibilità dell'appel- lo, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la sua impu- gnazione di secondo grado era invece chiara e conteneva una spe- cifica critica al percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado. Tale dimostrazione, ovviamente, avrebbe potuto aver luogo solo mediante la trascrizione della sentenza di primo grado e dell'appel- lo, o –almeno – tramite l ' illustrazione del contenuto rilevante di tali atti (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). La totale carenza di tali elementi rende il motivo di ricorso inammissibile già ad una prima lettura. In ogni modo, il motivo sembra anche non aver colto l'intera ra- tio decidendi della Corte territoriale, giacché quest'ultima, come si è sopra visto nella parte narrativa della presente P.D.A., ha ritenu- to che il fondamento della decisione del tribunale – poggiante sulla constatazione che il Consorzio fosse caratterizzato da “attività esterna” con conseguente applicabilità della solidarietà passiva prevista dall'art. 1615, secondo comma, cod. civ. – non era stato contrastato dall'appellante. Anche questo passaggio logico della seconda decisione di merito avrebbe dovuto essere sottoposto a critica mediante la trascrizione –o, almeno, l'illustrazione del contenuto – degli atti processuali ri- levanti, ossia della sentenza di primo grado e dell'appello. La carenza rende, di nuovo, inammissibile il motivo di ricorso. Da ultimo, la Corte –con una seconda ratio – ha anche rigetta- to nel merito l'appello, osservando che nessun atto o documento di causa comprovava che il Consorzio avesse agito in nome della con- sorziata (pur agendo nel suo interesse). Anche questa ulteriore percorso logico non risulta impugnato dal ricorrente, il quale – come si può notare dalla semplice lettura dell'impugnazione –si è limitato a ribadire la sua tesi, ossia di aver agito in nome della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successi- vamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] BV. In conclusione, il ricorso appare manifestamente inammissibi- le». 9.A seguito della comunicazione della suddetta proposta, parte ricorrente ha tempestivamente chiesto con memoria la decisione,ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., e parte controri- corrente ha a sua volta depositato memoria illustrativa. 10.Premesso che l' istanza di rinvio avanzata dalla ricorrente va rigettata, posto che , in relazione alla sopravvenuta dichiarazione della liquidazione giudiziale (procedura che ha sostituito il fallimen- to), il giudizio di cassazione è retto dall ' impulso d ' ufficio , sicché il curatore della liquidazione giudiziale può spiegarvi intervento, al fi- ne di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei li- miti delle residue facoltà difensive riconosciuteglidalla legge (Cass.6642/2024; id.30785/2023), si osserva quanto segue. 11.Con riguardo alla delibazione del ricorso, ritiene il Collegio di decidere in conformità alla proposta, la quale evidenzia come parte ricorrente non si sia confrontata con la ratio decidendi posta dalla Corte di merito a fondamento della declaratoria di inammissi- bilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cod. proc.civ. 12.A questo riguardo occorre, altresì, richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassa- zione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzan- dosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sor- reggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche do- glianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il pro- filo del vizio di motivazione (Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass.17182/2020; id.5102/2024). 13. Ciò posto , i rilievi evidenziati nella proposta danno conto che,al di là del riferimento formale all'art. 342 cod. proc. civ., il ri- corso non spiega le ragioni di illegittima applicazione dell'art. 342 cod. proc civ., né si confronta con la seconda ratio decidendi con cui la Corte napoletana ha comunque ritenuto infondato nel merito il gravame (cfr. pag. 6, terzo cpv.). 14.Il ricorso è quindi inammissibile. 15.In applicazione del principio della soccombenza, parte ricor- rente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo. 16. Inoltre – come previsto dall ' art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. – va de plano (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo im- porto, ai sensi dell ' art. 96 , comma 3 , cod. proc. civ. , nonché dell'importo di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc, civ.in favore della cassa delle ammende. 17.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorren- te alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente, li- quidate in euro 25.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore della con- troricorrente di ulteriori euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 96, com- ma 3, cod. proc. civ. , e di euro 2 . 500,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti process