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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 19639/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 4/10/2018 dal GIP presso lo stesso Tribunale, con il quale era stato revocato il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento avente n.1123/2017 R.G.N.R. e 29/2018, mod.27 GIP.

Il Tribunale ha osservato che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di revoca, aveva provveduto al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio con dichiarazione di assenza di redditi per l'anno 2016; che il provvedimento impugnato si era limitato a motivare le ragioni della revoca, riferendosi a una riscontrata posizione reddituale diversa rispetto a quella dichiarata e con redditi superiori ai limiti di legge; che, sulla base della deduzioni del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate - in sede di esposizione circa la situazione reddituale del medesimo - avrebbe provveduto a sommare il reddito dell'istante con quello di tale [OSCURATO:PERSONA], con egli non convivente; che difettava comunque agli atti la relazione dell'Agenzia delle Entrate e la prova documentale necessaria per la verifica della permanenza dei presupposti reddituali ai fini dell'accoglimento nel merito dell'istanza di annullamento del provvedimento impugnato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo ha dedotto la violazione di cui all'art.606, comma 1, lett.c) ed e) cod.proc.pen. e la violazione del disposto di cui all'art.347 cod.proc.civ., per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione; ha censurato la condotta del Giudice procedente il quale aveva rigettato l'istanza sul presupposto della mancanza di adeguati elementi probatori in punto di consistenza del reddito, omettendo di recuperare d'ufficio l'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate e contenuta nel fascicolo relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio; in tal modo incorrendo nella violazione del citato art.347 cod.proc.civ., il quale impone al Cancelliere del giudice adito in sede di impugnazione di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice di primo grado; - con il secondo motivo ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte, atteso che la stessa - ovvero l'Agenzia delle Entrate - non si era mai costituita in giudizio.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo.

2. Va quindi premesso che l'odierno istante ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice procedente in sede di opposizione al decreto di revoca, e tanto in riferimento al consolidato orientamento interpretativo in base al quale avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il diretto ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto e ciò in base al principio in forza del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (Sez.un., 14/7/2004, n.36168, Pangallo, RV. 228667; in senso conforme, successivamente e tra le altre, Sez.4, 22/6/2010, n.34668, Pianadei, RV. 248082; Sez.4, 17/12/2021, n.3305/2022, Picariello, RV. 282573).

3. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'istante si duole della errata applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte del giudice procedente, non è fondato.

Sul punto, proprio in riferimento alla ritenuta applicabilità alla controversia in questione del disposto dell'art.99 del d.P.R. 115/2002, ne consegue che il procedimento di opposizione è regolato - in virtù del richiamo ivi operato al comma 3 - dal procedimento speciale in tema di liquidazione degli onorari di avvocato; a propria volta regolamentato, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 10 settembre 2011, n.150, dalle disposizioni contenute negli artt. 702 e ss. cod.proc.civ. in tema di rito sommario di cognizione.

Deve quindi ritenersi che, in subiecta materia e come ritenuto dal Tribunale adito, siano applicabili le disposizioni generali in punto di onere della prova e che, specificamente, incombesse quindi sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del complesso delle condizioni idonee a censurare il provvedimento di revoca attraverso la presentazione delle dichiarazioni tributarie e del certificato di stato di famiglia relativo ai rapporti tra lo stesso ricorrente e il soggetto il cui reddito era stato indicato nella certificazione dell'amministrazione finanziaria posta dal giudice procedente alla base del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio; rilevandosi altresì che l'odierno ricorrente, come dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, non ha neanche fornito prova documentale - in relazione al disposto dell'art.79 del d.P.R. n.115/2002 - in ordine alle variazioni rilevanti ai fini del rispetto dei limiti di reddito.

Nemmeno può ritenersi che l'odierno istante possa altresì invocare il disposto dell'art.347 cod.proc.civ., relativo all'onere di richiesta del fascicolo del giudizio di grado inferiore da parte della Cancelleria del giudice adito in sede di appello, non essendo la relativa disposizione applicabile in tema di rapporti tra il giudice adito ai sensi dell'art.99 del d.P.R. 115/2002 e quello che ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Risulta difatti che il Tribunale adito ha disposto la liquidazione delle spese in favore di parte della quale era stato espressamente dato atto della mancata costituzione in giudizio; in tal modo violando i principi in tema di regolazione delle spese di lite contenute nell'art.91 cod.proc.civ..

5. Per l'effetto, il ricorso deve essere parzialmente accolto limitatamente alla condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite, statuizione che - in riferimento all'art.620, cod.proc.pen. - deve essere contestualmente eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Nulla per le spese.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 4/10/2018 dal GIP presso lo stesso Tribunale, con il quale era stato revocato il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento avente n.1123/2017 R.G.N.R. e 29/2018, mod.27 GIP. Il Tribunale ha osservato che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di revoca, aveva provveduto al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio con dichiarazione di assenza di redditi per l'anno 2016; che il provvedimento impugnato si era limitato a motivare le ragioni della revoca, riferendosi a una riscontrata posizione reddituale diversa rispetto a quella dichiarata e con redditi superiori ai limiti di legge; che, sulla base della deduzioni del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate - in sede di esposizione circa la situazione reddituale del medesimo - avrebbe provveduto a sommare il reddito dell'istante con quello di tale [OSCURATO:PERSONA], con egli non convivente; che difettava comunque agli atti la relazione dell'Agenzia delle Entrate e la prova documentale necessaria per la verifica della permanenza dei presupposti reddituali ai fini dell'accoglimento nel merito dell'istanza di annullamento del provvedimento impugnato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione: - con il primo motivo ha dedotto la violazione di cui all'art.606, comma 1, lett.c) ed e) cod.proc.pen. e la violazione del disposto di cui all'art.347 cod.proc.civ., per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione; ha censurato la condotta del Giudice procedente il quale aveva rigettato l'istanza sul presupposto della mancanza di adeguati elementi probatori in punto di consistenza del reddito, omettendo di recuperare d'ufficio l'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate e contenuta nel fascicolo relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio; in tal modo incorrendo nella violazione del citato art.347 cod.proc.civ., il quale impone al Cancelliere del giudice adito in sede di impugnazione di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice di primo grado; - con il secondo motivo ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte, atteso che la stessa - ovvero l'Agenzia delle Entrate - non si era mai costituita in giudizio.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo. 2. Va quindi premesso che l'odierno istante ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice procedente in sede di opposizione al decreto di revoca, e tanto in riferimento al consolidato orientamento interpretativo in base al quale avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il diretto ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto e ciò in base al principio in forza del quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (Sez.un., 14/7/2004, n.36168, Pangallo, RV. 228667; in senso conforme, successivamente e tra le altre, Sez.4, 22/6/2010, n.34668, Pianadei, RV. 248082; Sez.4, 17/12/2021, n.3305/2022, Picariello, RV. 282573). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'istante si duole della errata applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte del giudice procedente, non è fondato. Sul punto, proprio in riferimento alla ritenuta applicabilità alla controversia in questione del disposto dell'art.99 del d.P.R. 115/2002, ne consegue che il procedimento di opposizione è regolato - in virtù del richiamo ivi operato al comma 3 - dal procedimento speciale in tema di liquidazione degli onorari di avvocato; a propria volta regolamentato, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 10 settembre 2011, n.150, dalle disposizioni contenute negli artt. 702 e ss. cod.proc.civ. in tema di rito sommario di cognizione. Deve quindi ritenersi che, in subiecta materia e come ritenuto dal Tribunale adito, siano applicabili le disposizioni generali in punto di onere della prova e che, specificamente, incombesse quindi sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza del complesso delle condizioni idonee a censurare il provvedimento di revoca attraverso la presentazione delle dichiarazioni tributarie e del certificato di stato di famiglia relativo ai rapporti tra lo stesso ricorrente e il soggetto il cui reddito era stato indicato nella certificazione dell'amministrazione finanziaria posta dal giudice procedente alla base del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio; rilevandosi altresì che l'odierno ricorrente, come dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, non ha neanche fornito prova documentale - in relazione al disposto dell'art.79 del d.P.R. n.115/2002 - in ordine alle variazioni rilevanti ai fini del rispetto dei limiti di reddito. Nemmeno può ritenersi che l'odierno istante possa altresì invocare il disposto dell'art.347 cod.proc.civ., relativo all'onere di richiesta del fascicolo del giudizio di grado inferiore da parte della Cancelleria del giudice adito in sede di appello, non essendo la relativa disposizione applicabile in tema di rapporti tra il giudice adito ai sensi dell'art.99 del d.P.R. 115/2002 e quello che ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. 4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Risulta difatti che il Tribunale adito ha disposto la liquidazione delle spese in favore di parte della quale era stato espressamente dato atto della mancata costituzione in giudizio; in tal modo violando i principi in tema di regolazione delle spese di lite contenute nell'art.91 cod.proc.civ.. 5. Per l'effetto, il ricorso deve essere parzialmente accolto limitatamente alla condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite, statuizione che - in riferimento all'art.620, cod.proc.pen. - deve essere contestualmente eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Nulla per le spese. Cos
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