Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29146/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la detenzione • domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto non propone specifiche censure alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 29146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris