CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 ottobre 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 28 aprile 2025, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., in sede di concordato in appello, in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.600 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Napoli il 22 febbraio 2025. Rilevato che il ricorso, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze ex art. 62 bis cod. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appel-loex'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M