CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16403/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per la violazione della misura di prevenzione impostagli. Era certo, invero, il fatto che costui fosse sottoposto all'obbligo di soggiorno nel Comune di Licata e che avesse prescrizione di non fare rientro dopo le ore 20:00 presso l'abitazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di merito, afferma, non aveva spiegato la ragione per la quale non aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, essendosi rimesso alla valutazione del primo decidente senza svolgere alcun argomento critico che lo autorizzasse al diniego anzidetto. 3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati. Non si ravvisa, da un lato, alcun vizio che legittima il ricorso per cassazione e, dall'altro, si deducono motivi manifestamente infondati. La Corte territoriale ha, invero, confermato la decisione di merito di primo grado con giudizio di fatto immune da censure, avendo spiegato che il controllo del Paraninfo aveva indotto a verificare che costui non fosse presso l'abitazione entro le ore 20:00 con la conseguenza che ne era risultata dolosamente violata la relativa prescrizione della misura di prevenzione. Né valgono i rilievi sviluppati che attengono al puro merito sanzionatorio, investendo la scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche per la condizione di pericolosità e rimettendosi il Giudice d'appello alla decisione di primo grado, piattaforma di motivazione per relationem. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A onio [OSCURATO:PERSONA] k , \,„,, i2:\ n(-2.2.kuk DEPOSITATO