CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso iscritt o a l numer o 1009 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Lucca, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 121, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, in funzione di giudice d’appello, pubblicata in data 27 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Rilevato che: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] sulle spese.RG n1009/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - i l giudice di pace di Lucca, accertata l’estinzione del rapporto di conto corrente bancario intestato al defunto [OSCURATO:PERSONA], condannò il [OSCURATO:SOCIETA] a versarne il saldo all’erede [OSCURATO:PERSONA]; -il Tribunale di Lucca, pur rigettando l’appello, ha riformato la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che ha compensato, oltre a compensare quelle relative alla fase di appello; - contro questa sentenza, e con riguardo alla statuizione sulle spese, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica. Considerato che: -col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e agli artt. 112, 132, 366, commi 1 e 2, c.p.c., del capo della sentenza impugnata concernente la regolamentazione delle spese di primo grado, nonostante la mancanza del relativo motivo di gravame; -il motivo è fondato; -emerge dal testo della sentenza impugnata che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto un unico motivo di appello, che concerneva il merito della vicenda, e non riguardava la regolazione delle spese, che erano state poste a carico della banca; - è, allora, erronea la statuizione ufficiosa di compensazione delle spese di quel grado, in base all’orientamento consolidato di questa Corte (si vedano, fra varie, Cass. n. 9064/18 e n. 27056/21) secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della RG n1009/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione; - v’è dunque ultrapetizione, per cui il motivo è accolto e la sentenza va in parte qua cassata senza rinvio perché sul punto il giudizio non poteva proseguire; - l’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento parziale del motivo seguente, col quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., limitatamente alla pronuncia concernente le spese del primo grado; -è, invece, inammissibile il profilo di questo motivo col quale si aggredisce la motivazione della statuizione di compensazione delle spese di secondo grado, che il giudice d’appello ha strutturato in considerazione della condotta tenuta dall’odierno ricorrente, il quale, riferisce, alla data in cui fu richiesta all’istituto di credito la liquidazione del saldo, non solo non aveva presentato la denuncia di successione, ma aveva anche dichiarato di essere esonerato dal relativo onere, omettendo quindi il deposito di tale documentazione dinanzi al giudice di pace, al quale aveva anche omesso di rappresentare di aver provveduto alla dichiarazione soltanto successivamente al diniego della banca di liquidare il saldo del conto; -questa Corte ha al riguardo chiarito (Cass. n. 21400/21) che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese»;RG n1009/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -l’elasticità è stata d’altronde posta a sostegno della pronuncia d’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa nondimeno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; e ciò perché l’«assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale (Corte cost. n. 77/18); - n el caso in esame, dunque, il motivo si pone al di fuori dell’ambito che può essere sottoposto al vaglio di questa Corte, posto che le ragioni addotte a fondamento della compensazione delle spese di secondo grado sono logiche e rilevanti, al punto che giustificano la compensazione delle voci di spesa della fase di appello concernenti l’accoglimento del primo motivo, nonchéla statuizione d’irripetibilità delle spese inerenti al giudizio di legittimità. Per questi motivi la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito parzialmente il secondo, nel senso di cui in motivazione,e cassa senza rinvio per il profilo accolto la sentenza impugnata. Dichiara per il resto inammissibile il secondo motivo di ricorso, compensa le voci di spesa della fase di appello concernenti l’accoglimento del primo motivo, e dichiara irripetibili le spese inere