CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 1970
Cassazione n. 21093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1970 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Ferrara del 26-1-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Magaraci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., nullità della sentenza della corte di appello per violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen. per essere stata dichiarata l'assenza dell'imputato nonostante lo stesso avesse tempestivamente manifestato la volontà a comparire e si trovasse detenuto per questa causa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è manifestamente infondato oltre che privo di conducenza rispetto alle circostanze processuali. In primo luogo, infatti, il ricorrente lamenta di non essere stato tradotto per l'udienza di appello nonostante detenuto per questa causa quando invece le sentenze di primo e secondo grado danno atto che il Perini trovasi ristretto per altra causa e non certo per il presente giudizio in cui ha riportato condanna alla pena di anno 1 per il reato di truffa . In ogni caso la doglianza è anche manifestamente infondata posto che dalla rappresentazione dei fatti espone circostanze che escludono l'obbligo di traduzione o comunque di assicurare la presenza a carico della corte di appello bolognese; ed invero va ricordato come ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 del D.L. 137/2020 la cui validità è stata successivamente prorogata:" La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Orbene, nel caso in esame, a fronte della fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di appello per la data del 29 giugno 2022 il ricorrente trasmetteva la richiesta di partecipazione soltanto il 17 di giugno e cioè con 3 giorni di ritardo rispetto al termine espressamente definito perentorio che scadeva il 14 giugno. Ne deriva pertanto che alcun obbligo di disporre la traduzione incombeva sul giudice di appello che correttamente disponeva la trattazione scritta del procedimento in assenza dell'imputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 maggio 2023 CONSIGLIEREnT,i [OSCURATO:PERSONA] Giovan 1J.tallevi