CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, è stata rigettata l’istanza diriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali GaetanoSoriano è stato condannato con le sentenze definitive indicate nel certificato delcasellario giudiziale e dell’ordine di esecuzione, emesso nei suoi confronti, dallaProcura della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] che, avverso detto provvedimento, è stato proposto tempestivoricorso per cassazione affidato a un unico motivo (violazione dell'art. 671 delcodice di rito: l'istanza fondava sull’evenienza che, ove il soggetto, detenuto inesecuzione di una pena irrogata per partecipazione ad associazione di stampomafioso, avesse commesso reati in epoca precedente a quello associativo, inmateria di stupefacenti e violenza privata che se fossero stati giudicati nellostesso processo avrebbe ottenuto la continuazione. Invece, la Corte di appelloesclude tale nesso, quanto ai reati in materia di stupefacenti, perché nonpotevano essere stati oggetto di medesima ideazione al momento dell'ingressodel soggetto nel sodalizio e, quanto alla violenza privata, per il profilo temporale.Tuttavia, osserva il ricorrente che non può il mero distacco temporale tra lecondotte essere rilevante come unico elemento per escludere la continuazionerispetto a reati, peraltro, espressione dell'affermazione del condannato sulterritorio di riferimento) è inammissibile.Rilevato, infatti, che il motivo è in fatto, riproduttivo di profili già contenutinell'istanza e vagliati in sede di merito, nonché prospetta vizio di motivazioneche non si ravvisa nell'ordinanza impugnata la quale, anzi, è in linea con lagiurisprudenza di legittimità.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dalgiudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso unamotivazione, seppure succinta, non manifestamente illogica, immune daviolazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali (Sez. 6, n. 4680 del20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275334) secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reatoassociativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività delsodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non eranoprogrammabili al momento dell’ingresso del sodale nell’organizzazione.Rilevato, infine, che la deduzione secondo la quale, ove si fosse svolto nelmedesimo processo, l’accertamento della partecipazione al reato associativo e laresponsabilità dell’imputato per i reati fine, si sarebbe addivenuti certamente alriconoscimento della continuazione, appare soltanto ipotetica e non agganciataad alcun dato, di fatto o di diritto, specificamente indicato.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]