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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 46507/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE VERBANIAcon il decreto del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 14 marzo 2022 il G.i.p. del Tribunale di Verbania - dopo aver emesso il decreto di sequestro preventivo d'idrocarburi, di veicoli e d'impianti di distribuzione, nell'ambito di un procedimento riguardante più violazioni dell'art. 40 e 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 - declinava la propria competenza per territorio.

Rilevava che il momento consumativo del reato era quello della sottrazione all'accertamento, avvenuta con il superamento del confine e con l'introduzione nel territorio dello Stato; poiché - a causa delle discrasie rilevate nella documentazione di trasporto esibita in occasione dei controlli - non era possibile individuare il luogo dell'immissione in commercio degli idrocarburi e considerato che risultava che i tre automezzi oggetto del sequestro avevano effettuato una sosta in Novara, la competenza si sarebbe dovuta radicare presso detta sede giudiziaria, in favore della quale era, dunque, disposta la trasmissione degli atti.

2. Da tale impostazione dissentiva, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, investito da rinnovata richiesta di misura ablativa da parte del locale Pubblico ministero.

Osservava il Gip che le accise cui il materiale oggetto di sequestro (gasolio e benzina) erano soggette sono esigibili al momento dell'immissione del prodotto nel territorio dello Stato italiano; ciò che era avvenuto presso il valico di Domodossola, con conseguente competenza del Tribunale di Verbania.

Per tali ragioni, dopo aver applicato a sua volta, ai sensi dell'art. 27 Cod. proc. pen., la misura ablativa del sequestro, sollevava il presente conflitto negativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto conflitto deve essere dichiarato insussistente.

2. Si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte.

Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Novara, su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, che aveva ricevuto gli atti dall'Autorità giudiziaria di Verbania (già dichiaratasi incompetente), ha emesso il decreto di sequestro preventivo e, solo all'esito, ha sollevato conflitto.

Come già rilevato da Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc.

Connmisso, Rv. 253693-01, il G.i.p. possiede, anche in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può a sua volta domandare a questa Corte che si pronunci sulla competenza.

Essendo il G.i.p. investito solo in ragione della decisione sulla misura, una volta che questa sia stata concessa il procedimento principale - che mai può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, confl. comp. in proc.

Ferrari, Rv. 248693-01) - è destinato a proseguire, potendo il Pubblico Ministero continuare a svolgere le indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono, e non vi è dunque attualità di conflitto.

3. Il principio - secondo cui non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (in termini, Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, confl. comp. in proc.

Tunnara, Rv. 266876-01) - è stato ribadito, con specifico riferimento alla materia cautelare che ci occupa (Sez. 1 n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 2, n. 31817 del 28/06/2018, Lannonica, non mass.) e ad esso, ineccepibile dal punto di vista sistematico, il Collegio intende dare continuità.

Non induce a diversa conclusione la circostanza che, nel caso di specie, l'ordinanza di pronnovinnento del conflitto sia seguita alla trasmissione degli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte di altro giudice, il quale aveva originariamente applicato la misura cautelare contestualmente dichiarandosi territorialmente incompetente, sicché la rinnovazione della misura, entro i successivi venti giorni, si sarebbe resa indispensabile per prevenire l'effetto estintivo altrimenti stabilito dalla citata disposizione (presupposto sul quale, invero, il conflitto è stato ritenuto ammissibile da Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, confl. comp. in proc.

Pappone, Rv. 278360-01).

In disparte il fatto che il G.i.p. del Tribunale di Novara ha fatto esplicito riferimento alla citata disciplina, appare decisivo considerare che questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 31300 del 16/03/2018, Lamonica) che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve alternativamente provvedere, ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 ovvero 321) cod. proc. pen., così rinnovando e stabilizzando il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che possa essere interpretata come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29.

Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima.

5. A seguito della rilevata insussistenza del conflitto, gli atti devono essere restituiti al G.i.p. del Tribunale di Novara.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE VERBANIAcon il decreto del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14 marzo 2022 il G.i.p. del Tribunale di Verbania - dopo aver emesso il decreto di sequestro preventivo d'idrocarburi, di veicoli e d'impianti di distribuzione, nell'ambito di un procedimento riguardante più violazioni dell'art. 40 e 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 - declinava la propria competenza per territorio. Rilevava che il momento consumativo del reato era quello della sottrazione all'accertamento, avvenuta con il superamento del confine e con l'introduzione nel territorio dello Stato; poiché - a causa delle discrasie rilevate nella documentazione di trasporto esibita in occasione dei controlli - non era possibile individuare il luogo dell'immissione in commercio degli idrocarburi e considerato che risultava che i tre automezzi oggetto del sequestro avevano effettuato una sosta in Novara, la competenza si sarebbe dovuta radicare presso detta sede giudiziaria, in favore della quale era, dunque, disposta la trasmissione degli atti. 2. Da tale impostazione dissentiva, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, investito da rinnovata richiesta di misura ablativa da parte del locale Pubblico ministero. Osservava il Gip che le accise cui il materiale oggetto di sequestro (gasolio e benzina) erano soggette sono esigibili al momento dell'immissione del prodotto nel territorio dello Stato italiano; ciò che era avvenuto presso il valico di Domodossola, con conseguente competenza del Tribunale di Verbania. Per tali ragioni, dopo aver applicato a sua volta, ai sensi dell'art. 27 Cod. proc. pen., la misura ablativa del sequestro, sollevava il presente conflitto negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto conflitto deve essere dichiarato insussistente. 2. Si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte. Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Novara, su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, che aveva ricevuto gli atti dall'Autorità giudiziaria di Verbania (già dichiaratasi incompetente), ha emesso il decreto di sequestro preventivo e, solo all'esito, ha sollevato conflitto. Come già rilevato da Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. Connmisso, Rv. 253693-01, il G.i.p. possiede, anche in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può a sua volta domandare a questa Corte che si pronunci sulla competenza. Essendo il G.i.p. investito solo in ragione della decisione sulla misura, una volta che questa sia stata concessa il procedimento principale - che mai può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, confl. comp. in proc. Ferrari, Rv. 248693-01) - è destinato a proseguire, potendo il Pubblico Ministero continuare a svolgere le indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono, e non vi è dunque attualità di conflitto. 3. Il principio - secondo cui non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (in termini, Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876-01) - è stato ribadito, con specifico riferimento alla materia cautelare che ci occupa (Sez. 1 n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 2, n. 31817 del 28/06/2018, Lannonica, non mass.) e ad esso, ineccepibile dal punto di vista sistematico, il Collegio intende dare continuità. Non induce a diversa conclusione la circostanza che, nel caso di specie, l'ordinanza di pronnovinnento del conflitto sia seguita alla trasmissione degli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte di altro giudice, il quale aveva originariamente applicato la misura cautelare contestualmente dichiarandosi territorialmente incompetente, sicché la rinnovazione della misura, entro i successivi venti giorni, si sarebbe resa indispensabile per prevenire l'effetto estintivo altrimenti stabilito dalla citata disposizione (presupposto sul quale, invero, il conflitto è stato ritenuto ammissibile da Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, confl. comp. in proc. Pappone, Rv. 278360-01). In disparte il fatto che il G.i.p. del Tribunale di Novara ha fatto esplicito riferimento alla citata disciplina, appare decisivo considerare che questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 31300 del 16/03/2018, Lamonica) che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve alternativamente provvedere, ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 ovvero 321) cod. proc. pen., così rinnovando e stabilizzando il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che possa essere interpretata come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29. Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima. 5. A seguito della rilevata insussistenza del conflitto, gli atti devono essere restituiti al G.i.p. del Tribunale di Novara. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione de
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