CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07681/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo £'2 Gtedi.KA:t00>C(...Q_ I (.4-j i>11.n‘ìti -- ti4i4G-i4-dite.JUGFa procedimento a trattazione scritta. •n•n• ••nn• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 5 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato oggetto di contestazione (illegale detenzione di esplosivo, per fatto constatato il 3 dicembre del 2021), con condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione. 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 7 marzo 2003 ha variato il trattamento sanzionatorio (pena pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione), confermando nel resto la prima decisione. 2. In fatto, va ricordato che: a) in data 3 dicembre 2021 veniva eseguita la perquisizione presso l'abitazione ove aveva trovato rifugio [OSCURATO:PERSONA] (per sottrarsi alla esecuzione di un provvedimento restrittivo per il reato di rapina) e, nella camera da letto da lui utilizzata si rinveniva (dietro ad un cassetto del comodino) una busta contenente 2.950 euro e i 68 detonatori a miccia - in metallo - oggetto della contestazione; b) il proprietario dell'immobile, in quel momento non presente, [OSCURATO:PERSONA], è padre di una donna che - in quel periodo - frequentava l'Ubaldo; c) [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che nella busta erano contenuti i suoi risparmi e che il restante materiale - dei botti di natale - era stato conservato in quel luogo dalla moglie, deceduta nel 2016, una quindicina di anni prima del rinvenimento. 2.1 In sede di valutazione il Tribunale afferma che il contenuto della busta è di certo riferibile alla persona dell'imputato. Si ritiene falsa la versione dei fatti resa dal Graziuso, sia in ragione della intrinseca inattendibilità che in rapporto alla natura degli oggetti, non assimilabili a dei 'botti di natale'. Peraltro si evidenzia che anche la compresenza del denaro contante è indicativa della riferibilità al latitante Ubaldo dell'intero contenuto della busta. 3. La Corte di Appello di Napoli ritiene pienamente logica e condivisibile la motivazione resa dal Tribunale. Si ribadisce la totale inaffidabilità della tesi riferita dal Graziuso e dalla di lui figlia Carmela. Si conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della recidiva, con diversa determinazione della pena, nei termini prima evidenziati. Viene respinta la domanda di riconoscimento della continuazione con altro delitto precedentemente giudicato. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. In sintesi, la difesa afferma che le decisioni impugnate non hanno, in realtà, risolto il nodo della effettiva riferibilità all'Ubaldo del materiale rinvenuto in sede di perquisizione. Non basta la inverosimiglianza della versione difensiva a rendere la sentenza rispettosa delle regole di giudizio di cui agli articoli 530 e 533 cod.proc.pen., specie considerando che gli oggetti non erano posti nel 'bagaglio' dell' Ubaldo ma in uno degli arredi della abitazione ove costui era arrivato da pochi giorni. In sostanza l'ipotesi alternativa non poteva essere ritenuta irragionevole e ciò avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'Ubaldo. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento al diniego della continuazione. Il fatto oggetto di precedente giudizio è rappresentato da una rapina in banca. Se è vero che in tal caso non venne fatto uso di armi, ciò non può sorreggere il diniego della continuazione, che andava riconosciuta per la evidente medesimezza del complessivo disegno criminoso. 4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio. Andavano riconosciute quantomeno le circostanze attenuanti generiche per meglio adeguare la risposta sanzionatoria alla entità del reato e alla personalità dell'imputato. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare - al primo motivo - non consentite rivalutazioni di profili in fatto. 5.1 Ed invero vanno, in premessa, ribadite le coordinate interpretative in tema di rilevabilità del vizio di motivazione della sentenza. Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) . 5.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ; - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. 5.3 Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce (come pare ipotizzare il ricorrente) un ulteriore e specifico motivo di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) . 5.4 Ora, nel caso in esame le argomentazioni espresse in sede di merito circa la riconducibilità al ricorrente dei detonatori si basano su un solido apparato logico, posto che le circostanze di fatto del rinvenimento, in una con la tipologìa di oggetti rinvenuti, portano ad escludere la fondatezza della ipotesi alternativa introdotta dal teste Graziuso. Al di là del profilo della mera inverosimiglianza di una così lunga custodia di oggetti pericolosi, vi è infatti quello - pure segnalato in sede di merito - della obiettiva diversità tra i fuochi pirotecnici e i detonatori metallici rinvenuti, aspetto con cui il ricorrente finisce con l'omettere un adeguato confronto. Va pertanto affermata la inammissibilità del primo motivo di ricorso. 6. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. 6.1 Il diniego della continuazione si basa sulla assenza di elementi indicativi della medesimezza del disegno criminoso tra la rapina del 12 novembre del 2021 - consumata senza utilizzo di armi o esplosivi - e la detenzione del materiale esplosivo constatata il 3 dicembre del 2021. Si tratta di un giudizio in fatto pienamente logico, non essendo gli strumenti di offesa correlati al precedente episodio e, piuttosto, denotando l'esistenza di una ulteriore e autonoma progettualità delittuosa. A fronte di tali argomentazioni i profili di doglianza risultano formulati in modo del tutto astratto e con riferimento alle finalità dell'istituto della continuazione, senza un reale confronto con le ragioni della decisione. 7. Analoga genericità va dichiarata in riferimento al contenuto del terzo motivo, che sviluppa ragionamenti del tutto astratti, a fronte di un percorso argomentativo sulla entità della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche basato su obiettivi caratteri del fatto e sulla considerazione dei precedenti penali dell'Ubaldo. Si tratta di legittimo esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del