Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 16515/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20380/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1671/2017 depositata il27/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2004, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Chiavari, domandando la condanna degli stessi a realizzare una strada interpoderale in Chiavari, oltre al risarcimento del danno.

I convenuti Devoto, Canepa, Marini e Raggio si costituivano, chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di nullità parziale delle scritture private dedotte ex adverso, nonché l’obbligo per tutti i partecipanti alla comunione di contribuire alle spese di manutenzione ordinaria.

Si costituiva altresì il Bavestrello, per resistere alle domande degli attori.

In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione della strada in questione, secondo le tabelle millesimali.

Su gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - ed incidentale di Canepa e Marini, con sentenza n. 1671 del 27 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Genova rigettava entrambe le impugnazioni e confermava integralmente la decisione di primo grado.

La Corte distrettuale rilevava che, secondo la scrittura del 1995, le parti avrebbero inteso dar luogo ad una strada interpoderale in comunione e che, in ogni caso, se il fatto giuridico (conferimento del suolo o altro apporto dei vari proprietari) costituente la strada vicinale si fosse risolto in acquisto della proprietà a titolo originario, detto acquisto si sarebbe nei fatti già perfezionato fin dall’epoca della scrittura del 2000, poiché il passaggio pedonale sarebbe già esistito e le parti avrebbero inteso solo disciplinare le modalità di realizzazione della strada carrabile.

D’altronde, gli appellanti non avrebbero mai contestato che la strada fosse stata realizzata e da loro stessi utilizzata, sicché non avrebbero potuto sottrarsi alle spese di manutenzione.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, le ricorrenti denunciano l’erronea applicazione dell’art. 1100 c.c. nonché la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Nel caso di specie, il conferimento della striscia di terreno non sarebbe avvenuto i ure proprietatis, ma iure servitutis , e conseguentemente mancherebbe il presupposto di insorgenza della comunione e cioè il conferimento in comproprietà del sedime della strada.

Il suolo sarebbe rimasto nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, senza dare luogo ad un’entità economica e giuridica diversa.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 1.a) La Corte d’appello ha compiutamente ricostruito la vicenda, in punto di diritto, richiamando le due scritture del 1995 e del 2000 ed il punto 1° di quest’ultima, in cui le parti si erano obbligate a realizzare la strada privata carrabile “mediante conferimento di porzioni dei fondi di rispettiva proprietà delle parti stipulanti meglio specificate in premessa o comunque mediante sostenimento dell’onere finanziario relativo”. 1.b) E’ stato applicato il principio di questa Corte, per il quale, in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la "communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti (Sez. 2, n. 25364 del 28 novembre 2014; Sez. 2, n. 6773 del 4 maggio 2012; Sez. 2, n. 2388 del 26 gennaio 2023). 1.c) La circostanza che, nella stessa scrittura del 2000, sia stato previsto che “il sedime della strada rimarrà in proprietà di ogni conferente obbligandosi sin d’ora i proprietari a costituire - a semplice richiesta di ciascuno degli altri proprietari sottoscriventi – servitù di passaggio pedonabile e carrabile a favore dei fondi di proprietà di tutti i sottoscrittori alle condizioni di cui alla presente scrittura” non va enfatizzata per ipotizzare un’inesistente contraddizione intrinseca fra ius proprietatis e ius servitutis: come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, l’accenno al diritto reale aveva solo il fine di disciplinare le modalità di utilizzo della strada. 2) Mediante la seconda doglianza, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2697 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe trascurato la circostanza che gli stessi convenuti, nella loro comparsa di costituzione in giudizio avrebbero confermato e confessato di aver assunto l’obbligo –con la scrittura privata del 19 febbraio 2000 – di realizzare la strada, ancorché a mezzo di un’impresa di loro scelta ed aloro spese.

Il motivo è inammissibile. 2.a) Intanto esso ripropone, in termini analoghi, il corrispondente motivo di gravame, sul quale la Corte distrettuale ha condivisibilmente affermato che “la dizione letterale è chiara ed inequivocabile, non potendo al termine “sottoscritti” attribuirsi un significato diverso da “tutti coloro che sottoscrivono il documento (compresi quindi gli odierni appellanti), con la conseguenza che l’onere di realizzazione incombeva effettivamente anche ai signori Delbene e Zignaigo”.

A fronte di tale dato istruttorio, le ricorrenti non hanno fornito elementi che potessero modificare le predette conclusioni. 2.b) D’altronde, la volontà delle parti risulta plausibilmente indagata.

Conseguentemente, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.c) È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.

Con esso, le Delbene affermano di aver chiesto alla Corte d’appello di accertare e dichiarare che i convenuti erano tenuti a realizzare la strada e tutte le opere previste nella perizia redatta dal geom.

Santi, senza che la sentenza impugnata provvedesse a delibare il mezzo di gravame.

Il motivo è inammissibile. 3.a) Il vizio diultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2 n. 11304 del 10 maggio 2018; Sez. 1, n. 9002 dell’11 aprile 2018). 3.b) In ogni caso, la Corte d’appello ha richiamato l’art. 2 della scrittura 19 febbraio 2000, secondo cui a carico dei convenuti “sono le spese relative a progettazione, realizzazione, concessione e direzione (e non la realizzazione in sé) e, quanto all’art. 12, perché la responsabilità che i convenuti in primo grado ed odierni appellati assumono, in solido con l’impresa, per i vizi e difetti dell’opera appaltata è posta in connessione con l’avere essi individuato ed incaricato l’impresa medesima, ma non implica assunzione, da parte loro, dell’onere esecutivo in aggiunta a quello finanziario”. 4) Il quarto motivo assume l’omessa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1256 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che i Delbene non avessero mai contestato l’intervenuta realizzazione della strada, laddove sia in primo grado, sia in appello i ricorrenti avrebbero invece lamentato la sospensione dei lavori e la mancata ultimazione della strada, secondo le risultanze della consulenza tecnica.

Fra l’altro, fino alla realizzazione dell’opera, non sarebbe stato possibile adottare la tabella millesimale e dunque corrispondere i relativi pagamenti.

Il motivo è infondato. 4.a) Va all’uopo premesso che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 4.b) La motivazione della Corte d’appello sul punto [“Gli attori odierni appellanti non hanno mai contestato che la strada fosse realizzata (sia pure con la necessità di alcune finiture, utilizzabile e da essi stessi, di fatto, utilizzata, per cui non potevano sottrarsi alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la ripartizione delle quali occorreva, secondo quanto previsto dall’art. 10 della scrittura privata 19 febbraio 2000, predisporre una tabella millesimale”] non è illogica: infatti, il concetto di mancata ultimazione (o completamento o termine) - evocato dalle ricorrenti –si può ragionevolmente accordare con una realizzazione priva di alcune finiture (e dunque non perfettamente ultimata), ma comunque idonea a rendere la strada transitabile.

La mancanza di qualsivoglia aporia nel ragionamento della Corte distrettuale costituisce il presupposto per la formazione della tabella millesimale, prodromica al pagamento delle spese di manutenzione della strada stessa. 5) Con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata riguardo al terzo motivo di gravame sarebbe stata illogica, incomprensibile e perplessa.

Il mezzo d’impugnazione è inammissibile. 5.a) In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 5.b) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 5.c) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 6) Da ultimo, le Delbene censurano la violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo alla posizione del Bavestrello, che si era impegnato a svolgere adempimenti utili alla realizzazione della strada e che pertanto avrebbe dovuto considerarsi come parte necessaria del giudizio.

Inoltre, la scrittura modificativa del 3 dicembre 2004 non avrebbe avuto alcuna efficacia, in mancanza di una sanatoria edilizia. 6.a) Al predetto motivo, già sollevato in sede di gravame, la Corte d’appello ha risposto ricordando che la scrittura privata 3 dicembre 2004, intervenuta tra gli attori ed i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], impegnava i firmatari ad espletare una nuova pratica di sanatoria edilizia, comprendente anche la posizione del cancello del Bavestrello. 6.b) In altre parole, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez.2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 6.c) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Nelle censure considerate, il ricorrente si duole sostanzialmente della valutazione di prove documentali: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 6.d) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabi li incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 190 11 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna Daniela e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20380/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1671/2017 depositata il27/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2004, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Chiavari, domandando la condanna degli stessi a realizzare una strada interpoderale in Chiavari, oltre al risarcimento del danno. I convenuti Devoto, Canepa, Marini e Raggio si costituivano, chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di nullità parziale delle scritture private dedotte ex adverso, nonché l’obbligo per tutti i partecipanti alla comunione di contribuire alle spese di manutenzione ordinaria. Si costituiva altresì il Bavestrello, per resistere alle domande degli attori. In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione della strada in questione, secondo le tabelle millesimali. Su gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - ed incidentale di Canepa e Marini, con sentenza n. 1671 del 27 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Genova rigettava entrambe le impugnazioni e confermava integralmente la decisione di primo grado. La Corte distrettuale rilevava che, secondo la scrittura del 1995, le parti avrebbero inteso dar luogo ad una strada interpoderale in comunione e che, in ogni caso, se il fatto giuridico (conferimento del suolo o altro apporto dei vari proprietari) costituente la strada vicinale si fosse risolto in acquisto della proprietà a titolo originario, detto acquisto si sarebbe nei fatti già perfezionato fin dall’epoca della scrittura del 2000, poiché il passaggio pedonale sarebbe già esistito e le parti avrebbero inteso solo disciplinare le modalità di realizzazione della strada carrabile. D’altronde, gli appellanti non avrebbero mai contestato che la strada fosse stata realizzata e da loro stessi utilizzata, sicché non avrebbero potuto sottrarsi alle spese di manutenzione. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso avversario. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, le ricorrenti denunciano l’erronea applicazione dell’art. 1100 c.c. nonché la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nel caso di specie, il conferimento della striscia di terreno non sarebbe avvenuto i ure proprietatis, ma iure servitutis , e conseguentemente mancherebbe il presupposto di insorgenza della comunione e cioè il conferimento in comproprietà del sedime della strada. Il suolo sarebbe rimasto nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, senza dare luogo ad un’entità economica e giuridica diversa. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 1.a) La Corte d’appello ha compiutamente ricostruito la vicenda, in punto di diritto, richiamando le due scritture del 1995 e del 2000 ed il punto 1° di quest’ultima, in cui le parti si erano obbligate a realizzare la strada privata carrabile “mediante conferimento di porzioni dei fondi di rispettiva proprietà delle parti stipulanti meglio specificate in premessa o comunque mediante sostenimento dell’onere finanziario relativo”. 1.b) E’ stato applicato il principio di questa Corte, per il quale, in mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la "communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti (Sez. 2, n. 25364 del 28 novembre 2014; Sez. 2, n. 6773 del 4 maggio 2012; Sez. 2, n. 2388 del 26 gennaio 2023). 1.c) La circostanza che, nella stessa scrittura del 2000, sia stato previsto che “il sedime della strada rimarrà in proprietà di ogni conferente obbligandosi sin d’ora i proprietari a costituire - a semplice richiesta di ciascuno degli altri proprietari sottoscriventi – servitù di passaggio pedonabile e carrabile a favore dei fondi di proprietà di tutti i sottoscrittori alle condizioni di cui alla presente scrittura” non va enfatizzata per ipotizzare un’inesistente contraddizione intrinseca fra ius proprietatis e ius servitutis: come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, l’accenno al diritto reale aveva solo il fine di disciplinare le modalità di utilizzo della strada. 2) Mediante la seconda doglianza, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 2697 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe trascurato la circostanza che gli stessi convenuti, nella loro comparsa di costituzione in giudizio avrebbero confermato e confessato di aver assunto l’obbligo –con la scrittura privata del 19 febbraio 2000 – di realizzare la strada, ancorché a mezzo di un’impresa di loro scelta ed aloro spese. Il motivo è inammissibile. 2.a) Intanto esso ripropone, in termini analoghi, il corrispondente motivo di gravame, sul quale la Corte distrettuale ha condivisibilmente affermato che “la dizione letterale è chiara ed inequivocabile, non potendo al termine “sottoscritti” attribuirsi un significato diverso da “tutti coloro che sottoscrivono il documento (compresi quindi gli odierni appellanti), con la conseguenza che l’onere di realizzazione incombeva effettivamente anche ai signori Delbene e Zignaigo”. A fronte di tale dato istruttorio, le ricorrenti non hanno fornito elementi che potessero modificare le predette conclusioni. 2.b) D’altronde, la volontà delle parti risulta plausibilmente indagata. Conseguentemente, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.c) È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. Con esso, le Delbene affermano di aver chiesto alla Corte d’appello di accertare e dichiarare che i convenuti erano tenuti a realizzare la strada e tutte le opere previste nella perizia redatta dal geom. Santi, senza che la sentenza impugnata provvedesse a delibare il mezzo di gravame. Il motivo è inammissibile. 3.a) Il vizio diultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi", resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2 n. 11304 del 10 maggio 2018; Sez. 1, n. 9002 dell’11 aprile 2018). 3.b) In ogni caso, la Corte d’appello ha richiamato l’art. 2 della scrittura 19 febbraio 2000, secondo cui a carico dei convenuti “sono le spese relative a progettazione, realizzazione, concessione e direzione (e non la realizzazione in sé) e, quanto all’art. 12, perché la responsabilità che i convenuti in primo grado ed odierni appellati assumono, in solido con l’impresa, per i vizi e difetti dell’opera appaltata è posta in connessione con l’avere essi individuato ed incaricato l’impresa medesima, ma non implica assunzione, da parte loro, dell’onere esecutivo in aggiunta a quello finanziario”. 4) Il quarto motivo assume l’omessa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 1256 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che i Delbene non avessero mai contestato l’intervenuta realizzazione della strada, laddove sia in primo grado, sia in appello i ricorrenti avrebbero invece lamentato la sospensione dei lavori e la mancata ultimazione della strada, secondo le risultanze della consulenza tecnica. Fra l’altro, fino alla realizzazione dell’opera, non sarebbe stato possibile adottare la tabella millesimale e dunque corrispondere i relativi pagamenti. Il motivo è infondato. 4.a) Va all’uopo premesso che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 4.b) La motivazione della Corte d’appello sul punto [“Gli attori odierni appellanti non hanno mai contestato che la strada fosse realizzata (sia pure con la necessità di alcune finiture, utilizzabile e da essi stessi, di fatto, utilizzata, per cui non potevano sottrarsi alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la ripartizione delle quali occorreva, secondo quanto previsto dall’art. 10 della scrittura privata 19 febbraio 2000, predisporre una tabella millesimale”] non è illogica: infatti, il concetto di mancata ultimazione (o completamento o termine) - evocato dalle ricorrenti –si può ragionevolmente accordare con una realizzazione priva di alcune finiture (e dunque non perfettamente ultimata), ma comunque idonea a rendere la strada transitabile. La mancanza di qualsivoglia aporia nel ragionamento della Corte distrettuale costituisce il presupposto per la formazione della tabella millesimale, prodromica al pagamento delle spese di manutenzione della strada stessa. 5) Con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Invero, la motivazione della sentenza impugnata riguardo al terzo motivo di gravame sarebbe stata illogica, incomprensibile e perplessa. Il mezzo d’impugnazione è inammissibile. 5.a) In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 5.b) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 5.c) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 6) Da ultimo, le Delbene censurano la violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo alla posizione del Bavestrello, che si era impegnato a svolgere adempimenti utili alla realizzazione della strada e che pertanto avrebbe dovuto considerarsi come parte necessaria del giudizio. Inoltre, la scrittura modificativa del 3 dicembre 2004 non avrebbe avuto alcuna efficacia, in mancanza di una sanatoria edilizia. 6.a) Al predetto motivo, già sollevato in sede di gravame, la Corte d’appello ha risposto ricordando che la scrittura privata 3 dicembre 2004, intervenuta tra gli attori ed i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], impegnava i firmatari ad espletare una nuova pratica di sanatoria edilizia, comprendente anche la posizione del cancello del Bavestrello. 6.b) In altre parole, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez.2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 6.c) E’, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Nelle censure considerate, il ricorrente si duole sostanzialmente della valutazione di prove documentali: non si evidenziano reali violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma viene criticata la ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello. 6.d) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabi li incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti in secondo grado (Sez. 1, n. 190 11 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna Daniela e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del
Sentenza Cassazione n. 16515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris