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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28047/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24944/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 45, presso l ’Avv.

C laudio [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , [OSCURATO:PERSONA] CATANIAn. 18 1 3 / 2021 , depositata il 23 / 0 2 /20 21 ; OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] toli ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di cui all’epigrafe.

Con quest’ultima, la C.t.r, adita ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, ha rigettato il ricorso del contribuen te per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4109 del 20 16 emessa dal medesimo organo giudicante, con la quale l’ Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 8.161,15, oltre interessi,pari al 90 per cento delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. L’Ufficio dava esecuzione solo parziale alla sentenza.

Di conseguenza, il contribuente, ritenendo che il pagamento solo del 50 per centodell’importo dovuto a titolo di rimborso Irpef non costituisse piena ottemperanza alle decisioni sopra richiamate,adiva nuovamente la C.t.r.

3. Quest’ultima , con la sentenza impugnata, rilevava che l’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 avevamodificato l'art. 1 , c omma 665 , leg ge 190 del 2014 stabilendo che ai rimborsi doveva provvede rsi mediante le risorse stanziatesugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di euro 160.000.000,00, ma che era è rimasto inalterato il sesto periodo che stabiliva che alle erogazioni doveva applicarsi la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, salvo eventuali residui e secondo le direttive del Direttore della Agenziadelle entrate al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti.Per l’effetto, affermava che, anche ove fosse stato accertato il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'importo concretament e erogabile non pot eva che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citato, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e,in caso di superamento, applicando le riduzioni previste

4. L’Agenzia delle entrate, che non si è costituita con tempestivo controricorso, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

5. Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 c od. c iv. , siccome applicabili ai sensi degli artt. 49 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 all’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 1 90, e ss. ed agli artt. 3 e 23 Cost.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata a titolo di rimborso di maggiori imposte dirette indebitamente pagate e passata in cosa giudicata una norma sopravvenuta che limita il diritto al rimborso, ma relativa a diversa fattispecie, priva di efficacia retroattiva e, comunque, costituzionalmente illegittima, ove non interpretata in conformità alla Costituzione.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1, comma665, legge n. 190 del 2014 .

Censura la sentenza impugnata per non aver accertato, omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione, la carenza di prova utile a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dimostrare l’esistenza dei presupposti di diritto per l’effettiva applicazione della norma sopravvenuta limitativa del diritto al rimborso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 c od. civ. siccome applicabili ai sensi dell’art. 49 e 70, d.lgs. n. 546del 1992.

Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di ottemperanza delcapo di una delle sentenze oggetto di esecuzione recante la condanna alle spese di giudizio , liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori e, dunque, per un totale di euro 2.486,65.

Precisa sul punto che nelle more della decisione l’Agenzia aveva corrisposto la somma di euro 1960,00, residuando un debito di euro 526,85.

4. I l primo ed il secondo motivo so no fondati. 4.1.Preliminarmente, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema dell’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.

In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all'art. 70 del D.Lgs. n.546/92 -a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il "dictum" Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004, n. 22565; conformi, ex plurimis , Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass.28/09/2018, n. 23487).

Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere -dovere di integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con rifer imento ad una questione, quelladei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.

4.2. Venendo al merito del ricorso, la questione centrale è se il rimborso del 90 per centodelle imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere falcidiato nella misura del 50 per centoa titolo definitivo.

Nel caso di specie risulta, infatti,incontestato che il rimborso non è stato corrisposto al contribuentenella misura integrale in cui era stato riconosciuto, bensì nella misura della metà.

4.3. Sulla questione si è già p ronunciata questa Corte che ha affermato il principio di diritto, ormai consolidatosi, secondo cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertata» (Cass.19/05/2022, nn. 16289 e 16290Cass. 24/05/2022, n. 16830).

4.4. La Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniensintrodotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass.25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass.13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300). 4.5.A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso ( Cass. 22/02/2018, n. 4291 , ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7

4.6. Si è chiarito sul punto che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; p eraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte", Cass. 13/04/2022, n. 15789).

In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sull'ammontare del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass11/10/2018, n. 32758, Cass. 27/09/2018, n. 28172, Cass. 22/11/2017, n. 29900). 4.7.Una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato.

Invero, l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 201 4 (come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 d.l. n. 162del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l'ammontare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 delle istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale)dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che « a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile.

Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità dello Stato, e, tenuto conto della limitatezza delle risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.

Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto della descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente

4.8. Deve escludersi che, per effetto della sopravvenienza e dell’applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale.

Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ ane sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90% dell’imposta) 3 Cost.Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell'aspettativa di intangibilità della relativa normativa, tanto meno in settori ( quale quello fiscale) in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica ( cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411 e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione).

Infine, attraverso il complesso della normativa di attuazione de qua, il legislatore, preso atto della limitatezza delle risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente.

Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l’“effettuazione” dei rimborsi in considerazione non solo delle risorse disponibili, ma anche del complesso delle domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario.

Fermo restando che, come si è detto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude definitivamente l’attuazione.

4.9. Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice dell’ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia «allegato dall’ Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15.03.2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice dell’ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall'Agenzia delle entrate che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall'art. 16- octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass.23/03/2021, n. 8380, in motivazione).

Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la peculiarità della fattispecie controversa e dello stesso giudizio di ottemperanza.

Deve innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto delle modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge.

Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.

Deve inoltre considerarsi la peculiare natura attuativa del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione)tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché́ il suo scopo non ̀ quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 attuazione a quel comando, anche se questo noncontenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza.

Cì comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pù̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd.

«carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, pù - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016).

La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell'oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell'ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pù enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, pù avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisumche, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza pù̀ compiere un'attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non ̀ , invece, consentit a nel giudizio esecutivo civile .

E’ dunque in tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere dicompiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octiesd.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale.

Si tratta del resto, della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, nella quale si sostituisce quindi il giudice dell’ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta.

Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati - in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge- tutti quei provvedimenti indispensabili per l'attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti dell’Amministrazione, rende necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13

4.10. L’ eventua le verificata incapienza, con riferimento al momento dell’ effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomododell’intervento sostitutivo.

A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate; circolare dell’Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento), l’Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il g iudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14 1997, n. 30 ( ed integrato daid.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione.

L’ordine pù essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.

La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pì possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento della procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco dell’attività’ amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

La procedura pù quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari dispesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

Può, quindi , concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, [OSCURATO:SOCIETA]. vs.

Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] vs.

Italia).

4.11. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha affermato che il rimborso del 50 per cento delle somme dovute possa intendersi come corretta ottemperanza al giudicato, dovendo invece essere corrisposto ai contribuenti l'intero importo del rimborso loro riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

5. Anche il terzo motivo è fondato.

5.1. Nel ricorso per ottemperanza il contribuente aveva espressamente precisato di avere diritto all’integrale saldo del residuo spettantegli e che, per tanto, l’Agenzia delle Entrate era ancora debitrice, oltre che della somma a titolo di sorte capitale, anche di quanto liquidato a titolo di spese, in € 1.710,00, oltre accessori di legge a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., e così complessivamente pari ad € 2.486,45.

5.2. La C.t.r. nulla ha statuito con riferimento alle medesime , omettendo altresì di verificare la persistenza dell’inottemperanza anche a seguitodel pagamento parziale intervenuto in corso di giudizio per la minor somma di € 1.960,00.

6. In conc l usione, in accoglimento del ricorso, l a sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione stac cata di Catania, in diversa composizione, affinché, quale giudice dell'ottemperanza , proceda a nuovo giudizio, volto ad assicurare attuazione al giudicato, nel rispetto dei principi espostie provveda anche a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24944/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 45, presso l ’Avv. C laudio [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , [OSCURATO:PERSONA] CATANIAn. 18 1 3 / 2021 , depositata il 23 / 0 2 /20 21 ; OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] toli ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima, la C.t.r, adita ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, ha rigettato il ricorso del contribuen te per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4109 del 20 16 emessa dal medesimo organo giudicante, con la quale l’ Amministrazione finanziaria era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 8.161,15, oltre interessi,pari al 90 per cento delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. L’Ufficio dava esecuzione solo parziale alla sentenza. Di conseguenza, il contribuente, ritenendo che il pagamento solo del 50 per centodell’importo dovuto a titolo di rimborso Irpef non costituisse piena ottemperanza alle decisioni sopra richiamate,adiva nuovamente la C.t.r. 3. Quest’ultima , con la sentenza impugnata, rilevava che l’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 avevamodificato l'art. 1 , c omma 665 , leg ge 190 del 2014 stabilendo che ai rimborsi doveva provvede rsi mediante le risorse stanziatesugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di euro 160.000.000,00, ma che era è rimasto inalterato il sesto periodo che stabiliva che alle erogazioni doveva applicarsi la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, salvo eventuali residui e secondo le direttive del Direttore della Agenziadelle entrate al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti.Per l’effetto, affermava che, anche ove fosse stato accertato il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'importo concretament e erogabile non pot eva che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citato, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e,in caso di superamento, applicando le riduzioni previste 4. L’Agenzia delle entrate, che non si è costituita con tempestivo controricorso, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 5. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 c od. c iv. , siccome applicabili ai sensi degli artt. 49 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 all’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 1 90, e ss. ed agli artt. 3 e 23 Cost. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata a titolo di rimborso di maggiori imposte dirette indebitamente pagate e passata in cosa giudicata una norma sopravvenuta che limita il diritto al rimborso, ma relativa a diversa fattispecie, priva di efficacia retroattiva e, comunque, costituzionalmente illegittima, ove non interpretata in conformità alla Costituzione. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1, comma665, legge n. 190 del 2014 . Censura la sentenza impugnata per non aver accertato, omettendo di pronunciarsi sulla relativa eccezione, la carenza di prova utile a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dimostrare l’esistenza dei presupposti di diritto per l’effettiva applicazione della norma sopravvenuta limitativa del diritto al rimborso. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 c od. civ. siccome applicabili ai sensi dell’art. 49 e 70, d.lgs. n. 546del 1992. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di ottemperanza delcapo di una delle sentenze oggetto di esecuzione recante la condanna alle spese di giudizio , liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori e, dunque, per un totale di euro 2.486,65. Precisa sul punto che nelle more della decisione l’Agenzia aveva corrisposto la somma di euro 1960,00, residuando un debito di euro 526,85. 4. I l primo ed il secondo motivo so no fondati. 4.1.Preliminarmente, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema dell’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. In materia, è stato già chiarito che «La disposizione di cui all'art. 70 del D.Lgs. n.546/92 -a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il "dictum" Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004, n. 22565; conformi, ex plurimis , Cass. 08/02/2008, n. 3057; Cass. 16/04/2014, n. 8830; Cass.28/09/2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere -dovere di integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con rifer imento ad una questione, quelladei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale. 4.2. Venendo al merito del ricorso, la questione centrale è se il rimborso del 90 per centodelle imposte versate, riconosciuto in forma integrale al contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere falcidiato nella misura del 50 per centoa titolo definitivo. Nel caso di specie risulta, infatti,incontestato che il rimborso non è stato corrisposto al contribuentenella misura integrale in cui era stato riconosciuto, bensì nella misura della metà. 4.3. Sulla questione si è già p ronunciata questa Corte che ha affermato il principio di diritto, ormai consolidatosi, secondo cui «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertata» (Cass.19/05/2022, nn. 16289 e 16290Cass. 24/05/2022, n. 16830). 4.4. La Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniensintrodotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass.25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass.13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300). 4.5.A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso ( Cass. 22/02/2018, n. 4291 , ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 4.6. Si è chiarito sul punto che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; p eraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte", Cass. 13/04/2022, n. 15789). In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sull'ammontare del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass11/10/2018, n. 32758, Cass. 27/09/2018, n. 28172, Cass. 22/11/2017, n. 29900). 4.7.Una volta premesso che la disciplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato. Invero, l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 201 4 (come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 d.l. n. 162del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l'ammontare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 delle istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale)dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che « a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità dello Stato, e, tenuto conto della limitatezza delle risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario. Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto della descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente 4.8. Deve escludersi che, per effetto della sopravvenienza e dell’applicazione (con gli effetti di cui al paragrafo che precede) dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente che evidenzi profili di illegittimità costituzionale. Innanzitutto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ ane sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90% dell’imposta) 3 Cost.Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il legittimo affidamento del contribuente, nel caso di specie all’attuazione integrale del rimborso attraverso il procedimento in questione, non si traduce nell'aspettativa di intangibilità della relativa normativa, tanto meno in settori ( quale quello fiscale) in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica ( cfr. Cass. 24/02/2020, n. 4848; Cass. 20/02/2020, n. 4411 e giurisprudenza comunitaria ivi citata in motivazione). Infine, attraverso il complesso della normativa di attuazione de qua, il legislatore, preso atto della limitatezza delle risorse finanziarie erariali in un dato contesto temporale e considerate le superiori finalità pubbliche cui esse sono destinate, ha realizzato un legittimo bilanciamento tra queste ultime ed i diritti del singolo contribuente. Bilanciamento raggiunto peraltro approntando un sistema procedimentale che, operando l’“effettuazione” dei rimborsi in considerazione non solo delle risorse disponibili, ma anche del complesso delle domande proposte in un determinato periodo di tempo, incide proporzionalmente su ciascuna di queste ultime ed esclude, pertanto, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto procedimentale, cronologico e finanziario. Fermo restando che, come si è detto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e, come si dirà, neppure ne preclude definitivamente l’attuazione. 4.9. Rimane peraltro da chiarire quali siano i criteri con i quali il giudice dell’ottemperanza deve provvedere ad attuare la disciplina sinora illustrata. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 Invero il Collegio è consapevole che, con precedenti arresti, è stato ritenuto che l’applicazione dei limiti al rimborso, nella fase esecutiva e quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza, presuppone che sia «allegato dall’ Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate» (Cass. 15.03.2019, n. 7368, in motivazione) e che il giudice dell’ottemperanza «avrebbe dovuto verificare se era stata provato dall'Agenzia delle entrate che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall'art. 16- octies citato e, quindi, provvedere di conseguenza.» (Cass.23/03/2021, n. 8380, in motivazione). Tuttavia, tali conclusioni vanno coniugate con la peculiarità della fattispecie controversa e dello stesso giudizio di ottemperanza. Deve innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto delle modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti. Deve inoltre considerarsi la peculiare natura attuativa del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione)tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché́ il suo scopo non ̀ quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 attuazione a quel comando, anche se questo noncontenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza. Cì comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pù̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, pù - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell'oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell'ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, pù enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, pù avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisumche, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell'ottemperanza pù̀ compiere un'attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non ̀ , invece, consentit a nel giudizio esecutivo civile . E’ dunque in tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere dicompiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octiesd.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale. Si tratta del resto, della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione in sede di effettuazione del rimborso accertato dalla sentenza de qua, nella quale si sostituisce quindi il giudice dell’ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta. Peraltro, proprio l’esigenza che, in sede di ottemperanza, vengano adottati - in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge- tutti quei provvedimenti indispensabili per l'attuazione effettiva del comando giudiziale reso nei confronti dell’Amministrazione, rende necessario che il giudice dell’ottemperanza non si limiti, nella sentenza, a riprodurre genericamente il testo di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, o altra formula generica e di stile ad essa equivalente, ma, ove necessario, disponga specificamente anche in ordine al quomodo della stessa attuazione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13 4.10. L’ eventua le verificata incapienza, con riferimento al momento dell’ effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomododell’intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate; circolare dell’Agenzia delle entrate 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione dello speciale ordine di pagamento), l’Agenzia delle entrate, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il g iudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14 1997, n. 30 ( ed integrato daid.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche dell'ordine di pagamento), con il quale l'Amministrazione dello Stato può disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento dell’anticipazione. L’ordine pù essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l'assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa. La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pì possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento della procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco dell’attività’ amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura pù quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari dispesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Può, quindi , concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 fiscale (art.1, comma 2, Protocollo n.1) va letto alla luce del principio del "giusto equilibrio" (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, [OSCURATO:SOCIETA]. vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] vs. Italia). 4.11. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha affermato che il rimborso del 50 per cento delle somme dovute possa intendersi come corretta ottemperanza al giudicato, dovendo invece essere corrisposto ai contribuenti l'intero importo del rimborso loro riconosciuto con sentenza passata in giudicato. 5. Anche il terzo motivo è fondato. 5.1. Nel ricorso per ottemperanza il contribuente aveva espressamente precisato di avere diritto all’integrale saldo del residuo spettantegli e che, per tanto, l’Agenzia delle Entrate era ancora debitrice, oltre che della somma a titolo di sorte capitale, anche di quanto liquidato a titolo di spese, in € 1.710,00, oltre accessori di legge a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., e così complessivamente pari ad € 2.486,45. 5.2. La C.t.r. nulla ha statuito con riferimento alle medesime , omettendo altresì di verificare la persistenza dell’inottemperanza anche a seguitodel pagamento parziale intervenuto in corso di giudizio per la minor somma di € 1.960,00. 6. In conc l usione, in accoglimento del ricorso, l a sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione stac cata di Catania, in diversa composizione, affinché, quale giudice dell'ottemperanza , proceda a nuovo giudizio, volto ad assicurare attuazione al giudicato, nel rispetto dei principi espostie provveda anche a
Sentenza Cassazione n. 28047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris