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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18953/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14382/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania n. 2591/17/15 depositata il 15 giugno Oggetto: tributi – procedimento penale N.14382/16 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con cui venivano accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

2. La CTP diRagusa ha accolto parzialmente il ricorso .

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 15 giugno 2016, ha rigettato – per quanto qui rileva – l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo –conformemente a quanto accertato dai giudici di primo grado -che erroneamente fosse stata determinata la percentuale dei costi in base a un diverso periodo di imposta; quanto alle sanzioni, il giudice di appello ha valorizzato la sentenza del giudice penale che ha mandato assolto il contribuentedal reato ascrittogli per i medesimi fatti.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge e motivazione apparentein punto determinazione dei costi di produzione del reddito di impresa, essendo la sentenza priva di intellegibile motivazione, per avere il giudice di appello fatto integrale rinvio alla decisione del giudice di primo grado.

Contesta il ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado aveva ritenuto arbitraria la determinazione dei costi di produzione desunta da un diverso periodo di imposta, circostanza avvenuta per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA e ulteriori inadempimenti e omissioni .

Osserva, in particolare, il ricorrente come la motivazione faccia rinvio integrale alla sentenza di primo grado senza collegare le relative statuizioni ai motivi di N.14382/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino impugnazionee senza l’illustrazione delle ragioni del giudice di appello in base alle quali le motivazioni del giudice di primo grado sono state ritenute condivisibili.

1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 20 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 654 cod. proc. [pen.], nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non applicabili le sanzioni.Osserva parte ricorrente come la formazione del giudicato penale non è direttamenteinvocabile nel processo tributario in quanto non fa s tato in questo giudizio , dovendo il giudice tributario valutare in concreto le risultanze del processo penale(senza farne supina e automatica applicazione in sede tributaria) nell’ambito di un più complesso e organico quadro indiziario complessivoaddotto dall’Ufficio.

2. Il primo motivo è fondato.

A dispetto del parametro normativo espressamente indicato (violazione di leggee non nullità processuale), il ricorrente ha censurato «apparenza della motivazione […] che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé», in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. in caso di assenza di percorso logico della motivazione (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940).

3. Sotto questo profilo la sentenza impugnata appare priva di illustrazione del percorso logico che ha portato il giudice di appello a rigettare l’appello incidentale dell’Ufficio («c’è poco da aggiungere a quanto già esposto dai primi giudicanti che hanno ritenuto arbitraria la determinazione dei costi di produzione del reddito d’impresa applicando una percentuale desunta da un altro anno e sulla non punibilitàdel ricorrente.

In effetti, non risulta sufficientemente provata N.14382/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino e giustificata la fondatezza della suddetta percentuale dei costi né in questa sede si hanno elementi sufficienti per una diversa determinazione»).

Non si comprende il percorso logico che ha portato il giudice di appello a ritenere arbitrariala determinazione dei costi in base a percentuali desunte da altro periodo di imposta, in costanza (come rileva lo stesso giudice di appello) dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA e di altri (non meglio precisati) inadempimenti.

Né si coglie il ruolo che avrebbe la «non punibilità» del contribuente.

4. Né può ritenersi che la motivazione possa essere intesa per relationem alle ragioni espresse dal primo giudice , mancando sia l’esposizione delle ragioni della sentenza del giudice di primo grado,sia le ragioni della condivisione della decisione adottata dalla CTP (Cass., Sez.

III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez.

Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez.

V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez.

I, 5 agosto 2019, n. 20883).

5. Il secondo motivo è fondato.

Stante l’autonomia tra processo penale e processo tributario, nonché stante la diversità sia dei mezzi di prova esperibili in ciascun giudizio, sia dei criteri di valutazione del processo tributario rispetto a quello penale, il giudice tributarionon può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, dovendo egli valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi (Cass., Sez.

V, 1° dicembre 2021, n. 37801; Cass., Sez.

V, 4 dicembre 2020, n. 27814; Cass., Sez.

VI, 24 novembre 2017, n. 28174).

6. Parimenti, la valutazione degli indizi, pur operata singolarmente e analiticamente dal giudice del merito (in relazione al peso ponderale dell’elemento indiziario), deve, comunque, essere operata anche N.14382/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino sinteticamente, in modo che i vari elementi addotti consentano al giudice del merito di cogliere e apprezzare il quadro complessivo che l’Amministrazione finanziaria ha inteso dare al coacervo degli stessi fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto (Cass., Sez.

V, Sez.

V, 12 luglio 2022, n. 22003).

Ne consegue che il giudice tributario non può effettuare la valutazione, anche ai soli fini sanzionatori, della valutazione data al comportamento del contribuente in sede penale, dovendo effettuarsi la relativa valutazione all’interno del complessivo quadro indiziario addotto dall’Ufficio.

7. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata.

Il ricorso va, pertanto, accolto, demandandosi al giudice del rinvio l’esame dell’appello incidentale in punto determinazione dei costi e in punto sanzioni, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14382/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania n. 2591/17/15 depositata il 15 giugno Oggetto: tributi – procedimento penale N.14382/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con cui venivano accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni. 2. La CTP diRagusa ha accolto parzialmente il ricorso . 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 15 giugno 2016, ha rigettato – per quanto qui rileva – l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo –conformemente a quanto accertato dai giudici di primo grado -che erroneamente fosse stata determinata la percentuale dei costi in base a un diverso periodo di imposta; quanto alle sanzioni, il giudice di appello ha valorizzato la sentenza del giudice penale che ha mandato assolto il contribuentedal reato ascrittogli per i medesimi fatti. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge e motivazione apparentein punto determinazione dei costi di produzione del reddito di impresa, essendo la sentenza priva di intellegibile motivazione, per avere il giudice di appello fatto integrale rinvio alla decisione del giudice di primo grado. Contesta il ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado aveva ritenuto arbitraria la determinazione dei costi di produzione desunta da un diverso periodo di imposta, circostanza avvenuta per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA e ulteriori inadempimenti e omissioni . Osserva, in particolare, il ricorrente come la motivazione faccia rinvio integrale alla sentenza di primo grado senza collegare le relative statuizioni ai motivi di N.14382/16 R.G. Est. F. D’Aquino impugnazionee senza l’illustrazione delle ragioni del giudice di appello in base alle quali le motivazioni del giudice di primo grado sono state ritenute condivisibili. 1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 20 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 654 cod. proc. [pen.], nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non applicabili le sanzioni.Osserva parte ricorrente come la formazione del giudicato penale non è direttamenteinvocabile nel processo tributario in quanto non fa s tato in questo giudizio , dovendo il giudice tributario valutare in concreto le risultanze del processo penale(senza farne supina e automatica applicazione in sede tributaria) nell’ambito di un più complesso e organico quadro indiziario complessivoaddotto dall’Ufficio. 2. Il primo motivo è fondato. A dispetto del parametro normativo espressamente indicato (violazione di leggee non nullità processuale), il ricorrente ha censurato «apparenza della motivazione […] che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé», in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. in caso di assenza di percorso logico della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). 3. Sotto questo profilo la sentenza impugnata appare priva di illustrazione del percorso logico che ha portato il giudice di appello a rigettare l’appello incidentale dell’Ufficio («c’è poco da aggiungere a quanto già esposto dai primi giudicanti che hanno ritenuto arbitraria la determinazione dei costi di produzione del reddito d’impresa applicando una percentuale desunta da un altro anno e sulla non punibilitàdel ricorrente. In effetti, non risulta sufficientemente provata N.14382/16 R.G. Est. F. D’Aquino e giustificata la fondatezza della suddetta percentuale dei costi né in questa sede si hanno elementi sufficienti per una diversa determinazione»). Non si comprende il percorso logico che ha portato il giudice di appello a ritenere arbitrariala determinazione dei costi in base a percentuali desunte da altro periodo di imposta, in costanza (come rileva lo stesso giudice di appello) dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA e di altri (non meglio precisati) inadempimenti. Né si coglie il ruolo che avrebbe la «non punibilità» del contribuente. 4. Né può ritenersi che la motivazione possa essere intesa per relationem alle ragioni espresse dal primo giudice , mancando sia l’esposizione delle ragioni della sentenza del giudice di primo grado,sia le ragioni della condivisione della decisione adottata dalla CTP (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883). 5. Il secondo motivo è fondato. Stante l’autonomia tra processo penale e processo tributario, nonché stante la diversità sia dei mezzi di prova esperibili in ciascun giudizio, sia dei criteri di valutazione del processo tributario rispetto a quello penale, il giudice tributarionon può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, dovendo egli valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi (Cass., Sez. V, 1° dicembre 2021, n. 37801; Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 27814; Cass., Sez. VI, 24 novembre 2017, n. 28174). 6. Parimenti, la valutazione degli indizi, pur operata singolarmente e analiticamente dal giudice del merito (in relazione al peso ponderale dell’elemento indiziario), deve, comunque, essere operata anche N.14382/16 R.G. Est. F. D’Aquino sinteticamente, in modo che i vari elementi addotti consentano al giudice del merito di cogliere e apprezzare il quadro complessivo che l’Amministrazione finanziaria ha inteso dare al coacervo degli stessi fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto (Cass., Sez. V, Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22003). Ne consegue che il giudice tributario non può effettuare la valutazione, anche ai soli fini sanzionatori, della valutazione data al comportamento del contribuente in sede penale, dovendo effettuarsi la relativa valutazione all’interno del complessivo quadro indiziario addotto dall’Ufficio. 7. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata. Il ricorso va, pertanto, accolto, demandandosi al giudice del rinvio l’esame dell’appello incidentale in punto determinazione dei costi e in punto sanzioni, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anc
Sentenza Cassazione n. 18953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris