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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00633/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 22 giugno 2020, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribu- nale di quella stessa città, in data 23 luglio 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di un telefono cellulare e di un bancomat in danno di [OSCURATO:PERSONA], soccorsa da un'auto-lettiga del 118, del cui equipaggio egli era componente.

2. All' uopo, tramite il difensore, con un solo motivo, denuncia la viola- zione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale reso una motivazione non rispettosa dei criteri di legge quanto al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo ai precedenti penali analoghi, figuranti a suo carico, e alla insidiosità della con- dotta realizzata, senza assegnare alcun rilievo alla sua giovane età e all'avve- nuta ammissione dell'abito.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è aspecifico, perché articola un rilievo che non è correlato al te- nore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Con il giustificare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo leva - oltre che sulla insidiosità e spregevolezza della condotta tenuta dall'imputato, espressiva, peraltro, di una sistematica realizzazione di fatti della stessa indole - sull'inesistenza di ulteriori elementi suscettibili di deporre favorevolmente per una mitigazione della pena, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto se- condo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in consi- derazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezza- mento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il ricono- scimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640).

Ne viene che l'articolata doglianza è affetta da conclamata genericità, poi- ché, al di là della mera enunciazione, non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al trattamento sanzionatorio, ma neppure indica quale elemento positivo, in tesi pretermesso, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a diverse conclusioni.

Del resto, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve ne- cessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore- voli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 22 giugno 2020, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribu- nale di quella stessa città, in data 23 luglio 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di un telefono cellulare e di un bancomat in danno di [OSCURATO:PERSONA], soccorsa da un'auto-lettiga del 118, del cui equipaggio egli era componente. 2. All' uopo, tramite il difensore, con un solo motivo, denuncia la viola- zione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale reso una motivazione non rispettosa dei criteri di legge quanto al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche, non potendosi ritenere sufficiente il richiamo ai precedenti penali analoghi, figuranti a suo carico, e alla insidiosità della con- dotta realizzata, senza assegnare alcun rilievo alla sua giovane età e all'avve- nuta ammissione dell'abito. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è aspecifico, perché articola un rilievo che non è correlato al te- nore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Con il giustificare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo leva - oltre che sulla insidiosità e spregevolezza della condotta tenuta dall'imputato, espressiva, peraltro, di una sistematica realizzazione di fatti della stessa indole - sull'inesistenza di ulteriori elementi suscettibili di deporre favorevolmente per una mitigazione della pena, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto se- condo il quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in consi- derazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezza- mento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il ricono- scimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640). Ne viene che l'articolata doglianza è affetta da conclamata genericità, poi- ché, al di là della mera enunciazione, non solo non riesce a individuare alcuna violazione di legge sostanziale in merito al trattamento sanzionatorio, ma neppure indica quale elemento positivo, in tesi pretermesso, avrebbe in concreto dovuto guidare la Corte di appello a diverse conclusioni. Del resto, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve ne- cessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore- voli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la
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