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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48206/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FONDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1. La censura relativa al vizio di motivazione è aspecifica perché non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitul:ivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato, con precisi riferimenti fattuali , desunti dalla documentazione sugli "alias" utilizzati dall'imputato nonché dalle precisazioni fornite dal teste di accusa.

2. La censura relativa alla causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui alla'rt. 34 d.lgs. n. 34 del 200 è generica non avendo il ricorrente allegato elementi specifici che ne avrebbero giustificato l'applicazione in sede di merito.

3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .bla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FONDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. La censura relativa al vizio di motivazione è aspecifica perché non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitul:ivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato, con precisi riferimenti fattuali , desunti dalla documentazione sugli "alias" utilizzati dall'imputato nonché dalle precisazioni fornite dal teste di accusa. 2. La censura relativa alla causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui alla'rt. 34 d.lgs. n. 34 del 200 è generica non avendo il ricorrente allegato elementi specifici che ne avrebbero giustificato l'applicazione in sede di merito. 3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .bla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 48206/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris