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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 1977

Cassazione n. 38024/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/eLmertit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso in epoca antecedente e successiva a novembre 2006 con condotta perdurante fino alla sentenza di primo grado del 24.9.2015; a cinque reati di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., commessi in Maddaloni il 3 agosto 2010, in periodo antecedente alle festività pasquali 2009, tra giugno e settembre 2010, l'estate del 2010 e il 26 ottobre 2010; a due reati di estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., commessi in Maddaloni fino a novembre 2010 e fino all'i novembre 2006; al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Maddaloni con condotta perdurante, riuniti tutti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 ottobre 2017, definitiva in data 1 marzo 2018; 2) a due reati di estorsione e al reato usura, ai sensi degli artt. 629 e 644 cod. pen., tutti aggravati dalla c.d. agevolazione mafiosa, ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi in Maddaloni rispettivamente da gennaio 2011 a giugno 2013, da gennaio 2012 a giugno 2013, riuniti dal vincolo della continuazione con il reato sub 3 e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 23 maggio 2018, definitiva il 6 novembre 2018; 3) al reato di tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di novembre 2011 in Marcianise, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 gennaio 2015, definitiva 1'8 marzo 2016; 4) al reato di estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di febbraio 2012 in Maddaloni, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 ottobre 2014, definitiva il 14 giugno 2016.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso; che i reati, pur essendo analoghi tra loro e commessi a distanza di pochi anni l'uno dall'altro in ambiti territoriali vicini, non potevano considerarsi inseriti in un più ampio programma deliberato da Lai sin dalla commissione della prima azione delinquenziale; che, inoltre, non appariva condivisibile l'assunto offerto dal giudice della cognizione sub 2, secondo il quale i reati oggetto di quel procedimento e i reati sub 3 rientravano in un unico programma delinquenziale, perché commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e in quanto espressione dell'appartenenza di Lai all'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento; che, in sintesi, non era stato allegato alcun elemento in forza del quale poter affermare che i reati- fine fossero stati deliberati sin dal momento della costituzione del vincolo associativo.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza in maniera apodittica, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitato a elencare genericamente una serie di orientamenti giurisprudenziali in materia.

Secondo il ricorrente, invece, dalla lettura delle sentenze di condanna, appariva evidente che i reati oggetto dell'istanza erano stati espressione sintomatica della perdurante e ininterrotta sua partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso "Belforte", fazione di Maddaloni, e che le altre condotte erano state programmate, almeno nelle loro linee essenziali, sin dalla sua adesione all'associazione delinquenziale di riferimento, anche in forza del fatto che era stata accertata, per tali reati, la circostanza aggravante speciale della c.d. agevolazione mafiosa.

D'altronde, lo stesso G.i.p. avrebbe affermato in maniera contraddittoria (rispetto al dispositivo adottato) che le condotte in esame presentavano analoghi reati e analoghe erano state le modalità delle azioni, commesse a distanza di pochi anni l'una dall'altra e in ambiti territoriali vicini.

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4 ottobre 2018 aveva riconosciuto ai coimputati di Lai (i quali, a differenza del primo, non erano stati giudicati con il rito abbreviato) il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e

2. Dalla lettura della citata sentenza, per di più, si evinceva che gli episodi estorsivi erano collegati con il gruppo delinquenziale a capo del quale vi era stato dapprima [OSCURATO:PERSONA] e successivamente [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocavano, in tutto o in parte, quelli oggetto dell'istanza sottoposta al suo esame, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

Il G.i.p., quindi, se avesse voluto discostarsi dalla valutazione già offerta dal giudice della cognizione, avrebbe dovuto offrire una chiara e più specifica motivazione in merito; ad esempio, avrebbe potuto adottare un provvedimento di accoglimento solo parziale dell'istanza, con riferimento a quei reati di più ravvicinata consumazione commessi nel medesimo territorio di quelli oggetto della sentenza di condanna di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il giudice dell'esecuzione in modo pertinente ha spiegato che, dalla lettura delle sentenze di condannasi evinceva che, pur rinvendendosi nelle condotte in esame una certa analogia, non vi era prova dei fatto che Lai avesse agito per la realizzazione di un unico disegno criminoso.

Con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha evidenziato che le modalità delle azioni, commesse a distanza di pochi anni l'una dall'altra in ambiti territoriali vicini, erano analoghe; circostanza che, però, non permetteva di ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, in assenza di elementi probatori dai quali poter ritenere che il condannato, al momento della costituzione del vincolo associativo, avesse già preventivato di commettere anche tutti gli altri reati oggetto dell'istanza.

La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita, infatti, in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in sede di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).

In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451).

Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati.

Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, commessi in tempi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/eLmertit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso in epoca antecedente e successiva a novembre 2006 con condotta perdurante fino alla sentenza di primo grado del 24.9.2015; a cinque reati di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., commessi in Maddaloni il 3 agosto 2010, in periodo antecedente alle festività pasquali 2009, tra giugno e settembre 2010, l'estate del 2010 e il 26 ottobre 2010; a due reati di estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., commessi in Maddaloni fino a novembre 2010 e fino all'i novembre 2006; al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Maddaloni con condotta perdurante, riuniti tutti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 ottobre 2017, definitiva in data 1 marzo 2018; 2) a due reati di estorsione e al reato usura, ai sensi degli artt. 629 e 644 cod. pen., tutti aggravati dalla c.d. agevolazione mafiosa, ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi in Maddaloni rispettivamente da gennaio 2011 a giugno 2013, da gennaio 2012 a giugno 2013, riuniti dal vincolo della continuazione con il reato sub 3 e giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 23 maggio 2018, definitiva il 6 novembre 2018; 3) al reato di tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di novembre 2011 in Marcianise, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 gennaio 2015, definitiva 1'8 marzo 2016; 4) al reato di estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di febbraio 2012 in Maddaloni, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 ottobre 2014, definitiva il 14 giugno 2016. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso; che i reati, pur essendo analoghi tra loro e commessi a distanza di pochi anni l'uno dall'altro in ambiti territoriali vicini, non potevano considerarsi inseriti in un più ampio programma deliberato da Lai sin dalla commissione della prima azione delinquenziale; che, inoltre, non appariva condivisibile l'assunto offerto dal giudice della cognizione sub 2, secondo il quale i reati oggetto di quel procedimento e i reati sub 3 rientravano in un unico programma delinquenziale, perché commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e in quanto espressione dell'appartenenza di Lai all'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento; che, in sintesi, non era stato allegato alcun elemento in forza del quale poter affermare che i reati- fine fossero stati deliberati sin dal momento della costituzione del vincolo associativo. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza in maniera apodittica, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitato a elencare genericamente una serie di orientamenti giurisprudenziali in materia. Secondo il ricorrente, invece, dalla lettura delle sentenze di condanna, appariva evidente che i reati oggetto dell'istanza erano stati espressione sintomatica della perdurante e ininterrotta sua partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso "Belforte", fazione di Maddaloni, e che le altre condotte erano state programmate, almeno nelle loro linee essenziali, sin dalla sua adesione all'associazione delinquenziale di riferimento, anche in forza del fatto che era stata accertata, per tali reati, la circostanza aggravante speciale della c.d. agevolazione mafiosa. D'altronde, lo stesso G.i.p. avrebbe affermato in maniera contraddittoria (rispetto al dispositivo adottato) che le condotte in esame presentavano analoghi reati e analoghe erano state le modalità delle azioni, commesse a distanza di pochi anni l'una dall'altra e in ambiti territoriali vicini. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4 ottobre 2018 aveva riconosciuto ai coimputati di Lai (i quali, a differenza del primo, non erano stati giudicati con il rito abbreviato) il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 2. Dalla lettura della citata sentenza, per di più, si evinceva che gli episodi estorsivi erano collegati con il gruppo delinquenziale a capo del quale vi era stato dapprima [OSCURATO:PERSONA] e successivamente [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocavano, in tutto o in parte, quelli oggetto dell'istanza sottoposta al suo esame, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Il G.i.p., quindi, se avesse voluto discostarsi dalla valutazione già offerta dal giudice della cognizione, avrebbe dovuto offrire una chiara e più specifica motivazione in merito; ad esempio, avrebbe potuto adottare un provvedimento di accoglimento solo parziale dell'istanza, con riferimento a quei reati di più ravvicinata consumazione commessi nel medesimo territorio di quelli oggetto della sentenza di condanna di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione in modo pertinente ha spiegato che, dalla lettura delle sentenze di condannasi evinceva che, pur rinvendendosi nelle condotte in esame una certa analogia, non vi era prova dei fatto che Lai avesse agito per la realizzazione di un unico disegno criminoso. Con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha evidenziato che le modalità delle azioni, commesse a distanza di pochi anni l'una dall'altra in ambiti territoriali vicini, erano analoghe; circostanza che, però, non permetteva di ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, in assenza di elementi probatori dai quali poter ritenere che il condannato, al momento della costituzione del vincolo associativo, avesse già preventivato di commettere anche tutti gli altri reati oggetto dell'istanza. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita, infatti, in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in sede di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Il c.d. onere di allegazione di elementi specifici a sostegno dell'istanza, pertanto, sottolinea la necessità che la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso sia effettiva, e non si limiti a registrare l'esistenza di elementi, come la prossimità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico leso che, di per sé, sono neutri, essendo anche compatibili con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno ben diverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati. Piuttosto, dunque, si deve affermare che, trattandosi di un'indagine che ha ad oggetto il momento ideativo e deliberativo del reato, spesso non rilevante e quindi trascurato nell'accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementi significativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementi che potrebbero non risultare dalle sentenze di merito. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, in modo ineccepibile ha evidenziato che i reati, commessi in tempi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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