CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 19322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il 9 giugno 1989 avverso la sentenza del 6 luglio 2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 7 ottobre 2020 dal Tribunale di Rovigo, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa, dichiarandolo unito dal vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 7 Aprile 2018. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 codice penale in quanto la Corte si limita a richiamare quanto stabilito dal primo giudice, senza fornire alcuna adeguata motivazione. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 numero 6 codice penale poiché i giudici si sono limitati ad affermare apoditticamente che la somma offerta dall'imputato quale risarcimento del danno , pur essendo stata accettata dalla persona offesa, non fosse idonea a soddisfare il pregiudizio cagionato. 2.3 Vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena riconosciuta in continuazione all'imputato; 2.4 Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico in quanto si limita a reiterare le questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le sintetiche ma esaustive motivazioni rese dalla corte territoriale, che ha fornito adeguata e puntuale e risposta in merito a tutte le censure sollevate. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 344 del 26/11/2021 Ud. (dep. 10/01/2022) Rv. 282402 - 01) Nel caso in esame la Corte ha correttamente osservato che l'ingiusto profitto costituito dalla somma di 750 C in contanti e da vari monili in oro, sottratti con il raggiro alla persona offesa, certamente non integrano quel danno di infima rilevanza che costituisce elemento indefettibile della invocata attenuante. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è generico. Anche recentemente è stato ribadito che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio, non richiedendo, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), giacché è sufficiente che si tratti di attività volontaria. (Sez. 2 - , Sentenza n. 46758 del 24/11/2021 Ud. (dep. 21/12/2021 ) Rv. 282321 - 01 La Corte di Appello ha respinto il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in quanto l'offerta è intervenuta dopo l'apertura del dibattimento, e quindi oltre il limite prescritto dall'art. 62 n. 6 cod.pen., che prevede che il risarcimento venga effettuato prima del giudizio. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e lamenta che la Corte abbia ritenuto la somma offerta dall'imputato inadeguata. 1.3 Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata determinazione della pena nel minimo edittale, è generico poiché non espone le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto meritare tale trattamento sanzionatorio. Va peraltro osservato che anche il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile in quanto generico dalla Corte di appello e il ricorrente non si confronta con questa motivazione, 1.4 La censura relativa al riconoscimento della recidiva è stata respinta dalla Corte d'appello perché intrinsecamente generica e il ricorrente non censura questa motivazione, ma si limita a reiterare il motivo di appello, formulando una critica inammissibile perché aspecifica; la doglianza non risulta peraltro sostenuta da adeguato interesse, essendo stata la recidiva ritenuta minusvalente rispetto alle attenuanti generiche. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 21 aprile 2022 il consigliere estens