CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a scritto al capo A), perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto la condanna relativa all'art.73, quinto comma D.P.R. 309/90, in relazione alla vendita di un quantitativo pari a grammi 2,59 di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal contenuto percentuale medio di principio attivo pari al 12%. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., evidenziando che le due cessioni di sostanza stupefacente contestate nei capi A) e B) non consentono di affermare l'abitualità della condotta. Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, il giudice a quo ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen., evidenziando, quanto alle modalità del fatto, che le due cessioni di sostanza stupefacente sono avvenute a distanza di una settimana, che il luogo ove si trovava il ricorrente è notoriamente frequentato da spacciatori, che il ricorrente non ha una regolare e stabile occupazione lavorativa. Il giudice a quo ha richiamato anche la pluralità di condanne per reati di notevole gravità, nonchè una precedente assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione a un furto aggravato commesso nel 2019, elementi ostativi all'applicazione dell'istituto invocato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M944" -si