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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1999

Cassazione n. 18626/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1976 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del ro! 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]:et e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando che non era stata esaminata la doglianza della difesa secondo cui Durdevic e Nikolic erano gli stessi soggetti che avevano perpetrato più di un furto nelle varie zone della Toscana 1,2 Il difensore eccepisce che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3 Il difensore premette che il procedimento nei confronti degli imputati era stato erroneamente trasmesso per incompetenza dal tribunale di Siena a quello di Tivoli perché, ai sensi dell'ad 9 cod. proc. pen. ed essendo ignoto à luogo di ricezione della refurtiva i il gip, aveva indicato la competenza del tribunale del luogo di residenza degli indagati; tuttavia, il giudice ignorava l'esistenza di un ulteriore procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze nei confronti degli stessi indagati per il reato di furto aggravato per gli stessi identici fatti; pertanto, il procedimento avrebbe dovuto essere trasmesso al Tribunale di Firenze, visto che i beni oggetti dei due reati erano gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi cli appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto c:he sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che la pendenza di altra procedura non è stata supportata da alcuna produzione documentale (come non lo è nella presente sede), che le attenuanti generiche non erano concedibili alla luce della capacità criminale degli imputati, e che il valore dei beni oggetto di ricettazione escludeva la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1976 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del ro! 2022, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]:et e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando che non era stata esaminata la doglianza della difesa secondo cui Durdevic e Nikolic erano gli stessi soggetti che avevano perpetrato più di un furto nelle varie zone della Toscana 1,2 Il difensore eccepisce che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3 Il difensore premette che il procedimento nei confronti degli imputati era stato erroneamente trasmesso per incompetenza dal tribunale di Siena a quello di Tivoli perché, ai sensi dell'ad 9 cod. proc. pen. ed essendo ignoto à luogo di ricezione della refurtiva i il gip, aveva indicato la competenza del tribunale del luogo di residenza degli indagati; tuttavia, il giudice ignorava l'esistenza di un ulteriore procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze nei confronti degli stessi indagati per il reato di furto aggravato per gli stessi identici fatti; pertanto, il procedimento avrebbe dovuto essere trasmesso al Tribunale di Firenze, visto che i beni oggetti dei due reati erano gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi cli appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto c:he sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che la pendenza di altra procedura non è stata supportata da alcuna produzione documentale (come non lo è nella presente sede), che le attenuanti generiche non erano concedibili alla luce della capacità criminale degli imputati, e che il valore dei beni oggetto di ricettazione escludeva la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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