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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07115/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 3174-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di SPANO' MARIAGIUSEPPINA, tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -contro2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro5003 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 540/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 877/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu mDeorot dti. r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026OLGA PIRONE, che concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, rigetto del ricorso incidentale, rimessione atti alPrimo Presidente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Milanoconfermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], LarisaMarchioretto, e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto ilriconoscimento in favore delle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], Marchioretto eSpanò, investite delle funzioni di giudice di pace presso l’[OSCURATO:PERSONA], del diritto al risarcimento del danno c.d.

“comunitario”derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine, quantificatoin 36 mensilità della retribuzione globale di fatto.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, sulla base di una valutazione che la stessa Corte diGiustizia rimette al giudice nazionale, che la disparità ditrattamento tra magistrati ordinari e magistrati onorari sialegata a “ragioni oggettive” e come tale non implichi untrattamento discriminatorio in base al diritto eurounitario.- Ha, poi, ritenuto non spettante in ogni caso il risarcimento deldanno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempodeterminato in quanto gli appellanti, pur avendone avuto lapossibilità, non avevano partecipato alla procedura distabilizzazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017,costituente misura idonea a cancellare l’abuso eventualmentecommesso.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli orNiugmienroa dri ir accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste,con controricorso, il Ministero della Giustizia, che, a sua voltapropone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, inrelazione al quale gli odierni ricorrenti, pur intimati, non hannosvolto alcuna attività difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con l’unico motivo i ricorrenti principali, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, delladirettiva 1997/81/CE, della clausola 2, punto 1, dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva1997/81/CE e della direttiva 2003/88/CE, imputano alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata,essendo dalla stessa previsto, a fronte dell’abusiva reiterazionedei contratti a termine, il risarcimento del danno.- Dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, con l’unicomotivo, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorsointroduttivo emergesse un petitum sostanziale datodall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fattoanalogo per funzioni alla magistratura ordinaria, implicante laverifica della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico conil Ministero della Giustizia oggetto di giudizio da parte del giudiceamministrativo.- Quanto alla questione posta dal Ministero con l’unico motivo diricorso incidentale, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essanell’odierna udienza sia stata oggetto di ordinanze interlocutorie(Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hanno disposto larimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo in attesaNu mdeerol ldai r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri20693/2024 e 12322/2025 R.G.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026AULA 'B'Data pubblicazione 25/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Giudice dipaceSEZIONE LAVOROReiterazioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratto atermineDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N. 3174/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - PUDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 3174-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di SPANO' MARIAGIUSEPPINA, tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -contro2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro5003 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 540/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 877/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu mDeorot dti. r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026OLGA PIRONE, che concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, rigetto del ricorso incidentale, rimessione atti alPrimo Presidente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Milanoconfermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], LarisaMarchioretto, e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto ilriconoscimento in favore delle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], Marchioretto eSpanò, investite delle funzioni di giudice di pace presso l’[OSCURATO:PERSONA], del diritto al risarcimento del danno c.d.

“comunitario”derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine, quantificatoin 36 mensilità della retribuzione globale di fatto.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, sulla base di una valutazione che la stessa Corte diGiustizia rimette al giudice nazionale, che la disparità ditrattamento tra magistrati ordinari e magistrati onorari sialegata a “ragioni oggettive” e come tale non implichi untrattamento discriminatorio in base al diritto eurounitario.- Ha, poi, ritenuto non spettante in ogni caso il risarcimento deldanno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempodeterminato in quanto gli appellanti, pur avendone avuto lapossibilità, non avevano partecipato alla procedura distabilizzazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017,costituente misura idonea a cancellare l’abuso eventualmentecommesso.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli orNiugmienroa dri ir accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste,con controricorso, il Ministero della Giustizia, che, a sua voltapropone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, inrelazione al quale gli odierni ricorrenti, pur intimati, non hannosvolto alcuna attività difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con l’unico motivo i ricorrenti principali, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, delladirettiva 1997/81/CE, della clausola 2, punto 1, dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva1997/81/CE e della direttiva 2003/88/CE, imputano alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata,essendo dalla stessa previsto, a fronte dell’abusiva reiterazionedei contratti a termine, il risarcimento del danno.- Dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, con l’unicomotivo, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorsointroduttivo emergesse un petitum sostanziale datodall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fattoanalogo per funzioni alla magistratura ordinaria, implicante laverifica della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico conil Ministero della Giustizia oggetto di giudizio da parte del giudiceamministrativo.- Quanto alla questione posta dal Ministero con l’unico motivo diricorso incidentale, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essanell’odierna udienza sia stata oggetto di ordinanze interlocutorie(Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hanno disposto larimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo in attesaNu mdeerol ldai r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri20693/2024 e 12322/2025 R.G.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn.

R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn.

R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 3174-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di SPANO' MARIAGIUSEPPINA, tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -contro2025      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro5003 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 540/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 877/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu mDeorot dti. r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026OLGA PIRONE, che concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, rigetto del ricorso incidentale, rimessione atti alPrimo Presidente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del  24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Milanoconfermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e  rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], LarisaMarchioretto, e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto ilriconoscimento in favore delle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], Marchioretto eSpanò, investite delle funzioni di giudice di pace presso l’[OSCURATO:PERSONA], del diritto al risarcimento del danno c.d. “comunitario”derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine, quantificatoin 36 mensilità della retribuzione globale di fatto.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, sulla base di una valutazione che la stessa Corte diGiustizia rimette al giudice nazionale, che la disparità ditrattamento tra magistrati ordinari e magistrati onorari sialegata a “ragioni oggettive” e come tale non implichi untrattamento discriminatorio in base al diritto eurounitario.- Ha, poi, ritenuto non spettante in ogni caso il risarcimento deldanno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempodeterminato in quanto gli appellanti, pur avendone avuto lapossibilità, non avevano partecipato alla procedura  distabilizzazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116  del 2017,costituente misura idonea a cancellare l’abuso eventualmentecommesso.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli orNiugmienroa dri ir accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste,con controricorso, il Ministero della Giustizia, che, a sua voltapropone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, inrelazione al quale gli odierni ricorrenti, pur intimati, non hannosvolto alcuna attività difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con l’unico motivo i ricorrenti principali, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, delladirettiva 1997/81/CE, della clausola 2, punto 1, dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva1997/81/CE e della direttiva 2003/88/CE, imputano alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata,essendo dalla stessa previsto, a fronte dell’abusiva reiterazionedei contratti a termine, il risarcimento del danno.- Dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, con l’unicomotivo, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorsointroduttivo emergesse un petitum sostanziale datodall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fattoanalogo per funzioni alla magistratura ordinaria, implicante laverifica della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico conil Ministero della Giustizia oggetto di giudizio da parte del giudiceamministrativo.- Quanto alla questione posta dal Ministero con l’unico motivo diricorso incidentale, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essanell’odierna udienza sia stata oggetto di ordinanze interlocutorie(Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hanno disposto   larimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo in attesaNu mdeerol ldai r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri20693/2024 e 12322/2025 R.G.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026AULA 'B'Data pubblicazione 25/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Giudice  dipaceSEZIONE LAVOROReiterazioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratto atermineDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -R.G.N. 3174/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere - PUDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 3174-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di SPANO' MARIAGIUSEPPINA, tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -contro2025      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro5003 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 540/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 877/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNu mDeorot dti. r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026OLGA PIRONE, che concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, rigetto del ricorso incidentale, rimessione atti alPrimo Presidente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del  24 luglio 2024, la Corte d’Appello di Milanoconfermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e  rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], LarisaMarchioretto, e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto ilriconoscimento in favore delle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], Marchioretto eSpanò, investite delle funzioni di giudice di pace presso l’[OSCURATO:PERSONA], del diritto al risarcimento del danno c.d. “comunitario”derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine, quantificatoin 36 mensilità della retribuzione globale di fatto.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, sulla base di una valutazione che la stessa Corte diGiustizia rimette al giudice nazionale, che la disparità ditrattamento tra magistrati ordinari e magistrati onorari sialegata a “ragioni oggettive” e come tale non implichi untrattamento discriminatorio in base al diritto eurounitario.- Ha, poi, ritenuto non spettante in ogni caso il risarcimento deldanno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempodeterminato in quanto gli appellanti, pur avendone avuto lapossibilità, non avevano partecipato alla procedura  distabilizzazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116  del 2017,costituente misura idonea a cancellare l’abuso eventualmentecommesso.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli orNiugmienroa dri ir accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste,con controricorso, il Ministero della Giustizia, che, a sua voltapropone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, inrelazione al quale gli odierni ricorrenti, pur intimati, non hannosvolto alcuna attività difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE- Con l’unico motivo i ricorrenti principali, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, delladirettiva 1997/81/CE, della clausola 2, punto 1, dell’accordoquadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva1997/81/CE e della direttiva 2003/88/CE, imputano alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata,essendo dalla stessa previsto, a fronte dell’abusiva reiterazionedei contratti a termine, il risarcimento del danno.- Dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, con l’unicomotivo, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione delgiudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorsointroduttivo emergesse un petitum sostanziale datodall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fattoanalogo per funzioni alla magistratura ordinaria, implicante laverifica della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico conil Ministero della Giustizia oggetto di giudizio da parte del giudiceamministrativo.- Quanto alla questione posta dal Ministero con l’unico motivo diricorso incidentale, relativa alla ribadita eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario, si deve rilevare come essanell’odierna udienza sia stata oggetto di ordinanze interlocutorie(Cass. nn. 2072 e 2074 del 2026) che hanno disposto   larimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.Numero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025- La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo in attesaNu mdeerol ldai r accolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026pronunzia delle Sezioni Unite sui ricorsi iscritti ai numeri20693/2024 e 12322/2025 R.G. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunziadelle Sezioni Unite in relazione alle ordinanze interlocutoriepronunziate in questa stessa udienza per i ricorsi nn. R.G.12322/2025 e 20693/2024.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 3174/2025Numero sezionale 5003/2025Numero di raccolta generale 7115/2026Data pubblicazione 25/03/2026
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