CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 20523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39775/2022 Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ per il ricorrenl:e, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di furto in abitazione in continuazione e utilizzo indebito di carte di credito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di furto di cui al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si v. pagg. 2-3 e 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di indebito utilizzo di carte di credito, deve ritenersi inammissibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]