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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12895/2026

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orrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentee legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 845/2022avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026PERUGIA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 234/2020;Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 845/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 23.6.2021 n. 165, la Corte d'appello diPerugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del tribunale di Perugia, che aveva respintoil ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo delveicolo di sua proprietà emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], per debitidi natura fiscale e contributiva portati da cartelle esattoriali.La Corte d'appello ha confermato la sentenza di rigetto delricorso in primo grado, pur essendosi basata sulla integrazionedocumentale, acquisita ex art. 210 c.p.c., dall'Ader noncostituito in giudizio, in virtù del principio di prova, fornito dallaCassa Geometri, consistente nell'estratto di ruolo, attestantel'esito positivo e la data di notifica delle cartelle.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Ader ela [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell'art. 3 bis, comma 1,secondo capoverso, della legge n. 53/94, nonché dell'art. 16 terdel DL n. 179/12, convertito in legge n. 221/12, in relazioneall'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, in riferimento allenotifiche via pec delle cartelle sottostanti al preavviso di fermoimpugnato, erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto cheNumero registro generale 845/2022la riferibilità della provenienza del messaggio di postaN umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026elettronica e dei relativi allegati, all'Agenzia delle EntrateData pubblicazione 06/05/2026riscossione fosse garantito dal "dominio", mentre l'indirizzo pecche deve risultare nel registro INI-PEC fosse soltanto quello deldestinatario.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell'art. 6 ter, comma 1 deld.lgs. n. 82/05, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,perché la Corte d'appello aveva ritenuto che un ente pubblicopossa avere a disposizione più caselle di posta certificata (siaper la ricezione sia per l'invio di messaggi di posta certificata),e ciò che rileva ai fini identificativi è il dominio della reteinternet, mentre tale assunto si porrebbe in contrasto con lanormativa dettata in materia di notifiche a mezzo pec, nonessendo stata osservata, nella specie, la disciplina che regola lemodalità di pubblicizzazione.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, perché connessi, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dinotificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazioneeffettuata dall'ente pubblico, utilizzando un indirizzo di postaelettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet",ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessaabbia consentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notificheeseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggioreNumero registro generale 845/2022rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta perN umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggettoData pubblicazione 06/05/2026passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del propriocasellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. sez. un. n.15979/22, con orientamento ribadito da Cass. n. 4703/26).Inoltre, con specifico riferimento alla notificazione a mezzo PECdella cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione,questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che«l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC noninficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro» (in termini, di recente, Cass. n. 7777 del 2026con richiamo a Cass., sez. lav., n. 32489 del 2025, punto 9.1.del Considerato; nel medesimo senso, Cass., sez. lav., n. 4580del 2026, punti 6 e

6.1. delle Ragioni della decisione).Nella specie, la provenienza del messaggio elettronico e deirelativi contenuti era inequivocabilmente riferito all'Agenziadelle entrate riscossione e la riconducibilità del documento almittente era comprovata, oltre che dagli elementi propri dellacartella di pagamento (intestazione, logo) anche dall'indirizzo edal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è statoinviato.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.Numero registro generale 845/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 12895/2026LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONEData pubblicazione 06/05/2026Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agliaccessori come per legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] indicata inepigrafe, e nell’importo di Euro 2.000,00, oltre spese prenotatea debito, in favore di ADER.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il Presidente.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentee legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 845/2022avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026PERUGIA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 234/2020;Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 845/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 23.6.2021 n. 165, la Corte d'appello diPerugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del tribunale di Perugia, che aveva respintoil ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo delveicolo di sua proprietà emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], per debitidi natura fiscale e contributiva portati da cartelle esattoriali.La Corte d'appello ha confermato la sentenza di rigetto delricorso in primo grado, pur essendosi basata sulla integrazionedocumentale, acquisita ex art. 210 c.p.c., dall'Ader noncostituito in giudizio, in virtù del principio di prova, fornito dallaCassa Geometri, consistente nell'estratto di ruolo, attestantel'esito positivo e la data di notifica delle cartelle.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Ader ela [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell'art. 3 bis, comma 1,secondo capoverso, della legge n. 53/94, nonché dell'art. 16 terdel DL n. 179/12, convertito in legge n. 221/12, in relazioneall'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, in riferimento allenotifiche via pec delle cartelle sottostanti al preavviso di fermoimpugnato, erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto cheNumero registro generale 845/2022la riferibilità della provenienza del messaggio di postaN umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026elettronica e dei relativi allegati, all'Agenzia delle EntrateData pubblicazione 06/05/2026riscossione fosse garantito dal "dominio", mentre l'indirizzo pecche deve risultare nel registro INI-PEC fosse soltanto quello deldestinatario.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell'art. 6 ter, comma 1 deld.lgs. n. 82/05, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,perché la Corte d'appello aveva ritenuto che un ente pubblicopossa avere a disposizione più caselle di posta certificata (siaper la ricezione sia per l'invio di messaggi di posta certificata),e ciò che rileva ai fini identificativi è il dominio della reteinternet, mentre tale assunto si porrebbe in contrasto con lanormativa dettata in materia di notifiche a mezzo pec, nonessendo stata osservata, nella specie, la disciplina che regola lemodalità di pubblicizzazione.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, perché connessi, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema dinotificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazioneeffettuata dall'ente pubblico, utilizzando un indirizzo di postaelettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet",ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessaabbia consentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la piùstringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notificheeseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggioreNumero registro generale 845/2022rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta perN umero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12895/2026l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggettoData pubblicazione 06/05/2026passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del propriocasellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. sez. un. n.15979/22, con orientamento ribadito da Cass. n. 4703/26).Inoltre, con specifico riferimento alla notificazione a mezzo PECdella cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione,questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che«l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC noninficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica alsoggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro» (in termini, di recente, Cass. n. 7777 del 2026con richiamo a Cass., sez. lav., n. 32489 del 2025, punto 9.1.del Considerato; nel medesimo senso, Cass., sez. lav., n. 4580del 2026, punti 6 e 6.1. delle Ragioni della decisione).Nella specie, la provenienza del messaggio elettronico e deirelativi contenuti era inequivocabilmente riferito all'Agenziadelle entrate riscossione e la riconducibilità del documento almittente era comprovata, oltre che dagli elementi propri dellacartella di pagamento (intestazione, logo) anche dall'indirizzo edal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è statoinviato.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.Numero registro generale 845/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 12895/2026LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONEData pubblicazione 06/05/2026Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agliaccessori come per legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] indicata inepigrafe, e nell’importo di Euro 2.000,00, oltre spese prenotatea debito, in favore di ADER.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il Presidente.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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