CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Uta_asaciso-a-11-~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8191/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sant,:ca indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanzaaa e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s.a in richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5:1, ci - le i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e se. (:.ee. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza'. Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione q ueiii come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respcnseP alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza • Pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza O; colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 de: 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella rr»:TJ: r ; dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento e spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa a ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 sigliere este