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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07675/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34758/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 5 luglio 2019 del Tribunale di Benevento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato presenta due censure, la prima per violazione di legge, di norme processuali nonché per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, la seconda per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure che non si confrontano affatto con la sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha diffusamente spiegato per quali ragioni lo stupefacente non fosse destinato a uso personale: la quantità di stupefacente, tra eroina e cocaina, pari a 74 dosi medie singole; il confezionamento in dosi occultate accuratamente fuori dall'abitazione; lo stato di disoccupazione; l'assenza di prove della presunta vincita di una scommessa; la mancata dimostrazione della dipendenza o anche dell'abituale consumo di narcotici; la soffiata dell'amico che lo aveva avvisato della presenza della polizia giudiziaria; i precedenti penali del medesimo tenore e la sottoposizione all'obbligo di dimora nel Comune di Benevento al momento della commissione di questo fatto.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non solo il dato quantitativo ma anche le modalità dell'azione contribuiscono a escludere l'uso personale (Cass., Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991-01).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha risposto in modo ineccepibile sul motivo di appello con cui l'imputato aveva invocato le circostanze attenuanti generiche o l'esclusione della recidiva o il contenimento della pena nel minimo edittale, richiamando i precedenti specifici, la sottoposizione a misura cautelare al momento di commissione del reato, l'assenza di elementi favorevolmente valutabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per RG 34758/2021 il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34758/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 5 luglio 2019 del Tribunale di Benevento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato presenta due censure, la prima per violazione di legge, di norme processuali nonché per vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, la seconda per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure che non si confrontano affatto con la sentenza impugnata. La Corte territoriale ha diffusamente spiegato per quali ragioni lo stupefacente non fosse destinato a uso personale: la quantità di stupefacente, tra eroina e cocaina, pari a 74 dosi medie singole; il confezionamento in dosi occultate accuratamente fuori dall'abitazione; lo stato di disoccupazione; l'assenza di prove della presunta vincita di una scommessa; la mancata dimostrazione della dipendenza o anche dell'abituale consumo di narcotici; la soffiata dell'amico che lo aveva avvisato della presenza della polizia giudiziaria; i precedenti penali del medesimo tenore e la sottoposizione all'obbligo di dimora nel Comune di Benevento al momento della commissione di questo fatto. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non solo il dato quantitativo ma anche le modalità dell'azione contribuiscono a escludere l'uso personale (Cass., Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991-01). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha risposto in modo ineccepibile sul motivo di appello con cui l'imputato aveva invocato le circostanze attenuanti generiche o l'esclusione della recidiva o il contenimento della pena nel minimo edittale, richiamando i precedenti specifici, la sottoposizione a misura cautelare al momento di commissione del reato, l'assenza di elementi favorevolmente valutabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per RG 34758/2021 il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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