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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 gennaio 1963

Cassazione n. 40059/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 3/1/1963 avverso la sentenza emessa il 31 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa all'udienza del 31 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha accolto la richiesta di applicazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e, per quanto rileva in questa Sede, disposto la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. delle somme di denaro in sequestro, rigettando contestualmente la richiesta di dissequestro e restituzione di tali somme, presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ultimo punto della decisione ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti quattro motivi: 1.Mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro probatorio.

Omessa e contraddittoria motivazione sulla titolarità del bene sequestrato e sul suo rapporto di pertinenzialità con il reato. 2.Violazione dell'art. 263 cod. proc. pen.

Mancanza o carenza di motivazione sul rapporto di pertinenzialità con il reato.

3. Mancanza di esigenze probatorie.

Vizio di motivazione del decreto di sequestro in merito alle finalità probatorie.

Vizio di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro in ordine alla permanenza di dette finalità.

4. Nullità del provvedimento di rigetto per omessa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 263, connma 5, cod. proc. pen. o, in subordine, per mancata assunzione della decisione con ordinanza.

Sulla base di tali motivi la ricorrente chiede l'annullamento o la revoca del punto impugnato e del decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dal Pubblico ministero il 4 novembre 2021 con conseguente restituzione alla ricorrente del denaro in sequestro.

3. Con provvedimento del 17 maggio 2022 il Tribunale di Perugia ha disposto la conversione dell'appello cautelare in ricorso per cassazione, richiamando il principio affermato da Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, Rv. 281114 secondo cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art.606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Va, innanzitutto, premesso che sul rimedio esperibile dal terzo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposto a sequestro probatorio, ove emesso in una fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, ma precedente la formazione del giudicato vi è un contrasto ermeneutico.

Ad una tesi che ritiene esperibile l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. si contrappone altra tesi, condivisa dal Tribunale di Perugia, che ritiene, invece, esperibile il ricorso per cassazione.Va, tuttavia, considerato che tale contrasto, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte saranno chiamate a pronunciarsi all'udienza del 26 gennaio 2023, riguarda una fattispecie processuale difforme da quella oggetto del presente procedimento, in quanto si riferisce all'ipotesi in cui il giudice che procede abbia con autonomo provvedimento emesso nel corso del procedimento, sia esso nella fase dell'udienza preliminare o nelle fasi successive del giudizio di cognizione, rigettato l'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio presentata dal terzo.

Nel caso in esame, tuttavia, oggetto dell'impugnazione non è un'autonoma ordinanza di rigetto, bensì un punto della sentenza di applicazione della pena emessa nel procedimento principale a carico dei tre imputati.

Ebbene, a prescindere da ogni valutazione sulla regolarità formale del modus procedendi adottato dal Giudice nel decidere unitariamente l'istanza del terzo e la richiesta di patteggiamento degli imputati - in relazione al quale, peraltro, non è stata formulata alcuna doglianza dalla ricorrente né appare configurabile un vizio rilevabile di ufficio - ritiene il Collegio che la ricorrente sia priva della legittimazione ad impugnare.

Ciò in considerazione sia della sua posizione di terzo che della natura del provvedimento impugnato.

Va, infatti, considerato che, trattandosi nel caso di specie, di una sentenza di patteggiamento, questa può essere impugnata con ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dall'imputato per i soli motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Inoltre, quand'anche si volesse considerare il più ampio regime di impugnazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. ìn relazione ai punti della sentenza non rientranti nel patto processuale (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), alla luce delle disposizioni del codice di rito (in particolare, l'art. 576 cod. proc. pen.) deve, comunque, escludersi la legittimazione ad impugnare del terzo proprietario del bene sequestrato.

Va, peraltro, aggiunto che tale difetto di legittimazione sussisterebbe in ogni caso, indipendentemente dal rito prescelto dall'imputato.

2. Il ricorso è, inoltre, inammissibile sotto altro profilo.

Quand'anche si volesse ritenere che il rigetto dell'istanza di dissequestro, sebbene formalmente inserito nella sentenza di patteggiamento, costituisce un autonomo provvedimento impugnabile dal terzo, va considerato che la ricorrente ha depositato l'atto di impugnazione il 16 aprile 2022, ovvero dopo sedici giorni dal deposito in udienza della sentenza di patteggiamento (31 marzo 2022).

Ebbene, ritiene il Collegio che in considerazione sia della qualità di terzo del soggetto impugnante che del punto oggetto di impugnazione, questa non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza, essendo stata, peraltro, proposta quando ormai era decorso il termine di quindici giorni entro il quale le parti avrebbero potuto proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Dovendosi, dunque, ritenere ormai passata in giudicato la sentenza, ivi compreso il punto che dispone la confisca per sproporzione del denaro oggetto di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, il titolo ablativo non è più costituito dal sequestro probatorio, ma dal provvedimento di confisca (art. 262, comma 4, cod. proc. pen.).

Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, sono inammissibili le censure dedotte dalla ricorrente in quanto formulate esclusivamente avverso un provvedimento ormai definitivamente sostituito dalla misura confiscatoria.

Con ciò non si vuol dire che la ricorrente sia priva di un rimedio di tutela, potendo questa proporre ricorso al giudice dell'esecuzione avverso tale ultima misura disposta in sentenza.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non viene, invece, disposta la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende, potendosi ritenere che la stessa ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 3/1/1963 avverso la sentenza emessa il 31 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'udienza del 31 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto ha accolto la richiesta di applicazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e, per quanto rileva in questa Sede, disposto la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. delle somme di denaro in sequestro, rigettando contestualmente la richiesta di dissequestro e restituzione di tali somme, presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ultimo punto della decisione ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti quattro motivi: 1.Mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro probatorio. Omessa e contraddittoria motivazione sulla titolarità del bene sequestrato e sul suo rapporto di pertinenzialità con il reato. 2.Violazione dell'art. 263 cod. proc. pen. Mancanza o carenza di motivazione sul rapporto di pertinenzialità con il reato. 3. Mancanza di esigenze probatorie. Vizio di motivazione del decreto di sequestro in merito alle finalità probatorie. Vizio di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro in ordine alla permanenza di dette finalità. 4. Nullità del provvedimento di rigetto per omessa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 263, connma 5, cod. proc. pen. o, in subordine, per mancata assunzione della decisione con ordinanza. Sulla base di tali motivi la ricorrente chiede l'annullamento o la revoca del punto impugnato e del decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dal Pubblico ministero il 4 novembre 2021 con conseguente restituzione alla ricorrente del denaro in sequestro. 3. Con provvedimento del 17 maggio 2022 il Tribunale di Perugia ha disposto la conversione dell'appello cautelare in ricorso per cassazione, richiamando il principio affermato da Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, Rv. 281114 secondo cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art.606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, premesso che sul rimedio esperibile dal terzo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposto a sequestro probatorio, ove emesso in una fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, ma precedente la formazione del giudicato vi è un contrasto ermeneutico. Ad una tesi che ritiene esperibile l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. si contrappone altra tesi, condivisa dal Tribunale di Perugia, che ritiene, invece, esperibile il ricorso per cassazione.Va, tuttavia, considerato che tale contrasto, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte saranno chiamate a pronunciarsi all'udienza del 26 gennaio 2023, riguarda una fattispecie processuale difforme da quella oggetto del presente procedimento, in quanto si riferisce all'ipotesi in cui il giudice che procede abbia con autonomo provvedimento emesso nel corso del procedimento, sia esso nella fase dell'udienza preliminare o nelle fasi successive del giudizio di cognizione, rigettato l'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio presentata dal terzo. Nel caso in esame, tuttavia, oggetto dell'impugnazione non è un'autonoma ordinanza di rigetto, bensì un punto della sentenza di applicazione della pena emessa nel procedimento principale a carico dei tre imputati. Ebbene, a prescindere da ogni valutazione sulla regolarità formale del modus procedendi adottato dal Giudice nel decidere unitariamente l'istanza del terzo e la richiesta di patteggiamento degli imputati - in relazione al quale, peraltro, non è stata formulata alcuna doglianza dalla ricorrente né appare configurabile un vizio rilevabile di ufficio - ritiene il Collegio che la ricorrente sia priva della legittimazione ad impugnare. Ciò in considerazione sia della sua posizione di terzo che della natura del provvedimento impugnato. Va, infatti, considerato che, trattandosi nel caso di specie, di una sentenza di patteggiamento, questa può essere impugnata con ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dall'imputato per i soli motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Inoltre, quand'anche si volesse considerare il più ampio regime di impugnazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen. ìn relazione ai punti della sentenza non rientranti nel patto processuale (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), alla luce delle disposizioni del codice di rito (in particolare, l'art. 576 cod. proc. pen.) deve, comunque, escludersi la legittimazione ad impugnare del terzo proprietario del bene sequestrato. Va, peraltro, aggiunto che tale difetto di legittimazione sussisterebbe in ogni caso, indipendentemente dal rito prescelto dall'imputato. 2. Il ricorso è, inoltre, inammissibile sotto altro profilo. Quand'anche si volesse ritenere che il rigetto dell'istanza di dissequestro, sebbene formalmente inserito nella sentenza di patteggiamento, costituisce un autonomo provvedimento impugnabile dal terzo, va considerato che la ricorrente ha depositato l'atto di impugnazione il 16 aprile 2022, ovvero dopo sedici giorni dal deposito in udienza della sentenza di patteggiamento (31 marzo 2022). Ebbene, ritiene il Collegio che in considerazione sia della qualità di terzo del soggetto impugnante che del punto oggetto di impugnazione, questa non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza, essendo stata, peraltro, proposta quando ormai era decorso il termine di quindici giorni entro il quale le parti avrebbero potuto proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Dovendosi, dunque, ritenere ormai passata in giudicato la sentenza, ivi compreso il punto che dispone la confisca per sproporzione del denaro oggetto di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, il titolo ablativo non è più costituito dal sequestro probatorio, ma dal provvedimento di confisca (art. 262, comma 4, cod. proc. pen.). Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, sono inammissibili le censure dedotte dalla ricorrente in quanto formulate esclusivamente avverso un provvedimento ormai definitivamente sostituito dalla misura confiscatoria. Con ciò non si vuol dire che la ricorrente sia priva di un rimedio di tutela, potendo questa proporre ricorso al giudice dell'esecuzione avverso tale ultima misura disposta in sentenza. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non viene, invece, disposta la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende, potendosi ritenere che la stessa ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
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