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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 33549/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27604/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 246/2020 depositata i l 30/01/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 246/18/2020, depositata in data 30.1.2020 e non notificata in forza della quale veniva confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’ impugnazione proposta dal contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale avente nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.

MI0412344/2016 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio di Milano in forza del quale era stato rettificato il classamento dell’unità immobiliare di proprietà dell’esponente, sita in Milano, via Visconti di Modrone n. 33 da categoria A/2, classe 7 a categoria A/1, classe 3, i vani catastali rideterminati in 12,5 (da 14,5) e la rendita catastale in € 6.552,55 (da € 6.440,27).

2. L’ ufficio resiste con controricorso.

3. Il difensore di parte ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, con relativa accettazione da parte dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva questo Collegio che per effetto della intervenuta rinunzia da parte del ricorrente ritualmente accettata dall’ufficio (giusta documentazione versata in atti) va dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Stante l’accettazione della rinunzia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 14 ottobre 2025.

Il Presidente (Li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27604/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn. 246/2020 depositata i l 30/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 246/18/2020, depositata in data 30.1.2020 e non notificata in forza della quale veniva confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’ impugnazione proposta dal contribuente avverso l’avviso di accertamento catastale avente nuova determinazione di classamento e rendita catastale n. MI0412344/2016 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio di Milano in forza del quale era stato rettificato il classamento dell’unità immobiliare di proprietà dell’esponente, sita in Milano, via Visconti di Modrone n. 33 da categoria A/2, classe 7 a categoria A/1, classe 3, i vani catastali rideterminati in 12,5 (da 14,5) e la rendita catastale in € 6.552,55 (da € 6.440,27). 2. L’ ufficio resiste con controricorso. 3. Il difensore di parte ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, con relativa accettazione da parte dell’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva questo Collegio che per effetto della intervenuta rinunzia da parte del ricorrente ritualmente accettata dall’ufficio (giusta documentazione versata in atti) va dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Stante l’accettazione della rinunzia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 14 ottobre 2025. Il Presidente (Li
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