CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di l'Aquila riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Chieti, in data 7.5.2024, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria, in rubrica ascrittigli, in qualità di legale responsabile della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Chieti in data 14.7.2017. La Corte territoriale, in particolare, assolveva l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta impropria per avere cagionato dolosamente il fallimento della società, perché il fatto non sussiste, e dai fatti distrattivi riguardanti la somma di euro 14.071,66, per non aver commesso il fatto, non essendo egli amministratore della società fallita quando vennero poste in essere la suddetta condotta distrattiva, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al prevenuto, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza del fatto tipico di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in relazione al residuo importo di 12.190,00 euro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione della condotta del prevenuto in termini di bancarotta semplice e di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta e conclusioni, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dot. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.Con memoria di replica pervenuta in data 5.12.2025, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 5. Fondato appare, innanzitutto, il motivo di ricorso volto a rilevare la mancanza di un'adeguata motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato, inoltre, in un condivisibile arresto, che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 - 01).In questa prospettiva si è ulteriormente e opportunamente chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). L'approfondimento della natura del reato di cui si discute, ha condotto la bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallinnentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale". In motivazione, la Corte ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un "post factum", irrilevante per la realizzazione della fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Rv. 286501 - 01) Dalla natura di reato di pericolo concreto, discende che l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01). Orbene, letta alla luce di tali principi, la sentenza della Corte territoriale risulta sorretta da un carente percorso argomentativo. In disparte il singolare riferimento a un "recente indirizzo giurisprudenziale" della Corte di Cassazione sul dolo generico del reato 3di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, in realtà risalente nel tempo, non può non rilevarsi come il giudice di secondo grado, a fronte di uno specifico motivo di impugnazione, abbia reso una motivazione del tutto tautologica, che, in definitiva, assume come dato "autoevidente" la sussistenza del dolo generico in relazione alla ritenuta distrazione della minor somma di euro 12.190,00, di molto inferiore all'entità della somma distratta originariamente contestata nel capo d'imputazione, pari a 250.549,59 euro. Nessuna indagine, in particolare, è stata svolta in ordine alla sussistenza di significativi "indici di fraudolenza", nel senso ora indicato, rilevante anche ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato, che appariva ed appare particolarmente opportuna nel caso in esame proprio alla luce del notevole ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria, ridottasi ad una limitata condotta distrattiva avente ad oggetto, come sottolineato dalla stessa corte territoriale "la somma indicata dal consulente tecnico della difesa quale differenza tra il totale degli importi indicati da tutte le fatture" rinvenute, "pari ad euro 250.549, e la somma dei crediti non riscossi, come da titoli prodotti, ovvero euro 238.359" (cfr. p. 4). D'altro canto è la stessa Corte di appello a evidenziare come non sia stato possibile raggiungere la certezza che alle fatture rinvenute, relative agli anni 2010, 2011 e 212, quando il [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la carica di legale responsabile della società fallita, corrispondano effettivi pagamenti da parte dei clienti della società, "non essendo stati effettuati adeguati o completi riscontri per tutte le fatture" (cfr. pp. 3 e 4). In presenza, dunque, di una semplice supposizione, quale quella utilizzata dalla Corte territoriale, che in definitiva ha ritenuto distratta solo la somma non giustificata dai titoli di credito prodotti dal ricorrente a dimostrazione del mancato pagamento da parte dei clienti degli importi in essi riportati, sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza di un reale pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio e della relativa consapevolezza della natura distrattiva della condotta voluta da parte dell'imputato, alla luce dei principi in precedenza indicati. 47. Alla luce di tali rilievi, in essi assorbita ogni ulteriore censura, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali sulla base dei principi giurisprudenziali in precedenza indicati P.Q.M. Annulla la sent P.Q.M