CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza della S.C. ex art. 391-bisc.p.c. – Errore di fatto da “omissa visio” di atti processuali del giudizio di merito- [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron. R.G.N. 30472/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30472/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, Via di Ripettan. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difendecome da procura speciale autenticata dal notar Schneider il 25.11.2022, rep. 644, allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 18848/2022 pubblicata il 10.6.2022; N. 30472/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 5 . 7 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3462 del 3.9.2007, che aveva condannato l’opponente, in uno con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 65.828,19, oltre interessi e rivalutazione. La predetta pronuncia aveva definito un giudizio instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla vendita di un immobile, compiuta in favore della [OSCURATO:PERSONA] dalla sua rappresentante (ed ex-moglie) [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ecceduto i limiti della procura conferitaledal predetto [OSCURATO:PERSONA], in particolare trasferendo anche dei vani che non formavano oggetto del mandato a vendere. Sospesa l’espropriazione immobiliare, nel giudizio di merito l’opposizione venne accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20296 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il primo giudice ritenne infatti satisfattivo il pagamento banco iudicis effettuato dall’opponente in corso di procedura e dichiarò inammissibile ogni altra domanda delle parti. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso detta decisione, pure impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1819 del 14.3.2019, in parziale riforma della decisione, accolse l’appello principale e rigettò l’incidentale: dichiarò infatti il perdurante diritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata per la somma residua di N. 30472/22R.G. € 15.991,17 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dello stesso opposto, condannò la Debash al pagamento dell’ulteriore importo di € 26.915,24 a titolo di indennità di occupazione dell’immobile nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 30.9.2011 (somma rivalutata alla data della decisione), oltre interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] (in via principale) che [OSCURATO:PERSONA] (incidentalmente) impugnarono detta sentenza in sede di legittimità. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 18848 del 10.6.2022, cassò con rinvio la decisione d’appello, accogliendo il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto e l’ottavo, rigettati gli altri; infine, rigettò anche il ricorso incidentale del MarongiuBuonaiuti. Avverso tale ordinanza ricorre ora per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico articolato motivo la ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanzaimpugnata, in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., per aver questa Corte di cassazione dichiarato l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e l’assorbimento dell’ottavo, incorrendo – in tesi - in una parziale svista nella lettura degli atti processuali. Si espone che, con la comparsa di risposta della fase di merito del giudizio di primo grado(introdotto dall’opposto), essa ricorrente aveva sollevato, in via subordinata, una eccezione di N. 30472/22R.G. compensazione, relativa ad un proprio controcredito fondato su un pagamento indebito (ossia, la parte di prezzo concernente le due stanze aggiuntive della compravendita, pattuizione poi dichiarata nulla): detta eccezione –prosegue la ricorrente - mirava a paralizzare, infatti, sia il credito precettato dal [OSCURATO:PERSONA] (la cui consistenza venne determinata dalla Corte d’appello in € 15.991,17), sia il credito da questi fatto valere, in via riconvenzionale, con l’atto introduttivo dello stesso giudizio di merito (avente ad oggetto il credito derivante dall’occupazione sine titulodell’appartamento, appunto quantificato dalla Corte d’appello in € 26.915,24, oltre interessi). Pertanto, c on il primo motivo del ricorso originariamente proposto avverso la sentenza d’appello, essa ricorrente s’era doluta dell’omessa pronuncia sull’eccezione per come sollevata in relazione a tale ultima pretesa creditoria, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso l’oggetto del giudizio, allo scopo di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo: di conseguenza, subordinatamente all’accoglimento della domanda riconvenzionale, essa [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il controcredito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la ripetizione d’indebito, a seguito della declaratoria di nullità della vendita di due sole stanze di un più ampio appartamento, eccezione che non avrebbe potuto sollevare prima (proprio perché afferente ad una domanda riconvenzionale non ancora proposta). L’errore di fatto imputato aquesta Corte di legittimità con l’unico mezzo consiste, dunque, nella pretesa svista nella lettura degli atti processuali (comparsa di risposta di primo grado e d’appello, memoria ex art. 183c.p.c.), emergente dalla motivazione: secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe soltanto erroneamente interpretato l’eccezione, ma non si sarebbe proprio accorta della sua natura N. 30472/22R.G. ambivalente, giacché mirante a paralizzare e il credito precettato, e il credito della domanda riconvenzionale dell’opposto. La Corte avrebbe cioè valutato solo l’eccezione sul primo credito, ma non si sarebbe accorta, per non aver letto attentamente gli atti, che l’eccezione era valevoleanche per il secondo credito. Ove ditanto la Corte si fosse avveduta, non avrebbe conseguentemente potuto sopravvivere alcuna ragione di credito del [OSCURATO:PERSONA], e dunque avrebbe potuto vagliarsi anche l’ottavo motivo di ricorso, relativo alla domanda risarcitoria di essa [OSCURATO:PERSONA] ach per la perdurante trascrizione del pignoramento immobiliare sul proprio garage, fonte dei lamentati e conseguenti danni. 2.1 –Il ricorso è nel complesso inammissibile, per plurime concomitantiragioni. 2.2.1– Occorre anzitutto evidenziare che , nel dichiarare l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con l’ordinanza qui impugnata , questa Corte ha esattamente rilevato che l’eccezione di compensazione era stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa dirisposta di primo grado e che, nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. , non è possibile formulare domande nuove, né dedurre nuovi motivi, rispetto alla prospettazione originaria, contenuta nel ricorso propostodinanzi al gi udice dell’esecuzione : di conseguenza, s’è rilevata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione (con cui si lamentava l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello), stante l’improponibilità dell’eccezione in discorso, il cui esame avrebbe implicato una non consentita estensione del thema decidendum. In altre parole, la Corte ha ritenuto che , ove l’opponente abbia una ragione di credito da far valere (e qui non v’è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] l’avesse sin N. 30472/22R.G. dal momento della proposizione dell’opposizione), idonea a paralizzare l’azione esecutiva in essere, egli de bba adottare senz’altro le conseguenti iniziative processuali, senza attendere le vicende del giudizio. Insomma, con l’ordinanza qui impugnata s’è certamente considera to che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] era fondata su una contestazione del creditodel [OSCURATO:PERSONA] , definita in primo grado a seguito di un pagamento banco iudicisdella stessa opponente , benché questo sia stato poi ritenuto non esaustivo dalla Corte d’appello. Tuttavia, la ragione di credito della [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla ripetizione d’indebito e sollevata con la subordinata eccezione di compensazione, per la parte di prezzo della vendita relativa alle due stanze in più (vendita, appunto, dichiarata nulla in un altro giudizio), era certamente preesistente o coeva all’opposizione stessa e quindi avrebbe potuto –e dovuto –essere proposta con essa, non già nell’ambito del solo giudizio di merito, ex art. 616 c.p.c., e a prescindere dalle iniziative assunte dal creditore (che, come più volte detto, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento di un credito ulteriore). Da ciò, dunque, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso; il che è pienamente coerente con l’insegnamento per cui non può prospettarsi il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad una eccezione inammissibile o improponibile (v., ex multis, Cass. n. 22784/2018). 2.2.2- Sul punto, è chiaro come la ricorrente non abbia colto la ratio decidendi dell’impugnata ordinanza, perché finisce con l’imputare alla Corte una pretesa svista nella lettura degli atti processuali (tra l’altro, come si vedrà, del solo giudizio di merito) che, al contrarioe anche a prescindere da quanto si dirà tra N. 30472/22R.G. breve, è smentita dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata, dalla cui lettura è chiaramente evincibilela piena comprensione del thema decidendum posto dal primo motivo dell’originario ricorso della [OSCURATO:PERSONA] (ovviamente, in coerenza con le peculiarità del giudizio di legittimità). In realtà, l’approccio dell’odierna ricorrente – che assume una pretesa natura ambivalente di una eccezionedi compensazione, fondata su un proprio credito, sol perché diretta contro l’uno o l’altro credito vantato dal pignorante - non è affatto pertinente, perché esso postula che l’esecutato possa contrapporre alternativamente (ed esclusivamente) una propria ragione di credito a quella portata dal titolo esecutivo e/o a quell a della domanda riconvenzionale del creditore opposto: al contrario, il credito dell’odierna ricorrente eccepito in compensazione è ontologicamente identico ed unico, e avrebbe dovuto azionarsi tempestivamente, a prescindere dalle iniziative processuali dell’opposto. Proprio questa è la ratio del l’ordinanza n. 18848/2022 , oggetto della proposta revocazione, del tutto in linea con la tradizionale impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura e il perimetro dell’opposizione all’esecuzione (non a caso, è stata in quella sede richiamata Cass. n. 9226/2022). La Corte, dunque, ha negato tout court la proponibilità di una simile eccezione, per come sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], ben avendo presente che essa era stata proposta in seno alla comparsa di risposta dell’opponente in primo grado (il giudizio di merito , ex art. 616 c.p.c., era stato introdotto dall’opposto MarongiuBuonaiuti), e quindi solo in reazione alla domanda riconvenzionale di N. 30472/22R.G. quest’ultimo: insomma, nessuna svista, men che meno da “parziale omissa visio”, è prospettabile. La doglianza in esame si palesa dunque inammissibile già per questa ragione, in quanto la ricorrente mostra di non aver correttamente inteso il percorso decisorio dell’ordinanza qui impugnata. 2.3.1 – Sotto altro – per quanto connesso – profilo, il ricorso si palesa inammissibile perché quello denunciato non può consistere in un vizio tale da giustificare la revocazione di un a pronuncia della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c. Invero, è noto che “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli attiprocessuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una merasvista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (così, ex plurimis, Cass. n. 16439/2021). E ancora: “ Non integra l'errore di fatto rilevante per larevocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. la pretesa erroneità (…)della lettura di uno o più degli atti dei gradi di N. 30472/22R.G. merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perché in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perché un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di cassazione e diverso dalla merasvista su attiprocessuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile di emenda in base al vigente sistemaprocessuale” (Cass. n. 7795/2018 , alla cui ampia e condivisibile motivazionesi rinvia, per brevità). 2.3.2– Al riguardo, a conferma della ritenuta inammissibilità dell’impugnazione, è sufficiente considerare che –a parte la circostanza per cui nessuna svista è prospettabile, come già visto -la ricorrente appunta la pretesa “parziale omissa visio” della Corte sul contenuto degli atti processuali di primo e di secondo grado (v. ricorso, p. 20), non già su quelli del giudizio di legittimità, sicché il vizio denunciato si pone in ogni caso, e senz’altro, al di fuori del perimetro di cui all’art. 391-bisc.p.c. 2.4– A tanto può pure aggiungersi che, col ricorso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di specificamente precisare in che termini la questione della pretesa natura ambivalente dell’eccezione di compensazione fosse stata sottoposta alla Corte col primo motivo dell’originario ricorso (fatto salvo il generico e laconico riferimento di cui alla p. 25del ricorso per revocazione). In realtà, proprio perché, come sostenuto dalla ricorrente (p. 22 del ricorso stesso) “la Corte di cassazione non ha espresso … alcuna motivazione ermeneutica, né ha fatto … riferimento ad una possibile ambiguità/equivocità/plurivocità nella formulazione della sollevata eccezione”, sarebbe stato onere della stessa ricorrente specificare, nel ricorso qui in esame, N. 30472/22R.G. il modo in cui la pretesa natura ambivalente dell’eccezione era stat o veicolat o nel precedente giudizio di legittimità: solo in caso di idonea esposizione del mezzo, da cui tanto fosse evincibile – e prescinde ndo, in ipotesi, dall e già riscontrate cause di inammissibilità - , avrebbe allora potuto discutersi di una possibile svista della Corte , ossia di una parziale o disattenta lettura degli atti dello stessogiudizio di legittimità. Il riscontrato deficit espositivo induce, dunque, a riscontrare una aggiuntiva ragione di inammissibilità del ricorso, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.5– In fine ed in ogni caso, un ulteriore argomento consente di escludere la configurabilità dell’errore di fatto revocatorio, sì da non permettere di superare il vaglio di ammissibilitàdell’impugnazione in esame. Invero, è noto che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato l’orientamento per cui il creditore opposto, nel giudizio ex art. 615 c.p.c., ben può proporre una domanda riconvenzionale per una ragione di credito diversa da quella già azionata (Cass. n. 1107/1996; Cass. n. 9494/2007; Cass. n. 3697/2020; Cass. n. 12436/2021); il che pone, correlativamentee già sul piano astratto, il temadi quale sia il regime delle eccezioni sollevabili dall’opponente, al riguardo. Tuttavia- per tornare al caso che occupa e fermo quanto già evidenziato sulla effettiva ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, nonché sulle descritte peculiarità dell’eccezione di compensazione rispetto al giudizio ex art. 615 c.p.c. (v., in particolare, par. 2.2.2) - è evidente che ove la Corte , con l’ordinanza n. 18848/2022, avesse inteso affermare che l’opponente non può comunque N. 30472/22R.G. sollevare eccezioni tout court in proposit o , l’errore ( ove mai esso potesse profilarsi)sarebbe in ogni caso un errore di giudizio e non mai un errore di fatto. Anche per tal verso, dunque, l’ordinanza impugnata non è suscetti bile di revocazione, ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bisc.p.c. 3.1 – In definitiva, il ricorso è i nammissibile . Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titol