CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 14962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16/07/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 27/03/2018, appellata dall'imputato e dal Procuratore Generale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi a) e d) per intervenuta prescrizione, ha disposto la confisca di beni e somme "nella disponibilità o che saranno nella disponibilità" dell'imputato, confermando la sentenza nel resto ossia per i reati di cui al capo c) art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto nei termini di legge. 2.Avverso la decisione l'imputato, tramite il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Nel primo si lamenta, in particolare, la mancata considerazione della profonda crisi economica attraversata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e la circostanza che detta società aveva depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel novembre 2011, ovvero prima della scadenza del termine penalmente rilevante nel 27 dicembre 2011. La difesa richiama, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel caso di ammissione al concordato preventivo, non è configurabile il "fumus" del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in relazione agli obblighi scaduti successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, in quanto gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data della presentazione della relativa domanda. 3.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte territoriale confermato la pena di mesi sei di reclusione determinata per effetto del vincolo continuativo, nonostante tale vincolo sia venuto meno a causa dell'elisione di due capi d'imputazione su tre. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha tenuto conto, ai fini del trattamento sanzionatorio, della declaratoria di estinzione del reato in relazione alle fattispecie di cui ai capi a) e b) d'imputazione. Tale circostanza avrebbe dovuto determinare, come correttamente rilevato dal ricorrente, una riduzione della pena inflitta in primo grado, ritenuta dalla Corte territoriale, in maniera erronea, "adeguata e insuscettibile di ulteriore riduzione". La evidente fondatezza del secondo motivo di ricorso impone il rilievo della prescrizione del reato di cui al capo c) relativo al reato ex all'a rt. 10- er, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in data 27/12/2012; ~A LA ..14. ..Z 2 (6'/?,?. 2.La rilevata estinzione del reato rende ultroneo l'esame del primo motivo di ricorso. 3.La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.4 04: P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere est