CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 10447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 594/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43014/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10447/2025 Roma, lì, 17/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione: - al reato di associazione per delinquere (commesso tra il 2005 e il 2010) e a quelli di bancarotta fraudolenta (commessi negli anni 2006 e 2007), separatamente accertati in sede di cognizione e posteriormente già unificati, in sede esecutiva, ex art. 81 cpv. cod. pen., da un lato; - al reato di tentata estorsione (commesso nel febbraio 2008), oggetto di titolo esecutivo ulteriore, dall’altro. Il giudice dell’esecuzione evidenziava l’assenza di qualunque indice rivelatore di una comune ideazione tra l’attuazione del programma associativo e il reato patrimoniale, essendo quest’ultimo crimine meramente ascrivibile al persistere di uno stile di vita deviante, finalizzato all’arricchimento e allo sperpero di denaro. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione, sul presupposto dell’omessa valutazione della circostanza per cui anche l’estorsione tentata dovesse considerarsi reato connesso all’associazione per delinquere, in quanto maturata nel contesto della gestione della società “cartiera”, comune al ricorrente e alla vittima, che sarebbe stata lo strumento appositamente costituito per la messa in atto del programma criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La mera connessione finalistica tra il reato associativo e i reati-scopo (ammesso che, nella vicenda di specie, essa sia effettivamente riscontrabile) non giustifica, per unanime giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369-01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984- 01), il riconoscimento della continuazione, a meno che risulti che i secondi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione dell’associazione o dell’ingresso del partecipe nel suo ambito. Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associativo, e genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passibili del trattamento sanzionatorio mitigato. L’ordinanza impugnata in effetti afferma, e ineccepibilmente motiva, il carattere estemporaneo e contingente della risoluzione criminosa che, fosse anche nell’ambito della strategia criminosa associativa, condusse al tentativo di estorsione, sicché la conclusione attinta si sottrae a censura. 2. Segue la reiezione del ricorso. Al ricorrente debbono essere altresì addossate le specie processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi