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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 10520/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22319/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1774/2023depositata il 06/09/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1774/2023 del 6.9.2023.

La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Ha altresì depositato controricorso e ricorso incidentale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale proposto dai sig.ri Novello e Benedetti, nonché la conferma delle conclusioni da lei formulate nel giudizio d’appello.

2. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per la presenza di profili di inammissibilità.

A seguito del deposito di istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso è stato quindi rimesso all’adunanza camerale per la trattazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Anteriormente all’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale.

A tale rinuncia ha aderito la controricorrente e ricorrente incidentale Ronzani, dichiarando espressamente di rinunciare anche al proprio ricorso incidentale.

Si tratta di rinuncia rituale, in quanto conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, 1° comma, c.p.c. 4.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, trovando nella specie applicazione il disposto di cui all’art. 391, 4° comma, c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia .

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22319/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1774/2023depositata il 06/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1774/2023 del 6.9.2023. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Ha altresì depositato controricorso e ricorso incidentale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale proposto dai sig.ri Novello e Benedetti, nonché la conferma delle conclusioni da lei formulate nel giudizio d’appello. 2. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per la presenza di profili di inammissibilità. A seguito del deposito di istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso è stato quindi rimesso all’adunanza camerale per la trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Anteriormente all’udienza i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale. A tale rinuncia ha aderito la controricorrente e ricorrente incidentale Ronzani, dichiarando espressamente di rinunciare anche al proprio ricorso incidentale. Si tratta di rinuncia rituale, in quanto conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, 1° comma, c.p.c. 4.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, trovando nella specie applicazione il disposto di cui all’art. 391, 4° comma, c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civil
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