CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18790/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLeonardo Calò; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, per la parte che in questa sede interessa e previa rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza in data 6 giugno 2023 del Tribunale di Monza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai contestati reati di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] per il quale l’affermazione della penale responsabilità è già divenuta irrevocabile) in tentata estorsione (artt. 110, 56 e 629 cod. pen.) e di lesioni personali volontarie (artt. 582 e 585 cod. pen.), reati commessi nel gennaio 2019. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata asseritamente difettando nel caso in esame con riguardo alla fattispecie estorsiva gli elementi oggettivi della violenza o minaccia, sia l’ingiusto profitto e l’altrui danno nonché l’elemento soggettivo del reato stesso. Considerato che i motivi di ricorso in esame sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; trattasi in sostanza di argomenti volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, in particolare, congrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia è la motivazione della Corte di appello che, rispondendo alle doglianze difensive ha debitamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi soggettivo e oggettivo del reato di tentata estorsione (v. pag. 6 della sentenza impugnata) evidenziando, in particolare il tono intimidatorio assunto nei confronti della persona offesa e le minacce implicite allo stesso rivolte, minacce che con una logica valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, sono state ritenute tali da incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa la quale ha avvertito la necessità di allertare le Forze dell’ordine; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, infine, non risulta proposto ricorso con riguardo all’intervenuta condanna per l reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in