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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02101/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15346-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7368/04/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'Ufficio accertava a carico del medesimo una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni nell'anno di imposta 2011, la CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello del contribuente ed annullava l'avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione, rilevando la mancata indicazione, nell'atto impositivo, delle norme che impedivano al contribuente di procedere mediante ravvedimento operoso al pagamento della differenza dell'imposta sostitutiva, nonché quelle inficianti la perizia giurata sul valore degli immobili, sulla cui base era stato calcolato il valore dell'imposta; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso di accertamento era congruamente motivato contenendo lo stesso ogni elemento utile a ricostruire l'obbligazione tributaria.2.

Il controricorrente ha proposto eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso, per avere il ricorrente dedotto questioni estranee al giudizio di legittimità e per estraneità del motivo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

3. Con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. il controricorrente ha posto altre questioni di carattere preliminare.

4. Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di essere stato assolto dal Tribunale penale di Sircausa con sentenza n. 2180 del 06/07/2021, dalle imputazioni per i medesimi fatti relativi al presente giudizio trbutario.

Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate in applicazione del principio del ne bis in idem di cui alla sentenza della Corte Edu del 17/11/2016, o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia previa sospensione del presente giudizio in attesa della definitività del giudizio penale.

5. Ha, inoltre, avanzato istanza di applicazione del principio del favor rei anche con riferimento al ravvedimento operoso, chiedendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia, in particolare delY'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Orbene, sulle questioni poste dal controricorrente con la memoria tempestivamente depositata, in particolare su quella di cui al precedente punto 4 (in relazione alla quale cfr. Cass. n. 21694 del 2020, così massimata: «In tema di violazioni in materia di IVA, è producibile in cassazione ex art. 372 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria controversa, ove il contribuente intenda far valere l'improcedibilità, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio tributario per violazione - pur dedotta per la prima volta in sede di legittimità e sempreché pertinente alle questioni ritualmente in giudizio - di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, del "ne bis in idem"); diversamente, tale produzione non è ammissibile ai fini delle contestazioni in materia di imposte dirette», com'è nel caso di specie, «per le quali non viene in rilievo l'esigenza di effettività del diritto unionale»), [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ricorrano i presupposti per definire la causa ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi degli artt. 375, terzo comma, e 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ., la stessa debba essere rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte; P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso in Roma il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15346-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7368/04/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'Ufficio accertava a carico del medesimo una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni nell'anno di imposta 2011, la CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello del contribuente ed annullava l'avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione, rilevando la mancata indicazione, nell'atto impositivo, delle norme che impedivano al contribuente di procedere mediante ravvedimento operoso al pagamento della differenza dell'imposta sostitutiva, nonché quelle inficianti la perizia giurata sul valore degli immobili, sulla cui base era stato calcolato il valore dell'imposta; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso di accertamento era congruamente motivato contenendo lo stesso ogni elemento utile a ricostruire l'obbligazione tributaria.2. Il controricorrente ha proposto eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso, per avere il ricorrente dedotto questioni estranee al giudizio di legittimità e per estraneità del motivo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. 3. Con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. il controricorrente ha posto altre questioni di carattere preliminare. 4. Sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di essere stato assolto dal Tribunale penale di Sircausa con sentenza n. 2180 del 06/07/2021, dalle imputazioni per i medesimi fatti relativi al presente giudizio trbutario. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate in applicazione del principio del ne bis in idem di cui alla sentenza della Corte Edu del 17/11/2016, o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia previa sospensione del presente giudizio in attesa della definitività del giudizio penale. 5. Ha, inoltre, avanzato istanza di applicazione del principio del favor rei anche con riferimento al ravvedimento operoso, chiedendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia, in particolare delY'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. Orbene, sulle questioni poste dal controricorrente con la memoria tempestivamente depositata, in particolare su quella di cui al precedente punto 4 (in relazione alla quale cfr. Cass. n. 21694 del 2020, così massimata: «In tema di violazioni in materia di IVA, è producibile in cassazione ex art. 372 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria controversa, ove il contribuente intenda far valere l'improcedibilità, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio tributario per violazione - pur dedotta per la prima volta in sede di legittimità e sempreché pertinente alle questioni ritualmente in giudizio - di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, del "ne bis in idem"); diversamente, tale produzione non è ammissibile ai fini delle contestazioni in materia di imposte dirette», com'è nel caso di specie, «per le quali non viene in rilievo l'esigenza di effettività del diritto unionale»), [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ricorrano i presupposti per definire la causa ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi degli artt. 375, terzo comma, e 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ., la stessa debba essere rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte; P.Q.M. dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso in Roma il 07
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