Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0201 - IT
Avis juridique important
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61990J0201
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 15 MAGGIO 1991. - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: TRIBUNALE CIVILE E [OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-201/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02453
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1. Agricoltura - Disposizioni del Trattato - Art. 46 - Applicabilità dopo il periodo transitorio - Merci non soggette ad un' organizzazione comune - Alcol etilico di origine agricola - [OSCURATO:PERSONA] di compensazione - Legittimità
(Trattato CEE, art. 46; regolamenti (CEE) della Commissione nn. 2541/84 e 644/85)
2. Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] di compensazione applicata alle merci non soggette ad un' organizzazione comune - Alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia - Trasformazione in zona franca - Prodotto finito destinato ad un altro Stato membro - Riscossione della tassa
(Regolamento della Commissione n. 2541/84, art. 2, come modificato dal regolamento n. 644/85)
[OSCURATO:PERSONA]
1. Come la Corte ha già affermato (v. sentenza 21 febbraio 1984, St. Nikolaus-Brennerei, causa 337/82, Racc. pag. 1051), l' art. 46 del Trattato può essere applicato dopo la scadenza del periodo transitorio alle merci non ancora soggette ad un' organizzazione comune di mercato. Poiché l' alcol etilico di origine agricola non rientra in alcuna organizzazione comune di mercato, questo articolo si applica ad esso, per cui la Commissione ha potuto istituire una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di tale prodotto ottenuto in Francia.
2. La tassa di compensazione prevista dal regolamento n. 2541/84, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia, deve essere riscossa sull' alcol etilico che viene lavorato in zona franca e conglobato in un prodotto finito destinato ad un altro Stato membro, senza essere stato sottoposto a regimi doganali particolari, eccezion fatta per la vigilanza doganale.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-201/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale civile e penale di Trieste, prima sezione civile, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] europea SpA
e
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e Ricevitore capo della dogana di Trieste,
domanda vertente sulla validità e l' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 238, pag. 16), e del regolamento (CEE) della Commissione 12 marzo 1985, n. 644, che modifica il regolamento n. 2541/84 (GU L 73, pag. 15),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e R. Joliet, giudici,
(motivazione non riportata)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla prima Sezione civile del Tribunale civile e penale di Trieste, con ordinanza 9 maggio 1990, dichiara:
[OSCURATO:PERSONA]
1) Dall' esame della prima questione non risulta alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia, e del regolamento (CEE) della Commissione 12 marzo 1985, n. 644, recante modifiche del regolamento (CEE) n. 2541/84.
2) La tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2541/84 dev' essere riscossa sull' alcol etilico che viene lavorato in zona franca e conglobato in un prodotto destinato ad un altro Stato membro, senza essere stato sottoposto a regimi doganali particolari, eccezion fatta per la vigilanza doganale.