CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 27.5.2016, il Tribunale di Pistoia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di danneggiamento e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e con il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Bourzaim lamentando: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen. e 24 Cost.: rileva che l'imputazione, mai modificata, indica, quale luogo del commesso reato, [OSCURATO:PERSONA] in Pistoia mentre, dalla istruttoria di primo grado, è emerso che la vettura che si assume essere stata danneggiata si trovava in via Laudesi, ben distante dalla prima; consegue, secondo la difesa, che la sentenza ha avuto ad oggetto un fatto diverso da quello contestato e senza che alcuna modifica della imputazione fosse mai intervenuta; 2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione all'art. 189 cod. proc. pen. ed all'art. 516 cod. proc. in relazione all'art. 111 Cost.: rileva che il riconoscimento dell'imputato è intervenuto in via informale presso i locali della Questura e, peraltro, con modalità ricostruite dai testi in maniera difforme; 2.3 violazione o falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 635 comma secondo n. 1, cod. pen., in relazione all'art. 625 comma primo, n. 7, cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che non residuassero dubbi sulla penale responsabilità del ricorrente che, tuttavia, è rimasta affidata ad elementi indiziari non confermati dalle dichiarazioni dei testi a loro volta non concludenti ed inequivoche tanto da indurre lo stesso PG a concludere per la assoluzione dell'imputato che la Corte territoriale ha giudicato invece responsabile in forza di un ragionamento del tutto ipotetico; 2.4 inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 530 comma secondo cod. proc. pen.: rileva come la affermazione conclusiva della Corte di Appello sia in contraddizione con risultato dalla ricostruzione restituita dagli indizi acquisiti nel corso del processo; 2.5 violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod., pen. ed all'art. 133 comma primo cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: segnala come la applicazione della causa di non punibilità debba avere riguardo esclusivamente al fatto in sé e non già a circostanze di contorno, dovendosi allora prendere atto che il danno determinato dalla condotta ascritta al ricorrente è stato minimo e sostanzialmente irrilevante; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che si è in presenza di una doppia conforme sulla responsabilità in cui la Corte territoriale ha esaminato in maniera congrua ed esaustiva i profili fattuali sottoposti alla sua attenzione laddove la individuazione dell'imputato ad opera della persona offesa, pur intervenuta in maniera irrituale, ha ricevuto conferma in sede dibattimentale; 4. la difesa del ricorrente ha trasmesso una memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale richiamando quelle del rappresentante della pubblica accusa in appello che aveva invece sollecitato la riforma della sentenza di primo grado e la assoluzione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile e, pertanto, inidoneo a determinare il perfezionarsi di un valido rapporto processuale che, come è noto, avrebbe invece precluso la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen quali, in particolare, la prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di appello e di cui, invece, in presenza di una impugnazione non manifestamente infondata, occorre prendere atto (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). È sufficiente, a tal fine, rilevare come la stessa sentenza di appello, a fronte del rilievo formulato con l'atto di gravame, aveva dovuto convenire sulla difformità delle versioni fornite dal teste Desideri e dagli operantc.- circa le modalità del riconoscimento dell'imputato operato dal teste. La Corte di appello ha spiegato che, effettivamente, il Desideri aveva riferito di aver riconosciuto l'imputato all'interno della caserma dove il Bourzaim era stato condotto a séguito dell'immediato intervento dei Carabinieri laddove, invece, gli operanti avevano fatto presente di aver sottoposto al teste una foto scattata con il cellulare. Certamente, dunque, si è trattato di un riconoscimento "informale" ma, per altro verso, di una attività investigativ*ui non sono statf_chiarite le modalità tanto che la stessa sentenza impugnata ha dovuto concludere nel senso che "... non può escludersi che siano state utilizzate entrambe le modalità informali ...". Si tratta, com'è noto, di prove atipiche che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, si fondano sulla attendibilità del teste e della sua deposizione che, nel caso che ci occupa, risulta in contrasto con le dichiarazioni rese dagli operanti sulla stessa circostanza.Tanto è sufficiente per escludere che il ricorso sia manifestamente infondato, con la conseguente necessità di prendere atto dell'integrale decorso del termine di prescrizione del reato, spirato nel novembre del 2021 nonostante i consistenti periodi di sospensione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reat