CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 24025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13599-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - -contro- COMUNE di BELLONA, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; — COMT017.COITC17tC — avverso la sentenza n. 1280/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Bellona, la Provincia di Caserta, la [OSCURATO:PERSONA] di Bellona e il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, chiedendo: l'accertamento della falsità di vari atti (dichiarazione del parroco del 14.10.12; attestazione del 14.10.05 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale; parere favorevole del settore tecnico- amministrativo provinciale Foreste di Caserta; autorizzazione del cambio di destinazione della Provincia di Caserta; nota diretta al CdS). Al riguardo, l'attore assumeva: di essere proprietario, insieme alla moglie, di un terreno sito in Bellona, confinante con una p.11a che privati avevano donato alla Parrocchia; che tale terreno donato era intercluso, interessato da incendi e sottoposto a vincolo idrogeologico; il Comune di Bellona aveva espresso parere favorevole al cambio di destinazione d'uso, rilasciando il permesso di costruire una chiesetta sul suddetto terreno in base alla falsa dichiarazione resa dal parroco, secondo la quale il terreno di sua proprietà non sarebbe stato soggetto al vincolo idrogeologico. Con sentenza del 19.12.17 il Tribunale dichiarò inammissibile la querela di falso per difetto di interesse ad agire, in ragione dell'irrilevanza della dichiarazione del parroco ai fini del rilascio del suddetto permesso di costruire (sulla mancanza del vincolo Ric. 2020 n. 13599 sez. MI - ud. 10-03-2022 -2- idrogeologico sul terreno in questione), come accertata dal Consiglio di Stato in quanto il permesso era fondato su uno strumento urbanistico anteriore alla I. del 2003 introduttiva del vincolo idrogeologico sull'area interessata dagli incendi. Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Antonio. Con sentenza del 10.4.20, la Corte territoriale rigettò il gravame, osservando (diversamente dal Tribunale) che la querela di falso autonoma era inammissibile in ragione della natura dell'atto che ne era oggetto, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non esplicava alcuna efficacia probatoria piena nei rapporti tra privati, non equiparabile alla scrittura privata, e non sussistendo dunque alcun interesse ad impugnarla proprio in considerazione di tale limitato valore probatorio. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Bellona resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 221 ss., c.p.c., in relazione all'art. 10 I. n. 352/2000 e all'art. 34 Reg. edilizio comunale, per aver la Corte d'appello fondato la decisione sulla sentenza del Consiglio di Stato, da considerare erronea sul punto della non incidenza di vincolo idrogeologico sul terreno oggetto del permesso di costruire, omettendo così l'esame della espletata c.t.u. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 221 ss., c.p.c., 2699 c.c., per aver la Corte d'appello omesso la pronuncia sulla dichiarazione di falsità dell'attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Bellona (quanto alla non sussistenza del Ric. 2020 n. 13599 sez. MI - ud. 10-03-2022 -3- predetto vincolo), mentre la Corte territoriale aveva preso in considerazione la sola dichiarazione del parroco. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, c.p.c., per non aver la Corte territoriale compensato le spese di giudizio, avendo il giudice di secondo grado corretto la motivazione del Tribunale ed omesso di pronunciarsi sulla questione della falsità dell'attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bellona. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l'interpretazione della Corte d'appello. Inoltre la doglianza non coglie la ratio decidendi, atteso che la Corte d'appello non ha fondato la pronuncia sulla sentenza del Consiglio di Stato, bensì sulla mancanza di interesse alla proposizione della querela di falso. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla domanda di accertamento della falsità dell'attestazione dell'ufficio tecnico comunale relativa al vincolo idrogeologico. La censura deve ritenersi irrilevante, e dunque priva di decisività. Va rilevato infatti che la sentenza emessa dal Consiglio di Stato e passata in giudicato ha accertato la legittimità del permesso di costruire per l'insussistenza del vincolo idrogeologico sul terreno oggetto del permesso di costruire ma in quanto tale vincolo non era contemplato dallo strumento urbanistico all'epoca vigente, solo successivamente infatti era intervenuta l'imposizione del vincolo che era stato legittimato, a norma della I. n. 352/2000, dall'incendio che aveva devastato il terreno. Il collegio ritiene di discostarsi parzialmente dalla motivazione della Corte territoriale, difforme da quella del giudice di primo Ric. 2020 n. 13599 sez. M1 - ud. 10-03-2022 -4- grado che al contrario va ritenuta corretta. Al riguardo, va osservato che il Tribunale, pur ritenendo non veritiera l'attestazione del Comune di Bellona, ha affermato che siffatta questione, oggetto della querela di falso, fosse irrilevante alla luce della pronuncia del giudice amministrativo sulla legittimità del permesso di costruire sulla base della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto impugnato. Ne consegue che l'accertamento contenuto nella sentenza amministrativa definitiva, afferente alla questione della vigenza del vincolo idrogeologico alla data del rilascio del suddetto permesso di costruire, costituisce un elemento probatorio sufficiente per escludere l'interesse agire nel giudizio per cui è causa. Al riguardo, va richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, quali indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio (Cass., n. 8/2000; n. 8585/99; n. 8603/17). Pertanto, può affermarsi che la questione della genuinità dell'attestazione comunale impugnata con la querela di falso sia priva di decisività, alla luce dell'accertamento della legittimità del suddetto permesso di costruire per motivazione utilizzabile anche nei confronti del ricorrente. Il terzo motivo sul regime delle spese è parimenti inammissibile vertendo sulla liquidazione delle spese operata in conformità al criterio della soccombenza e alle tabelle professionali vigenti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario per la relativa dichiarazione resa nel controricorso. Ric. 2020 n. 13599 sez. M1 - ud. 10-03-2022 -5- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario del Comune controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princi