CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 14533/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende-controricorrente-Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.Data pubblicazione 24/05/2024962/2021 depositata il 01/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 962/2021, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzan. 531/2019 con cui il Tribunale di Catania aveva accoltol’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1859/12, mediante il qualeera stato ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ilpagamento di €864.208,83 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, atitolo di corrispettivo di prestazioni socio sanitarie erogate nelperiodo 2010-2012 dalla [OSCURATO:PERSONA]Antonio di Castrovillari(gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha accertato che:- le prestazioni socio sanitarie oggetto della controversia eranostate erogate dal 17.03.2009 fino a tutto il 2012 in favore di unaparte degli ex ospiti dell’[OSCURATO:PERSONA] XIII di Serrad’Aiello, sgomberato nel mese di marzo 2009 in via d’urgenza perordine del Tribunale di Paola, a causa delle gravi irregolaritàriscontrate nella gestione degli ospiti;- la [OSCURATO:PERSONA] risultava accreditata con decreto regionaledel 3.7.2008 per l’ospitalità e l’assistenza socio sanitaria di n. 32disabili;- non poteva riconoscersi un valido rapporto obbligatorio tra leparti legittimante la richiesta di pagamento formulata da Villa irides.r.l. con riferimento alle prestazioni rese in esubero rispetto aiposti letto accreditati, atteso che nessun accordo scritto era statostipulato tra l’ASP e la [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni oggetto dicausa e che, sulla scorta dell’orientamento di legittimità,2 di 7Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresentavaData pubblicazione 24/05/2024un vincolo ineludibile alla misura delle prestazioni erogabili dalServizio [OSCURATO:PERSONA], con la duplice conseguenza che nonera configurabile né un obbligo in capo all’ASP di acquistare epagare le prestazioni extra budget, né un obbligo in capo alla CasaProtetta di renderle;- correttamente il primo giudice aveva rigettato anche l’azionedi ingiustificato arricchimento, in quanto, essendo vietata dallalegge la remunerazione di prestazioni sanitarie diverse ed ulterioririspetto a quelle contrattualizzate, era configurabile nel caso dispecie un “arricchimento imposto” all’Amministrazione, cheprecludeva l’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneVilla [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo ad unico motivo.L’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha resistito in giudiziocon controricorso.La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui harigettato l’azione di indebito arricchimento sul rilievo dellaricorrenza del c.d. arricchimento “imposto”, fattispecie che èconfigurabile in presenza di prestazioni eccedenti il limite di spesaautorizzato ed assegnato alla singola struttura privata accreditata.Nel caso di specie, invece, ad avviso della ricorrente, la fattispeciedell’arricchimento imposto non ricorre, atteso che le prestazionierogate dalla [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo state regolamentate daun contratto scritto, non davano luogo ad un quid pluris rispetto3 di 7Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024alla spesa programmata, trattandosi di prestazioni che giàData pubblicazione 24/05/2024comportavano una spesa in corso, già facente carico all’ASP, inordine alle quali, per fronteggiare la situazione sopravvenuta allachiusura dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] XXIII, vi era stata solo unaredistribuzione degli ospiti presso altre strutture.In sostanza, ad avviso della ricorrente, nel caso di specie,l’Amministrazione non aveva dovuto stanziare una nuova spesa,remunerare la ricorrente di una parte di ciò che avrebbe dovutocomunque pagare alla struttura, improvvisamente chiusa perprovvedimento dell’autorità.2. Il ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha evidenziato che la mancanza di un contrattosottoscritto dall’ASP e dalla struttura privata, ai sensi dell’art. 8quinquies d.lgs. n. 502/1992, osta al riconoscimento di un validorapporto obbligatorio tra le parti che legittimi la domanda diadempimento formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riferimento alleprestazioni in esubero rispetto ai posti letto accreditati. Né vi èspazio per il riconoscimento per tali prestazioni in esuberodell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. avendo il giudice d’appellorichiamato il precedente di questa Corte vedi Cass. n. 13884/2020)secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla strutturaaccreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delleprestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietàad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto aquelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delleprestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" chepreclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 c.c.”.4 di 7Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024Questo Collegio condivide l’impostazione giuridica della CorteData pubblicazione 24/05/2024territoriale.Essendo pacifico in causa che il rapporto giuridico instaurato dallastruttura sanitaria accreditata con l’ASP fosse regolamentato conl’assegnazione di un budget alla stessa struttura, costituente illimite di spesa invalicabile, non vi è dubbio, da un lato, che laricorrente non avesse l’obbligo di rendere prestazioni agli assistiti,se non in conseguenza di una nuova e diversa regolamentazione,e, dall’altro, l’ASP non avesse l’obbligo di pagare le prestazioni ineccesso rispetto al predetto tetto di spesa, a nulla rilevando cheper le prestazioni erogate ai disabili poi trasferiti dall’Istituto SanGiovanni XXIII alla Casa protetta Sant’Antonio vi fosseprecedentemente una spesa “in corso” in favore di altra strutturaprivata. Ciò che rileva è solo il rapporto già in essere tra l’ASP e laricorrente, la quale ben sapeva che per le prestazioni in esuberorispetto ai posti letto accreditati in base all’accordo ex art. 8quinques d.lgs n. 502/1992 non avrebbe potuto pretendereremunerazione alcuna, considerato anche il decreto regionale diaccreditamento che, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello(vedi pag. 9 sentenza impugnata), ha prodotto in giudizio la stessaVilla [OSCURATO:SOCIETA], che prevedeva che “l’ammissione al pagamento delcontributo retta sarà subordinato alla stipula di un accordocontrattuale”.Devono, infatti, richiamarsi alcuni principi che questa Corte haenunciato in materia di attività sanitaria esercitata in regime diaccreditamento.Il primo è che, in tale materia, non può ritenersi fondata ladomanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti illimite di spesa formulata ‒ a titolo di inadempimento contrattuale odi illecito extracontrattuale ‒ formulata dalla società accreditatanei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata5 di 7Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extraData pubblicazione 24/05/2024budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettarei tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili, ancheperché la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendereprestazioni eccedenti quelle concordate (anche se urgenti, comenel caso concreto) (Cass. 27608/2019; Cass. 26334/2021).In ogni caso, in tema di pretese creditorie della struttura sanitariaaccreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Serviziosanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere dellaprova dell'esistenza di eventuali risorse disponibili per laremunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendoper la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria unvincolo ineludibile (Cass. 13884/2020). Tale onere, nella specie,non risulta adempiuto nel giudizio di merito.Ne deriva, pertanto, l’infondatezza della domanda svolta dallaricorrente ex art 2041 c.c., avendo la Corte territoriale fattocorretta applicazione del principio secondo cui l'azienda sanitaria,comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito perl'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente lasua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioniulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nelpredetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. conseguedall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume uncarattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confrontidell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass.13884/2020; Cass. 36654/2021).Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.6 di 7Numero registro generale 25792/2021Numero sezionale 1430/2024Numero di raccolta generale 14533/2024Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali cheData pubblicazione 24/05/2024liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bisdello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma il 26.3.2024Il PresidenteAntonio Valitutti7 di 7Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO:dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente correzione errore materialedott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. R.G.N.: 14710/2025dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].:dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].:dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio - Consigliere C.C.: 16/1/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14710 - 2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamentedomiciliato in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 90, da sé medesimo rappresentatoe difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha indicato il proprioindirizzo p.e.c.RICORRENTE in sede di correzionecontroVILLA [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore.INTIMATA in sede di correzioneper la correzione dell'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalData pubblicazione 14/05/2026consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ordinanza n. 14533 dei 26.3/24.5.2024 questa Corte ha rigettato ilricorso per cassazione proposto da “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei confronti dell'AziendaSanitaria Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 962/2021 della Corted'Appello di Catanzaro e ha condannato la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.2. Con ricorso in data 1.7.2025 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già difensoredell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha chiesto correggersi l'ordinanzan. 14533/2024 di questa Corte, nella parte in cui risulta omessa la distrazionedelle spese di lite in suo favore.3. La “[OSCURATO:PERSONA]” non ha in questa sede svolto difese.CONSIDERATO CHE4. L'istanza di correzione va accolta.5. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio innanzi a questa Corte definitocon l'ordinanza n. 14533/2024 e nel quale era costituito per la controricorrente,[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, aveva dichiarato di aver anticipato lespese e di non aver riscosso gli onorari (cfr. controricorso, pag. 14).L'ordinanza n. 14533/2024 di questa Corte, viceversa, non reca alcunastatuizione in ordine all'invocata “distrazione”.Soccorre quindi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondocui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedioNumero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio neaveva formulato specifica richiesta (cfr. Cass. Sez. Un. 27.11.2019, n. 31033(Rv. 656078-01)).6. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali(cfr. Cass. Sez. Un. 27.6.2002, n. 9438).7. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errorimateriali. È inapplicabile l'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.P.Q.M.La Corte, ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cuiall'ordinanza n. 14533/2024, accoglie il ricorso e, per l'effetto, disponecorreggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanza n. 14533/2024, nel sensoche laddove, in dispositivo, è statuito “condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, debba leggersi edintendersi “condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'avvocatoGiovanni Spataro, anticipatario, delle spese processuali che liquida in €10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% ed accessori di legge”;dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell'art.196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardoall'ordinanza n. 14533/2024 (ordinanza da correggere) della Prima Sezionecivile di questa Corte.Numero registro generale 14710/2025Numero sezionale 243/2026Numero di raccolta generale 14170/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.Il presidenteGuido MercolinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.